TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

(GU Parte Seconda n.86 del 23-7-2020)

 
Chiusura eredita' giacente di  Angeletti  Mario  e  liquidazione  del
curatore - Definizione successione n. cron. 2599/2020 del  09/07/2020
                       - R.G.V.G. n. 654/2014 
 

  Il Giudice dott. Angelica Capotosto,letti gli atti ed esaminata  la
documentazione  prodotta,  a  scioglimento  della   riserva   assunta
all'udienza del 09.07.2020, ha pronunciato il seguente DECRETO  visto
il  rendiconto  e  la  relazione  finale  depositati   dal   curatore
dell'eredità  giacente,  aperta  a  seguito  della  morte  di  MARIO
ANGELETTI, nominato con provvedimento del 03.04.2014,  avv.  Giovanni
LAURIOLA, su istanza di BANCA DELLE  MARCHE  s.p.a  rilevato  che  il
creditore  istante  al  quale  è  stata  notificata  la   fissazione
dell'udienza per la approvazione del rendiconto  non  si  è  opposto
all'approvazione del rendiconto  e  alla  liquidazione  del  compenso
richiesta dal curatore per l'attività  prestata;  rilevato  che,  in
assenza di opposizione, il rendiconto può essere approvato; rilevato
che il curatore ha allegato e documentato che i successibile entro il
sesto grado hanno rinunciato alla eredità; rilevato  che  l'eredità
"giacente" si distingue dall'eredità "vacante";  considerato  invero
che la prima presuppone la possibilità di una futura accettazione da
parte  del  chiamato  all'eredità,  dal  momento  che   la   "ratio"
dell'istituto  è  di   evitare   che   i   beni   ereditari,   prima
dell'accettazione, restino privi di tutela  giuridica,  con  evidente
danno dei  soggetti  che  hanno  interesse  alla  loro  conservazione
(chiamati ulteriori, creditori ereditari,  ecc.),  scopo  questo  che
può  essere  realizzato  attraverso   innanzitutto   i   poteri   di
amministrazione   concessi   dalla   legge    al    chiamato    prima
dell'accettazione ex art. 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si
disinteressi di quei beni, avendo  egli  solo  un  potere  e  non  un
obbligo di  amministrare,  proprio  con  la  nomina  di  un  curatore
dell'eredità giacente; rilevato che la seconda  presuppone,  invece,
l'accertamento in via definitiva che  non  vi  siano  più  chiamati,
perchè essi mancano in modo assoluto, o  perchè  hanno  perduto  il
diritto  di  accettare  l'eredita'   (per   rinuncia,   prescrizione,
decadenza), essendo in tal caso  l'eredità  devoluta  ex  lege  allo
Stato; rilevato che nel caso in cui il  defunto  non  abbia  lasciato
alcun successibile l'acquisto  dell'eredità  da  parte  dello  Stato
avviene  immediatamente,  mentre  nel  caso  in  cui  i  successibili
esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte
dello  Stato  avviene  in  questo  momento  retroagendo  comunque  in
entrambi i casi al tempo dell'apertura  la  successione;  considerato
pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c.  in  tema  di
nomina  e  di   attività   del   curatore   dell'eredità   giacente
presuppongono l'esistenza  di  chiamati  all'eredità  e  la  mancata
accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero  di
tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui
gli stessi non abbiano perduto il relativo  diritto  (cfr.  Cass.  N.
5113/2000); rilevato che la giurisprudenza ha  ritenuto  equiparabile
alla mancanza di successibili il  caso  in  cui  i  chiamati  abbiano
rinunciato, siano indegni ovvero il diritto di  accettare  l'eredità
sia  prescritto  (Cass.  n.  5082/2006)considerato  altresì  che  la
ricorrente, sebbene fosse suo preciso  onere  dimostrare  l'esistenza
dei  presupposti  di  cui  all'art.  528  c.c.,  non  ha   dimostrato
l'esistenza in vita di successibili  entro  il  6°  grado;  ritenuta,
pertanto, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art.  528  c.c.,
dovendosi quindi  procedere  alla  chiusura  dell'eredità  giacente;
ritenuto, pertanto, venuti meno i  presupposti  per  il  mantenimento
della  procedura  di  eredità  giacente  e  pertanto,   di   doverne
dichiarare la chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del
curatore; considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi è
l'accettazione di eredità ai sensi dell'art.  532  c.c.,  si  ha  la
chiusura dell'eredità giacente anche quando non vi sia  più  alcuna
posta  attiva  da  liquidare,   non   sussistendo   alcun   interesse
all'apertura di un procedimento che non ha più ragion d'essere,  non
potendo  ne'  liquidarsi  altra  attivo,  ne'  individuarsi  soggetti
successibili; ritenuto, pertanto, di  dover  dichiarare  la  chiusura
dell'eredità giacente,  con  conseguente  cessazione  dalle  proprie
funzioni  del  curatore,  dovendo  comunque   procedersi   alla   sua
liquidazione; considerato  che  la  legge  non  prevede  un  criterio
specifico per la liquidazione di tale compenso; rilevato  che  questo
giudice ritiene di non poter applicare  i  criteri  previsti  per  la
liquidazione  del  compenso   del   curatore   fallimentare,   stante
l'indubbia  maggiore  complessità   della   liquidazione   in   sede
fallimentare, né l'art. 26 D.M. n. 55/2014, atteso che  il  curatore
dell'eredità   giacente   non   svolge    solo    un'attività    di
amministrazione ma anche di ricostruzione del patrimonio  ereditario,
recupero dell'attivo ereditario ed eventuale  liquidazione;  rilevato
che, pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada  liquidato
sulla base di una  valutazione  complessiva  che  tenga  conto  della
difficoltà dell'incarico, dell'attività prestata dal curatore e del
valore del patrimonio ereditario (l'impiego di criteri  elastici  per
la liquidazione di compensi  ed  indennità  non  è  sconosciuto  al
sistema legislativo; si pensi alla liquidazione dell'equa  indennità
ex art. 379 c.c.); rilevato  che  nel  caso  in  esame  tenuto  conto
dell'esiguo valore  dell'attivo  ereditario,  della  non  particolare
complessità dell'incarico e dell'arco  di  tempo  in  cui  è  stato
espletato l'incarico (6 anni), il compenso del curatore dell'eredità
giacente può essere quantificato nella somma di  euro  3.500,00  per
compenso e di € 1426,53 per rimborso spese; ritenuto che il  compenso
del curatore, così come tutte le  spese  della  procedura,  comprese
quelle necessarie per la pubblicazione del  decreto  di  chiusura  in
Gazzetta Ufficiale,  devono  essere  poste  a  carico  del  creditore
istante nel presente procedimento ex art. 8 DPR  115/02;  considerato
invero che la procedura è stata aperta su istanza della Banca  delle
Marche s.p.a. PQM 
  a) approva l'operato del curatore ed  il  relativo  rendiconto;  b)
liquida in favore del  curatore  avv.  GIOVANNI  LAURIOLA,  la  somma
complessiva di € 3.500 (comprensiva degli accessori di  legge)  oltre
alla somma di € 1.426,53 per rimborso spese e delle  ulteriori  spese
per  la  pubblicazione  del  decreto  di  chiusura,  con  obbligo  di
pagamento a carico della banca delle Marche s.p.a.;c) dichiara chiusa
l'eredità giacente di ANGELETTI MARIO, nato a Civitanova  Marche  in
data 14.10.1933, deceduto a Macerata in data 26.09.2013 e cessato  il
curatore dalla sua funzione d) autorizza  il  curatore  a  pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale il presente decreto.  Alla  Cancelleria  per
quanto di competenza. Il Giudice dott. Angelica Capotosto" 
  Macerata, 09.07.2020 

                             Il curatore 
                       avv. Giovanni Lauriola 

 
TX20ABH7358
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