Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione con richiesta di sospensiva Visto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Trento di data 1 luglio 2020. Nell'interesse di AMECH CLARA, MCHCLR47R52L3787I; BETTANINI ELDA, BTTLDE29M56B006U; CONDOMINIO DEI MILLE c.f. 96015710229, amministrato da Ciola Servizi Immobiliari srl con sede in Trento, Via Scopoli 36/a, in persona del l.r. Barbara Ciola, P.IVA 01957840224; DE ECCHER CRISTANO, DCCCST50M16A952V; DOSSI CARLA, DSSCRL57S54L378S; DOSSI PAOLA, DSSPLA48E53F704V; ESSE REAL ESTATE Srl (P.IVA 02146440223), in persona del legale rappresentante Soncini Lorenzo, SNCLNZ73L09A994J, FRONZA ELISABETTA, FRNLBT71L61L378W; FRONZA TOMMASO, FRNTMS73S08L378S; PEDROTTI MARIO, PDRMRA63P30L378Z; PERMER ADELINA, PRMDLN37M45Z336B; PERUGINI GIORGIO, PRGGRG40A13L378N; VINOTTI GIOVANNA, VNTGNN80M51L378G; ZADRA CLAUDIA, ZDRCLD63R65L378C; rappresentati e difesi come da procure allegate al presente atto dall'avv. Carlo Callin Tambosi del foro di Trento, cf CLLCRL64B18L378U avvcarlocallintambosi@recapitopec.it, contro proprietari pro tempore delle p.ed 3856 CC Trento, p.f. 770/20 CC Trento, p.f. 1970 CC Trento, p.ed. 3999 CC Trento, p.ed. 4532 CC Trento, p.ed. 4365 CC Trento. IL FATTO Gli odierni attori sono titolari di porzioni materiali della p.ed. 3856 CC Trento che e' costituita da un edificio eretto in via Cesare Abba a Trento; il Condominio dei Mille e' la struttura organizzativa che li rappresenta. Via Cesare Abba e' una via privata, costituita da una serie di particelle aventi ciascuna una diversa compagine di proprietari. Gli attori impugnano la "delibera" a mezzo della quale l'avv. Schuster, insieme a taluni proprietari della p.f. 770/11 ad alcuni amministratori dei condomini in cui sono compresi i comproprietari del bene, al legale rappresentante di uno dei proprietari nella quale si e' provveduto ad approvare il regolamento della p.f. 770/11 (doc. 5) delibera che e' stata poi "eseguita" tramite tracciamento di segni sulla superficie della pf interessata. Gli attori impugnano la suddetta delibera inesistente, nulla o annullabile per errata configurazione della compagine condominiale; partecipazione e voto di soggetti non abilitati; mancata verifica della correttezza della convocazione, mancato raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi; mancata convocazione; mancata individuazione delle quote e delle maggioranze in teste e millesimi; errata formazione dell'avviso di convocazione; mancanza di quorum costitutivo. Anche considerando che l'assemblea deve considerarsi di prima convocazione; modifica di destinazione senza il rispetto dell'art. 1117ter cc; errata individuazione delle quote di contitolarita', senza considerare che la comunione e' senza quote; la delibera e' invalida anche perche' determina una innovazione vietata, determina la inibizione della funzione di accesso all'edificio o alla creazione di nuovi accessi; autorizza a destinazioni illecite lesive del decoro; privativa dell'uso dei condomini del Condominio dei Mille; non contiene il contenuto necessario del regolamento per legge con violazione dell'art. 1138 c.c. - Richiesta di sospensiva Stante la palese sussistenza delle ragioni di inesistenza, nullita', annullabilita' della adunanza del 12 aprile, della esecuzione della stessa gli attori chiedono la sospensiva della delibera. Tutto cio' premesso gli attori, come in epigrafe nominati e generalizzati e rappresentati CITANO i convenuti, come sopra indicati e generalizzati davanti al Tribunale Civile di Trento all'udienza che sara' tenuta il giorno 3 febbraio 2021 ad ore 09.00 con l'invito agli stessi a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c. depositando comparsa e fascicolo venti giorni prima della suddetta udienza e a comparire all'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che la mancata comparizione comportera' la prosecuzione del processo nella loro contumacia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni in via preliminare, vista l'inesistenza/nullita'/annullabilita' sospendersi l'efficacia della delibera di data 12 aprile 2019 avente per oggetto la p.f. 770/11; in via principale: dichiarare l'inesistenza, la nullita' o in subordine annullare l'adunanza del 12 aprile 2019 e la delibera di data 12 aprile 2019 relativa alla p.f. 770/11 per le ragioni di cui in narrativa; sempre in via principale: dichiarare in ogni caso la nullita' o disporre l'annullamento del regolamento per le ragioni esposte in narrativa; in ogni caso: accertare che la p.f. 770/11 e' bene supercondominiale e che la p.f. 770/11 e' una comunione senza quote di tipo germanico zur gesammten hand. Con vittoria di compensi e spese. Allegati come in narrativa. Trento, 10 settembre 2020 avv. Carlo Callin Tambosi TX20ABA9555