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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. Codice pratica: C1B/2020/975. N° di Procedura Europea: DE/H/3278/IB/021/G. Specialita' medicinale: PLIAGLIS. Confezioni e numeri AIC: tutte le confezioni, AIC: 041546. Titolare AIC: Difa Cooper S.p.A. Tipologia variazione: Grouping di variazioni: 1x tipo IB - (B.II.b.1.e) e 3x tipo IAin (B.II.b.1.b - B.II.b.1.a - B.II.b.2.c.2). Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione responsabile di tutto il processo di produzione del prodotto finito, di un sito responsabile del confezionamento primario e del confezionamento secondario, di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, incluso il controllo/test dei lotti (Industrial Farmaceutica Cantabria, S.A. Barrio Solia, nº 30, La Concha, Villaescusa, 39690, Santander, Cantabria, Spain). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al FI. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo Il direttore generale dott. Stefano Fatelli TX20ADD7499