Fusione transfrontaliera per incorporazione di Fendi S.A. (societa' costituita ai sensi del diritto lussemburghese) in a favore di Fendi - Societa' a responsabilita' limitata (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) - Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera "FENDI S.A." (Societe' Anonyme), regolata dalla Legge Lussemburghese, con sede in Lussemburgo L-2132, Avenue Marie-Therese 2-4, RCS Luxembourg B 76233, capitale sociale Euro 442.576.100,00, societa' di diritto lussemburghese (la "Societa' Incorporanda"); e "FENDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in forma abbreviata "FENDI S.R.L.", costituita in Italia, con sede in Roma, Quadrato della Concordia n. 3, capitale sociale Euro 13.277.388,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale: 00466430584, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano (la "Societa' Incorporante"). II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi degli artt. 2503 e 2505-quater c.c., entro 30 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il competente Registro delle Imprese. Ai sensi dell'art. 1021-9 della Luxembourg Company Law, i creditori della Societa' Incorporanda preesistenti alla data di pubblicazione della decisione di fusione hanno diritto, entro 2 mesi dalla data della pubblicazione della decisione di fusione, di rivolgersi alla competente autorita' giudiziaria al fine di ottenere adeguata tutela o garanzia per ogni debito vantato, sia esigibile sia non esigibile, ove vi sia prova del rischio di inadempimento a causa della fusione. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza In assemblea e' riconosciuto il diritto di voto all'unico altro socio della Societa' Incorporante diverso dalla Societa' Incorporanda, e in caso di voto contrario o astenuto gli e' riconosciuto il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. Ai sensi della Luxembourg Company Law, al socio di minoranza della Societa' Incorporanda non sono riconosciuti specifici diritti in ragione di tale sua qualita': al pari del socio di maggioranza potra' pertanto votare nell'assemblea dei soci della Societa' Incorporanda che deliberera' sulla fusione ovvero astenersi IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Societa' Incorporante. p. Fendi - Societa' a responsabilita' limitata - Il presidente del consiglio di amministrazione Serge Fracois Brunschwig TX20AAB7957