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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Angeletti Mario e liquidazione del curatore - Definizione successione n. cron. 2599/2020 del 09/07/2020 - R.G.V.G. n. 654/2014 Il Giudice dott. Angelica Capotosto,letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.07.2020, ha pronunciato il seguente DECRETO visto il rendiconto e la relazione finale depositati dal curatore dell'eredità giacente, aperta a seguito della morte di MARIO ANGELETTI, nominato con provvedimento del 03.04.2014, avv. Giovanni LAURIOLA, su istanza di BANCA DELLE MARCHE s.p.a rilevato che il creditore istante al quale è stata notificata la fissazione dell'udienza per la approvazione del rendiconto non si è opposto all'approvazione del rendiconto e alla liquidazione del compenso richiesta dal curatore per l'attività prestata; rilevato che, in assenza di opposizione, il rendiconto può essere approvato; rilevato che il curatore ha allegato e documentato che i successibile entro il sesto grado hanno rinunciato alla eredità; rilevato che l'eredità "giacente" si distingue dall'eredità "vacante"; considerato invero che la prima presuppone la possibilità di una futura accettazione da parte del chiamato all'eredità, dal momento che la "ratio" dell'istituto è di evitare che i beni ereditari, prima dell'accettazione, restino privi di tutela giuridica, con evidente danno dei soggetti che hanno interesse alla loro conservazione (chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc.), scopo questo che può essere realizzato attraverso innanzitutto i poteri di amministrazione concessi dalla legge al chiamato prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo si disinteressi di quei beni, avendo egli solo un potere e non un obbligo di amministrare, proprio con la nomina di un curatore dell'eredità giacente; rilevato che la seconda presuppone, invece, l'accertamento in via definitiva che non vi siano più chiamati, perchè essi mancano in modo assoluto, o perchè hanno perduto il diritto di accettare l'eredita' (per rinuncia, prescrizione, decadenza), essendo in tal caso l'eredità devoluta ex lege allo Stato; rilevato che nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcun successibile l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene immediatamente, mentre nel caso in cui i successibili esistono, ma hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello Stato avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi al tempo dell'apertura la successione; considerato pertanto che le disposizioni degli artt. 528 e 529 c.c. in tema di nomina e di attività del curatore dell'eredità giacente presuppongono l'esistenza di chiamati all'eredità e la mancata accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero di tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui gli stessi non abbiano perduto il relativo diritto (cfr. Cass. N. 5113/2000); rilevato che la giurisprudenza ha ritenuto equiparabile alla mancanza di successibili il caso in cui i chiamati abbiano rinunciato, siano indegni ovvero il diritto di accettare l'eredità sia prescritto (Cass. n. 5082/2006)considerato altresì che la ricorrente, sebbene fosse suo preciso onere dimostrare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 528 c.c., non ha dimostrato l'esistenza in vita di successibili entro il 6° grado; ritenuta, pertanto, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 528 c.c., dovendosi quindi procedere alla chiusura dell'eredità giacente; ritenuto, pertanto, venuti meno i presupposti per il mantenimento della procedura di eredità giacente e pertanto, di doverne dichiarare la chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore; considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi è l'accettazione di eredità ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredità giacente anche quando non vi sia più alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha più ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altra attivo, ne' individuarsi soggetti successibili; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredità giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione; considerato che la legge non prevede un criterio specifico per la liquidazione di tale compenso; rilevato che questo giudice ritiene di non poter applicare i criteri previsti per la liquidazione del compenso del curatore fallimentare, stante l'indubbia maggiore complessità della liquidazione in sede fallimentare, né l'art. 26 D.M. n. 55/2014, atteso che il curatore dell'eredità giacente non svolge solo un'attività di amministrazione ma anche di ricostruzione del patrimonio ereditario, recupero dell'attivo ereditario ed eventuale liquidazione; rilevato che, pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada liquidato sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto della difficoltà dell'incarico, dell'attività prestata dal curatore e del valore del patrimonio ereditario (l'impiego di criteri elastici per la liquidazione di compensi ed indennità non è sconosciuto al sistema legislativo; si pensi alla liquidazione dell'equa indennità ex art. 379 c.c.); rilevato che nel caso in esame tenuto conto dell'esiguo valore dell'attivo ereditario, della non particolare complessità dell'incarico e dell'arco di tempo in cui è stato espletato l'incarico (6 anni), il compenso del curatore dell'eredità giacente può essere quantificato nella somma di euro 3.500,00 per compenso e di € 1426,53 per rimborso spese; ritenuto che il compenso del curatore, così come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico del creditore istante nel presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02; considerato invero che la procedura è stata aperta su istanza della Banca delle Marche s.p.a. PQM a) approva l'operato del curatore ed il relativo rendiconto; b) liquida in favore del curatore avv. GIOVANNI LAURIOLA, la somma complessiva di € 3.500 (comprensiva degli accessori di legge) oltre alla somma di € 1.426,53 per rimborso spese e delle ulteriori spese per la pubblicazione del decreto di chiusura, con obbligo di pagamento a carico della banca delle Marche s.p.a.;c) dichiara chiusa l'eredità giacente di ANGELETTI MARIO, nato a Civitanova Marche in data 14.10.1933, deceduto a Macerata in data 26.09.2013 e cessato il curatore dalla sua funzione d) autorizza il curatore a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale il presente decreto. Alla Cancelleria per quanto di competenza. Il Giudice dott. Angelica Capotosto" Macerata, 09.07.2020 Il curatore avv. Giovanni Lauriola TX20ABH7358