TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO

(GU Parte Seconda n.116 del 3-10-2020)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione con  richiesta  di
                             sospensiva 
 

  Visto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Trento di  data
1 luglio 2020.  Nell'interesse  di  AMECH  CLARA,  MCHCLR47R52L3787I;
BETTANINI  ELDA,  BTTLDE29M56B006U;   CONDOMINIO   DEI   MILLE   c.f.
96015710229, amministrato da Ciola Servizi Immobiliari srl  con  sede
in Trento, Via Scopoli 36/a, in persona del l.r. Barbara Ciola, P.IVA
01957840224;  DE  ECCHER  CRISTANO,  DCCCST50M16A952V;  DOSSI  CARLA,
DSSCRL57S54L378S; DOSSI PAOLA, DSSPLA48E53F704V; ESSE REAL ESTATE Srl
(P.IVA 02146440223), in persona  del  legale  rappresentante  Soncini
Lorenzo,  SNCLNZ73L09A994J,  FRONZA   ELISABETTA,   FRNLBT71L61L378W;
FRONZA TOMMASO, FRNTMS73S08L378S; PEDROTTI  MARIO,  PDRMRA63P30L378Z;
PERMER ADELINA, PRMDLN37M45Z336B; PERUGINI GIORGIO, PRGGRG40A13L378N;
VINOTTI GIOVANNA, VNTGNN80M51L378G; ZADRA CLAUDIA,  ZDRCLD63R65L378C;
rappresentati e difesi come da  procure  allegate  al  presente  atto
dall'avv.   Carlo   Callin   Tambosi   del   foro   di   Trento,   cf
CLLCRL64B18L378U avvcarlocallintambosi@recapitopec.it, contro 
  proprietari pro tempore delle p.ed 3856 CC Trento, p.f.  770/20  CC
Trento, p.f. 1970 CC Trento, p.ed. 3999  CC  Trento,  p.ed.  4532  CC
Trento, p.ed. 4365 CC Trento. IL FATTO 
  Gli odierni attori sono titolari di porzioni materiali della  p.ed.
3856 CC Trento che e' costituita da un edificio eretto in via  Cesare
Abba a Trento; il Condominio dei Mille e' la struttura  organizzativa
che li rappresenta. Via Cesare Abba e' una via privata, costituita da
una serie di particelle aventi  ciascuna  una  diversa  compagine  di
proprietari. Gli attori impugnano la "delibera" a mezzo  della  quale
l'avv. Schuster, insieme a taluni proprietari della  p.f.  770/11  ad
alcuni  amministratori  dei  condomini  in  cui   sono   compresi   i
comproprietari  del  bene,  al  legale  rappresentante  di  uno   dei
proprietari nella quale si e' provveduto ad approvare il  regolamento
della p.f. 770/11 (doc. 5)  delibera  che  e'  stata  poi  "eseguita"
tramite tracciamento di segni sulla superficie della pf  interessata.
Gli attori  impugnano  la  suddetta  delibera  inesistente,  nulla  o
annullabile per errata configurazione della  compagine  condominiale;
partecipazione e voto di soggetti  non  abilitati;  mancata  verifica
della correttezza  della  convocazione,  mancato  raggiungimento  dei
quorum costitutivi  e  deliberativi;  mancata  convocazione;  mancata
individuazione delle quote e delle maggioranze in teste e  millesimi;
errata formazione dell'avviso di  convocazione;  mancanza  di  quorum
costitutivo. Anche considerando che l'assemblea deve considerarsi  di
prima  convocazione;  modifica  di  destinazione  senza  il  rispetto
dell'art.  1117ter  cc;  errata   individuazione   delle   quote   di
contitolarita', senza considerare che la comunione e' senza quote; la
delibera e' invalida anche perche' determina una innovazione vietata,
determina la inibizione della funzione di accesso all'edificio o alla
creazione di nuovi accessi; autorizza a destinazioni illecite  lesive
del decoro; privativa  dell'uso  dei  condomini  del  Condominio  dei
Mille; non contiene il contenuto necessario del regolamento per legge
con violazione dell'art. 1138 c.c. - Richiesta di sospensiva 
  Stante  la  palese  sussistenza  delle  ragioni   di   inesistenza,
nullita',  annullabilita'  della  adunanza  del  12   aprile,   della
esecuzione della stessa  gli  attori  chiedono  la  sospensiva  della
delibera. Tutto cio' premesso gli attori, come in epigrafe nominati e
generalizzati e rappresentati CITANO 
  i  convenuti,  come  sopra  indicati  e  generalizzati  davanti  al
Tribunale Civile di Trento all'udienza che sara' tenuta il  giorno  3
febbraio 2021 ad ore 09.00 con l'invito agli stessi a costituirsi  in
giudizio ai sensi e nelle forme stabilite  dall'articolo  166  c.p.c.
depositando comparsa e fascicolo venti giorni  prima  della  suddetta
udienza e a comparire all'udienza, con espresso avvertimento  che  la
costituzione oltre il suddetto termine implica le  decadenze  di  cui
agli  articoli  38  e  167  c.p.c.  e  che  la  mancata  comparizione
comportera' la prosecuzione del processo nella loro  contumacia,  per
sentire accogliere le seguenti conclusioni 
  in  via  preliminare,  vista  l'inesistenza/nullita'/annullabilita'
sospendersi l'efficacia della delibera di data 12 aprile 2019  avente
per oggetto la p.f. 770/11; 
  in via principale:  dichiarare  l'inesistenza,  la  nullita'  o  in
subordine annullare l'adunanza del 12 aprile 2019 e  la  delibera  di
data 12 aprile 2019 relativa alla p.f. 770/11 per le ragioni  di  cui
in narrativa; 
  sempre in via principale: dichiarare in ogni  caso  la  nullita'  o
disporre l'annullamento del regolamento per  le  ragioni  esposte  in
narrativa; 
  in  ogni   caso:   accertare   che   la   p.f.   770/11   e'   bene
supercondominiale e che la p.f. 770/11 e' una comunione  senza  quote
di tipo germanico zur gesammten hand.  Con  vittoria  di  compensi  e
spese. Allegati come in narrativa. 
  Trento, 10 settembre 2020 

                      avv. Carlo Callin Tambosi 

 
TX20ABA9555
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