Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29/12/2007, n. 274 Specialita' medicinale: AUREOMICINA Confezioni AIC n. 002039055 Codice pratica N1B/2020/1277 Grouping IB: Var IB Cat B.III.1.a.2 - Aggiornamento CEP Fujian Fukang Pharmaceutical Co. Ltd. (R1-CEP 2005-110-Rev 03); Var IA Cat B.I.a.1.i - Introduzione nuovo impianto di micronizzazione; Va IA Cat B.I.b.1.c - Aggiunta specifica del PSD con relativo metodo. I lotti gia' prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in GU. Specialita' medicinale: DERMESTRIL - Septem Confezioni AIC n. 029001043-056-068-070-082-094 Codice pratica C1A/2020/2198 Proc. DE/H/5763/001-003/IA/038 - Var IAin Cat C.I.z - Aggiornamento stampati in accordo alle raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/257435/2020). Specialita' medicinale: URALYT U Confezioni AIC n. 021213018 Codice pratica N1B/2020/1133 Var IB Cat B.II.f.1.d - Restringimento delle condizioni di conservazione del prodotto finito "Non conservare a temperatura superiore a 30ºC". In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo e le Etichette aggiornati agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo e le Etichette aggiornati entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Valeria Pascarelli TX20ADD9602