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Fusione transfrontaliera per incorporazione di DAZN Italy s.r.l. in DAZN Limited - Avviso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di DAZN Italy S.r.l. in DAZN Limited (la «Fusione»), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante DAZN Limited, societa' costituita ai sensi del diritto dell'Inghilterra e del Galles, con sede legale in Hanover House, Plane Tree Crescent, Feltham, Regno Unito, TW13 7BZ, iscritta al Registro delle Imprese di Inghilterra e del Galles con il numero 09676399, capitale sociale pari a £1,00 (la «Societa' Incorporante»). 1.2. Societa' incorporanda DAZN Italy S.R.L., societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza San Babila n. 3, Milano, Italia, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con il numero 10330330969, Partita IVA numero 10330330969, capitale sociale pari a €10.000,00, interamente versato e interamente posseduto da DAZN Limited (la «Societa' Incorporanda»). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Esercizio dei diritti dei creditori 2.1.1. Ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i creditori della Societa' Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del codice civile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e 2505-quater del codice civile. 2.1.2. I creditori della Societa' Incorporante potranno beneficiare, qualora lo ritengano necessario, di quanto previsto, in tema di protezione dei creditori, dall'articolo 11 (potere della Corte di convocare un'assemblea dei creditori) di The Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007, secondo le modalita' previste da tale norma. 2.2. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza 2.2.1. La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dei soci della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile, non trattandosi di una societa' italiana; 2.2.2. La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore degli azionisti della Societa' Incorporanda che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 30 maggio 2008, n. 108 e degli articoli 2437 e ss. del codice civile, non essendovi alcun socio di minoranza. In generale, occorre considerare che non risultano soci di minoranza della Societa' Incorporata, essendo quest'ultima interamente posseduta dalla Societa' Incorporante. In quanto tale, nessuna quota del capitale della Societa' Incorporante sara' assegnata (ne' sara' effettuato alcun versamento in denaro) in ragione del trasferimento alla Societa' Incorporante delle attivita' e passivita' della Societa' Incorporata. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla Fusione Per ottenere gratuitamente informazioni sulle modalita' di esercizio dei diritti da parte dei creditori, gli interessati possono fare richiesta scritta alla Societa' Incorporanda Dazn Italy S.r.l., all'attenzione della dott.ssa Ilaria Musco, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail ilaria.musco@dazn.com. DAZN Italy s.r.l. - per il Consiglio di amministrazione - Il presidente Jacopo Tonoli TX20AAB8162