FENDI S.A.
FENDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

(GU Parte Seconda n.92 del 6-8-2020)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Fendi  S.A.  (societa'
costituita ai sensi del diritto lussemburghese) in a favore di  Fendi
- Societa' a responsabilita' limitata (societa' costituita  ai  sensi
del diritto italiano) - Avviso  ai  sensi  dell'art.  7  del  Decreto
                Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  "FENDI   S.A."   (Societe'   Anonyme),   regolata    dalla    Legge
Lussemburghese, con sede in Lussemburgo L-2132, Avenue  Marie-Therese
2-4, RCS Luxembourg B 76233, capitale  sociale  Euro  442.576.100,00,
societa' di diritto lussemburghese (la "Societa' Incorporanda"); e 
  "FENDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" in  forma  abbreviata
"FENDI S.R.L.", costituita in Italia,  con  sede  in  Roma,  Quadrato
della Concordia n. 3, capitale sociale Euro 13.277.388,00 interamente
versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al  numero
di iscrizione e codice fiscale: 00466430584,  soggetta  all'attivita'
di direzione e coordinamento di LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton  SE,
societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano (la "Societa'
Incorporante"). 
  II. Esercizio dei diritti dei creditori 
  I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito
sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso  il
Registro delle Imprese competente ai sensi dell'art.  2501-ter  c.c.,
hanno diritto di proporre opposizione alla fusione,  ai  sensi  degli
artt. 2503 e 2505-quater c.c., entro 30 giorni dall'iscrizione  della
decisione di fusione presso il competente Registro delle Imprese. 
  Ai sensi dell'art. 1021-9 della Luxembourg Company Law, i creditori
della Societa' Incorporanda preesistenti alla data  di  pubblicazione
della decisione di fusione hanno diritto, entro  2  mesi  dalla  data
della pubblicazione della decisione di fusione,  di  rivolgersi  alla
competente autorita' giudiziaria al fine di ottenere adeguata  tutela
o garanzia per ogni debito vantato, sia esigibile sia non  esigibile,
ove vi sia prova del rischio di inadempimento a causa della fusione. 
  III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 
  In assemblea e' riconosciuto il diritto  di  voto  all'unico  altro
socio   della   Societa'   Incorporante   diverso   dalla    Societa'
Incorporanda,  e  in  caso  di  voto  contrario  o  astenuto  gli  e'
riconosciuto il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. 
  Ai sensi della Luxembourg Company Law, al socio di minoranza  della
Societa' Incorporanda non  sono  riconosciuti  specifici  diritti  in
ragione di tale sua qualita': al pari del socio di maggioranza potra'
pertanto votare nell'assemblea dei soci della  Societa'  Incorporanda
che deliberera' sulla fusione ovvero astenersi 
  IV. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione 
  Ulteriori  informazioni   sulla   fusione   transfrontaliera   sono
disponibili gratuitamente e messe a disposizione degli aventi diritto
presso la sede legale della Societa' Incorporante. 

p. Fendi - Societa' a responsabilita' limitata -  Il  presidente  del
                    consiglio di amministrazione 
                      Serge Fracois Brunschwig 

 
TX20AAB7957
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.