Circolare n. 1300 - Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni Premessa La Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi a Comuni, Province, Citta' Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunita' Montane (di seguito "Enti Locali" o "Enti"), inclusi quelli gia' oggetto di precedenti programmi di rinegoziazione, alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Parte Prima Caratteristiche dei prestiti 1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari elencati in Premessa, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche: a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili; b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario; c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020. Sono inclusi nella presente rinegoziazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in societa' per azioni, nonche' quelli rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purche', al momento della domanda di rinegoziazione, risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL"), con apposito decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL. Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentino una delle seguenti caratteristiche: I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005; II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL; V. oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni di Roma e Torino), 2006 (Comuni di Roma e Milano), nonche' i prestiti flessibili con delega legata all'erogazione concessi ai Comuni di Roma e Milano nel 2006; VI. intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020; VII. intestati agli Enti individuati nell'Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della "Zona Rossa"), per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020; VIII. intestati al Comune di Genova, per i quali la CDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera; IX. concessi in base a leggi speciali. In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo (come di seguito definito) di cui al successivo Paragrafo 1 (Procedura di adesione e perfezionamento) della Parte Seconda della presente Circolare. 2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate nel precedente Paragrafo 1 (Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili), possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalita' indicate nella Parte Seconda della presente Circolare. I prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") avranno le seguenti caratteristiche: i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020; ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione"); iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione"); iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese"); v. scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043; vi. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione; vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL. Ove presenti, i covenant previsti nei contratti dei Prestiti Originari continueranno ad essere validi anche per i Prestiti Rinegoziati. Per i Prestiti Originari in favore delle Unioni di comuni garantiti, oltre che dalla delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL rilasciata dall'Unione, anche da garanzia sussidiaria prestata da uno o piu' comuni, tali comuni, ai fini della conferma della garanzia, dovranno adottare apposita deliberazione consiliare e procedere alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione; viii. facolta' in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix); ix. facolta' in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai Prestiti Rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sara' applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuita', le norme regolanti i Prestiti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun Prestito Originario; x. facolta' in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi: a. mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; b. destinazione del Prestito Rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo Prestito Originario, senza preventiva autorizzazione della CDP; c. non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento. d. Le modalita' di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonche' i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii; xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui Prestiti Rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'Ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli Enti Locali, ai sensi della Circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii. I Prestiti Rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati: dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi Prestiti Originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005; dai vigenti contratti, per i relativi Prestiti Originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005. Parte Seconda Procedura di adesione e perfezionamento Di seguito viene descritta, tra l'altro, la procedura di adesione all'operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari e di perfezionamento dei relativi contratti. 1. Procedura di adesione La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020 (di seguito "Periodo di Adesione"), l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione (di seguito "Applicativo"). La procedura di adesione si articola nelle seguenti tre fasi: 1) scelta delle condizioni; 2) domanda di adesione; 3) perfezionamento del contratto. 1.1 Scelta delle condizioni Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente puo' accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sottoelencate: 1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare; 2) prendere visione delle condizioni applicate dalla CDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controfirmati per accettazione dalla CDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.3 (Perfezionamento del contratto); 3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti rinegoziati) della Parte Prima della presente Circolare; inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino al 3 giugno 2020 sara' possibile: 4) compilare il form documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5; 5) effettuare il download i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.2 (Domanda di adesione). 1.2 Domanda di adesione L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri: a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale; b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo e' disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio (e dei rispettivi consigli dei Comuni partecipanti all'Unione di Comuni che abbiano prestato garanzia sussidiaria per la concessione dei Prestiti Originari oggetto di rinegoziazione) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovra' essere munita dei pareri di regolarita' tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonche' del visto di regolarita' contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti; c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, firmato digitalmente; d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identita' del sottoscrittore del contratto, in corso di validita', firmato digitalmente. Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. In considerazione dell'attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 e' tuttavia accordata agli Enti la facolta' di trasmettere le citate delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, in ogni caso entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione, da parte della CDP, delle citate delegazioni entro il suddetto termine potra' essere causa di risoluzione del contratto di rinegoziazione secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 2 (Caratteristiche dei prestiti rinegoziati), punto (ix) della Parte Prima della presente Circolare. Le delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano, all'indirizzo: Cassa depositi e prestiti societa' per azioni - Finanziamenti Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione Enti Locali 2020". Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP. La CDP provvedera' ad inviare, prima della scadenza del 3 giugno 2020, e con congruo preavviso, una e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Paragrafo 1.1 (Scelta delle condizioni), per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta. 1.3 Perfezionamento del contratto La CDP provvede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea (fatta eccezione per le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato che, come detto nel precedente Paragrafo 1.2 (Domanda di adesione), potranno essere trasmesse entro il 30 luglio 2020) - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalita' e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 19 giugno 2020, sancisce il perfezionamento del Contratto. 2. Limitazioni e considerazioni finali La rinegoziazione dei Prestiti Originari e' soggetta alle seguenti limitazioni: a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione; b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020, di riduzione con effetto al 1° luglio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonche' eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2020, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto; c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2020, ove gia' autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati; d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione. Roma, 23 aprile 2020 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TX20AAB8815