CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI

(GU Parte Seconda n.107 del 12-9-2020)

 
Circolare n. 1300 -  Rinegoziazione  per  l'anno  2020  dei  prestiti
concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi  e  prestiti  societa'
                             per azioni 
 

  Premessa 
  La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP")
si rende disponibile alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti
in ammortamento al 1°  gennaio  2020  concessi  a  Comuni,  Province,
Citta' Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunita' Montane (di seguito
"Enti Locali" o "Enti"), inclusi quelli gia'  oggetto  di  precedenti
programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini  e  con  le
modalita' di seguito indicate. 
  Parte Prima 
  Caratteristiche dei prestiti 
  1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili 
  Possono  essere  rinegoziati  i  prestiti  (di  seguito   "Prestiti
Originari") intestati agli Enti  beneficiari  elencati  in  Premessa,
connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: 
  a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; 
  b)  oneri  di   ammortamento   interamente   a   carico   dell'Ente
beneficiario; 
  c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito  residuo  a  tale
data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al  31
dicembre 2020. 
  Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto
di  precedenti  operazioni  di  rinegoziazione  attivate  dalla   CDP
successivamente alla trasformazione in societa' per  azioni,  nonche'
quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 20  giugno  2003.  Inoltre,  sono  rinegoziabili  i
prestiti intestati ad Enti in  procedura  di  dissesto,  purche',  al
momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata  l'ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del  D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL"), con apposito decreto
del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 261,  comma  3,  del
TUEL. 
  Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti  che  presentino
una delle seguenti caratteristiche: 
  I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai
sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; 
  II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi
del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269; 
  III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; 
  IV.  intestati  ad  enti  morosi  o  in  condizione   di   dissesto
finanziario, per i quali  non  risulti  adottato,  al  momento  della
domanda di rinegoziazione, il decreto del  Ministro  dell'interno  di
cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL; 
  V. oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni  di  Roma  e  Torino),
2006 (Comuni di Roma e Milano), nonche'  i  prestiti  flessibili  con
delega legata all'erogazione concessi ai Comuni di Roma e Milano  nel
2006; 
  VI. intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012  (che
hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del
2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche,
Umbria), e del 2017  (Isola  di  Ischia),  per  i  quali  la  CDP  ha
autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza  nel
2020; 
  VII. intestati agli Enti individuati nell'Allegato 1  del  DPCM  23
febbraio 2020 (c.d. enti della "Zona Rossa"), per i quali la  CDP  ha
autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza  nel
2020; 
  VIII. intestati al  Comune  di  Genova,  per  i  quali  la  CDP  ha
autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza  nel
2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera; 
  IX. concessi in base a leggi speciali. 
  In ogni caso, i prestiti  rinegoziabili  da  ciascun  Ente  saranno
esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile
dalla CDP attraverso l'Applicativo (come di seguito definito) di  cui
al successivo Paragrafo 1 (Procedura di adesione  e  perfezionamento)
della Parte Seconda della presente Circolare. 
  2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati 
  Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate
nel precedente Paragrafo 1 (Caratteristiche  dei  prestiti  originari
rinegoziabili),  possono  accedere  alla  rinegoziazione  secondo  le
modalita' indicate nella Parte Seconda della  presente  Circolare.  I
prestiti   oggetto   di   rinegoziazione   (di   seguito    "Prestiti
Rinegoziati") avranno le seguenti caratteristiche: 
  i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio
2020; 
  ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata
nel  primo  semestre  2020,  calcolata  sulla  base  del   tasso   di
interesse/spread  applicabile  ai  Prestiti  Originari   ("Tasso   di
interesse Ante Rinegoziazione"); 
  iii. corresponsione al 31 dicembre 2020  di  una  rata  comprensiva
della quota capitale, pari allo 0,25% del debito  residuo  in  essere
alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi,  calcolata  al
tasso di interesse fisso  applicabile  ai  Prestiti  Rinegoziati  (di
seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione"); 
  iv. corresponsione, dal 30  giugno  2021  fino  alla  scadenza  dei
Prestiti  Rinegoziati,  di  rate  semestrali   costanti   posticipate
(comprensive di quota capitale e di quota  interessi),  calcolate  al
Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano  di  ammortamento
c.d. "francese"); 
  v. scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31  dicembre  2043,
per i Prestiti Originari con scadenza non  successiva  a  tale  data,
ovvero invariata, per i Prestiti  Originari  con  scadenza  uguale  o
successiva al 31 dicembre 2043; 
  vi. Tasso di interesse fisso  Post  Rinegoziazione  determinato  in
funzione della scadenza  post  rinegoziazione  secondo  il  principio
dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore
attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito
Rinegoziato, sulla base dei  fattori  di  sconto  utilizzati  per  la
determinazione delle  condizioni  applicate  dalla  CDP  ai  prestiti
concessi  agli  Enti  Locali,  tenuto  conto  della  durata  e  delle
condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione  del  Tassi
di interesse fisso Post Rinegoziazione; 
  vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e
pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti
nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad  essere  validi
anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in  favore
delle Unioni di comuni garantiti,  oltre  che  dalla  delegazione  di
pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione,  anche  da
garanzia sussidiaria prestata da uno o piu' comuni, tali  comuni,  ai
fini  della  conferma  della  garanzia,  dovranno  adottare  apposita
deliberazione  consiliare  e  procedere   alla   sottoscrizione   del
contratto di rinegoziazione; 
  viii. facolta' in capo  alla  CDP  di  recedere  dal  contratto  di
rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai
quali si sia verificato l'inadempimento) in  caso,  tra  l'altro,  di
mancato pagamento della quota interessi  in  scadenza  il  31  luglio
2020,  senza  che  vi  sia  posto  rimedio  entro  trenta  giorni  di
calendario dal momento in cui l'inadempimento si e'  verificato,  con
le conseguenze di cui al successivo punto (ix); 
  ix. facolta'  in  capo  alla  CDP  di  risolvere  il  contratto  di
rinegoziazione ai sensi dell'articolo  1456  c.c.  (limitatamente  ai
Prestiti  Rinegoziati  in  relazione  ai  quali  si  sia   verificato
l'inadempimento), in  caso  di  mancata  o  errata  produzione  della
delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro  il  termine
del 30 luglio 2020.  In  conseguenza  della  risoluzione  di  cui  al
presente punto (ix), ovvero del recesso di cui  al  precedente  punto
(viii), ai Prestiti  Rinegoziati  oggetto  della  risoluzione  o  del
recesso, non sara'  applicabile  il  contratto  di  rinegoziazione  e
torneranno ad applicarsi, senza soluzione di  continuita',  le  norme
regolanti i Prestiti Originari, restando fermi  gli  atti  di  delega
rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario; 
  x. facolta' in capo alla CDP di risolvere ai sensi  dell'art.  1456
c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati  in
relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre  che  ai
sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi,  tra
l'altro, dei seguenti eventi: 
  a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto  ai
sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio  entro
trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; 
  b. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno  scopo  diverso  da
quello previsto in relazione al relativo Prestito  Originario,  senza
preventiva autorizzazione della CDP; 
  c.  non  corrispondenza  al  vero  o  incompletezza  di   qualsiasi
dichiarazione rilasciata  dall'Ente,  relativamente  al  rapporto  di
finanziamento. 
  d. Le modalita' di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonche'  i
relativi effetti, saranno  disciplinate  sulla  base  delle  clausole
attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso
concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n.  1280  del
27 giugno 2013 e ss.mm.ii; 
  xi. disciplina (i) del rimborso anticipato  volontario  (consentito
sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno  2021),  (ii)  della
riduzione (consentita sui  Prestiti  Rinegoziati  a  partire  dal  31
dicembre 2020), (iii) del calcolo degli  interessi  di  mora  e  (iv)
degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste  da  erogare,
sulla base delle  clausole  attualmente  previste  dai  contratti  di
prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali,  ai  sensi
della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. 
  I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non  espressamente
modificato con  il  contratto  di  rinegoziazione,  continueranno  ad
essere regolati: 
  dal  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  bilancio   e   della
programmazione  economica   del   7   gennaio   1998   e   successive
modificazioni  e  dalle  relative  circolari  recanti  le  istruzioni
generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi  Prestiti
Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; 
  dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o
rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. 
  Parte Seconda 
  Procedura di adesione e perfezionamento 
  Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura  di  adesione
all'operazione  di  rinegoziazione  dei  Prestiti  Originari   e   di
perfezionamento dei relativi contratti. 
  1. Procedura di adesione 
  La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio  2020  al
27 maggio 2020 (di  seguito  "Periodo  di  Adesione"),  l'elenco  dei
Prestiti  Originari  e  rende  note  le  condizioni  applicate   alla
rinegoziazione  tramite  una  sezione  dedicata  all'operazione   nel
proprio  sito  internet  www.cdp.it,  con  un  apposito   applicativo
informatico di gestione (di seguito "Applicativo"). 
  La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 
  1) scelta delle condizioni; 
  2) domanda di adesione; 
  3) perfezionamento del contratto. 
  1.1 Scelta delle condizioni 
  Durante  il  Periodo  di  Adesione,   il   soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'Ente  puo'  accedere  all'Applicativo  mediante   le
credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e  PA  ed
effettuare le azioni sottoelencate: 
  1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 
  2) prendere visione delle condizioni applicate  dalla  CDP  per  la
rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC  al
quale verranno inviati i  documenti  controfirmati  per  accettazione
dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.3 (Perfezionamento  del
contratto); 
  3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente
Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti  rinegoziati)  della  Parte
Prima della presente Circolare; 
  inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino  al  3  giugno  2020
sara' possibile: 
  4)  compilare  il  form  documentale  con  tutte  le   informazioni
richieste e necessarie per la successiva  generazione  in  automatico
dei documenti di cui al successivo punto 5; 
  5)  effettuare  il  download   i)   della   proposta   contrattuale
irrevocabile di rinegoziazione, ii) del  relativo  documento  con  il
quale  l'Ente  attesta  l'approvazione   specifica   delle   clausole
vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice  Civile,  iii)
dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di
seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro,  le
principali caratteristiche post rinegoziazione,  iv)  del  modulo  di
attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v)
della delegazione di pagamento  relativa  a  ciascun  prestito.  Tali
documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto
dal successivo Paragrafo 1.2 (Domanda di adesione). 
  1.2 Domanda di adesione 
  L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve  trasmettere
alla CDP, entro il termine perentorio  del  3  giugno  2020,  tramite
l'Applicativo, la seguente documentazione,  firmata  digitalmente  da
soggetto munito di idonei poteri: 
  a) la proposta  contrattuale  irrevocabile  di  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed  il  documento  di
approvazione specifica delle clausole vessatorie  ex  articolo  1341,
secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno
di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale; 
  b) la determinazione a contrattare (il cui  schema  esemplificativo
e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere  indicati
gli estremi della delibera di consiglio (e  dei  rispettivi  consigli
dei Comuni partecipanti all'Unione di  Comuni  che  abbiano  prestato
garanzia  sussidiaria  per  la  concessione  dei  Prestiti  Originari
oggetto   di   rinegoziazione)   che    approva    l'operazione    di
rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti  di  legge.  La  citata
determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica
e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonche'  del  visto
di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e  firmata
digitalmente da soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dai  soggetti
abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; 
  c)  il  modulo  per  l'attestazione  dei  poteri   di   firma   del
sottoscrittore del contratto, firmato digitalmente; 
  d) il consenso al trattamento dei  dati  personali  ed  informativa
privacy,  completo   di   copia   del   documento   d'identita'   del
sottoscrittore  del  contratto,  in  corso  di   validita',   firmato
digitalmente. 
  Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 3 giugno
2020 e in originale, le delegazioni di pagamento relative  a  ciascun
Prestito  Rinegoziato,  generate  dall'Applicativo,  complete   delle
relate di notifica al tesoriere dell'Ente e  debitamente  firmate  da
soggetto munito  di  idonei  poteri  e  dal  messo  notificatore.  In
considerazione dell'attuale contesto emergenziale dovuto  alla  crisi
epidemiologica  da  COVID-19  e'  tuttavia  accordata  agli  Enti  la
facolta' di trasmettere le  citate  delegazioni  di  pagamento  anche
successivamente al perfezionamento del contratto  di  rinegoziazione,
in ogni caso entro  e  non  oltre  il  30  luglio  2020.  La  mancata
ricezione, da parte della CDP,  delle  citate  delegazioni  entro  il
suddetto termine potra' essere causa di risoluzione del contratto  di
rinegoziazione secondo quanto  previsto  al  precedente  Paragrafo  2
(Caratteristiche dei prestiti rinegoziati), punto  (ix)  della  Parte
Prima della presente Circolare. 
  Le delegazioni devono essere trasmesse  in  originale  alla  CDP  a
mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a  mano,
all'indirizzo: 
  Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Finanziamenti  Enti
Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma,  specificando:  "Rinegoziazione
Enti Locali 2020". 
  Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento  della
documentazione in originale, fa fede unicamente la data di  ricezione
della documentazione da parte della CDP. Gli orari  per  la  consegna
sono indicati nel sito internet della CDP. 
  La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza  del  3  giugno
2020, e con congruo preavviso, una e-mail di avviso a tutti gli  Enti
che abbiano  confermato  le  condizioni  per  la  rinegoziazione  dei
Prestiti Originari ai sensi  del  precedente  Paragrafo  1.1  (Scelta
delle condizioni), per  i  quali  non  risulti  ancora  pervenuta  la
documentazione richiesta. 
  1.3 Perfezionamento del contratto 
  La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali  irrevocabili
di rinegoziazione  -  valide  ed  accompagnate  dalla  documentazione
completa ed idonea (fatta eccezione per le delegazioni  di  pagamento
relative  a  ciascun  Prestito  Rinegoziato  che,  come   detto   nel
precedente Paragrafo  1.2  (Domanda  di  adesione),  potranno  essere
trasmesse entro il 30 luglio 2020)  -  ricevute  dalla  CDP  medesima
secondo le modalita' e nei termini sopra descritti.  La  trasmissione
via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del
relativo Elenco Prestiti, controfirmati  digitalmente,  entro  il  19
giugno 2020, sancisce il perfezionamento del Contratto. 
  2. Limitazioni e considerazioni finali 
  La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle  seguenti
limitazioni: 
  a)  per  poter  accedere  alla  rinegoziazione  l'Ente  deve   aver
approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione; 
  b)   contestualmente   al   perfezionamento   del   contratto    di
rinegoziazione, le eventuali  domande  di  rimborso  anticipato,  con
effetto al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020,  di  riduzione  con
effetto al 1° luglio 2020 e di variazione di ente  pagatore,  nonche'
eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da
variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione  alla
data del 30 giugno 2020, si intenderanno automaticamente revocate  e,
pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; 
  c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei  Prestiti  Originari
pervenute dopo il 1° gennaio  2020,  ove  gia'  autorizzate,  avranno
effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; 
  d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze  e  di
modificare talune condizioni offerte per la  rinegoziazione  indicate
nella presente Circolare in relazione all'andamento delle  condizioni
dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. 
  Roma, 23 aprile 2020 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TX20AAB8815
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.