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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m. Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A. Medicinale: MUSCORIL Confezioni e Numeri di AIC: 4 mg capsule rigide - 30 capsule - A.I.C. n. 015896107 8 mg capsule rigide - 14 capsule - A.I.C. n. 015896119 8 mg compresse orodispersibili - 14 compresse - A.I.C. n. 015896121 4 mg/2ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 015896018 Codice Pratica: N1A/2020/796 del 11/06/2020 Tipologia Variazione: Grouping tipo IAin - C.I.11 a) e tipo IAin - C.I.12. Tipo di modifica apportata: modifica delle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio a seguito delle conclusioni del CMDh (EMEA/H/N/PSR/J/0023) + soppressione dagli stampati del simbolo nero per i medicinali che figurano nell'elenco dei prodotti soggetti a monitoraggio addizionale. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati, Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali e confezioni sopra elencati e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dott.ssa Daniela Lecchi TX20ADD8352