Notifica per pubblici proclami effettuata ai sensi dell'ordinanza n. 3759/2020 del 10.09.2020 - Integrazione del contraddittorio Nel ricorso n. 2440/2020 R.G. proposto da Palmisano Raffaele (C.F.PLMRFL75M16F839V) contro il Ministero della Salute, il MIUR, la Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10-personale del SSR e la Regione Campania. Con il ricorso r.g. n. 2440/20, il ricorrente chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: -Preliminarmente e in via cautelare ed urgente sospendere l'efficacia del: 1) provvedimento prot. n. 2020.0239217 del 20/05/2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10 - Personale del SSR, con il quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione, per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera E, del dott. Palmisano Raffaele dalla graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2019-2022) della Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019, siccome convertito con L. 60/2019, di cui al decreto dirigenziale n. 64 del 30/09/2019, pubblicato sul BURC n. 58 del 07/10/2019; 2) Decreto Dirigenziale n. 35 del 22.05.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in Legge 25.06.2019 n. 60, alla frequenza del CFSMG triennio 2019-2022 dalla cui graduatoria il dott. Palmisano Raffaele risulta illegittimamente escluso. E, per l'effetto, sempre in via cautelare ed urgente, ordinare all'amministrazione interessata di riesaminare la posizione del ricorrente e di attribuire allo stesso l'esatto punteggio spettantegli in virtu' dei titoli di servizio conseguiti e dell'anzianita' maturata. - Nel merito, in via principale, in accoglimento integrale del ricorso, in quanto del tutto illegittimi ed infondati in fatto e diritto, annullare i provvedimenti impugnati: 1) provvedimento prot. n. 2020.0239217 del 20/05/2020 della Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale UOD 10 - Personale del SSR, con il quale e' stato comunicato l'avvio del procedimento di esclusione, per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera E, del dott. Palmisano Raffaele dalla graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2019-2022) della Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019, siccome convertito con L. 60/2019, di cui al decreto dirigenziale n. 64 del 30/09/2019, pubblicato sul BURC n. 58 del 07/10/2019; 2) Decreto Dirigenziale n. 35 del 22.05.2020 di approvazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in legge 25.06.2019 n. 60, alla frequenza del CFSMG triennio 2019-2022 dalla cui graduatoria il dott. Palmisano Raffaele risulta illegittimamente escluso. E, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del dott. Palmisano Raffaele di essere inserito nella graduatoria degli aventi diritto all'ammissione in sovrannumero tramite graduatoria riservata, ex art. 12 comma 3, del D.L. 35/2019 convertito con modificazione in Legge 25.06.2019 n. 60, alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale (per il triennio 2019 /2022) indetto dalla Regione Campania in considerazione del possesso da parte del ricorrente dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 lettera E e del diritto dello stesso ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimita' del provvedimento di esclusione dalla suddetta graduatoria. - Nel merito, in accoglimento integrale del ricorso, accertato il diritto del dott. Palmisano Raffaele ad essere inserito nella graduatoria riservata de quo ed accertata l'illegittimita' della sua esclusione, condannare le amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. e pertanto ordinare l'inserimento del dott. Palmisano Raffaele, sulla base del punteggio a lui spettante per l'anzianita' di servizio maturata e i titoli di servizio conseguiti, nella graduatoria riservata per cui e' causa o in via subordinata per l'equivalente. - Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giustizia, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. I motivi del ricorso sono riassumibili nel seguente modo: "Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 12, comma 3, della legge 25/06/2019 n. 60. Eccesso di potere per disparita' di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarieta', illogicita' ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Erroneita' e mancata valutazione dei titoli di servizio conseguiti dal dott. Palmisano." Il ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione, era in possesso di tutti i requisiti richiesti per il suo inserimento nella graduatoria riservata per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-2022) della Regione Campania, ex art. 12 comma 3 del DL 35/2019. Il ricorrente, oltre ad aver gia' conseguito nella Regione Campania l'idoneita', nell'anno 2016 e nell'anno 2017, al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, ha svolto innumerevoli incarichi, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per ben piu' di 24 mesi, pur se non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione per l'accesso al corso di formazione specifica di medicina generale della Regione Campania relativo al triennio 2019-2022 nella quale ha correttamente indicato ed elencato tutti i titoli di servizio richiesti in suo possesso. Dalla disamina dei titoli di servizio conseguiti dal ricorrente emerge con estrema evidenza l'illegittimita', l'illogicita' ed l'irragionevolezza dei provvedimenti impugnati che hanno escluso ingiustamente il ricorrente dalla graduatoria riservata per mancato possesso dei requisiti di cui art. 2 comma 2 lettera E dell'allegato B. Dall'errore in cui e' incorsa l'amministrazione resistente, consistente nella mancata e/o erronea valutazione dei titoli di servizio e dell'anzianita' maturata dal ricorrente, emerge chiaramente l'eccesso di potere in cui e' incorsa la P.A. resistente. L'illegittimita' dei provvedimenti impugnati si palesa con tutta evidenza allorche' sono stati inseriti nella graduatoria riservata de quo candidati a cui e' stato attribuito un punteggio decisamente inferiore a quello che sarebbe dovuto essere riconosciuto al dott. Palmisano Raffaele se fossero stati correttamente valutati pur soltanto i titoli di servizio in suo possesso (7,00 punti). Con l'ordinanza n. 3759/2020 del 10.09.2020, emessa nel ricorso n. 2440/2020 r.g., il TAR Campania - Napoli, Sez. I, ha fissato l'udienza per il prosieguo della procedura de qua in camera di consiglio del 04.11.2020 ed ha ordinato, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati e di valutare l'opportunita' di costituirsi in giudizio entro il termine di rito, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati idonei inseriti nella graduatoria oggetto di causa ovvero nei confronti dei seguenti controinteressati: Vozella Andrea 26/01/1980 Atripalda (Av); Ferro Del Giudice Antonio 10/10/1976 Napoli; Nicolo' Donato 28/07/1968 Marcianise (Ce);Castiglione Annunziata 29/02/1976 Vico Equense(Na);Russo Paola 04/10/1984 Agropoli (Sa);Romano Domenico 21/06/1982 Napoli; Salierno Savy Saverio 01/06/1982 Napoli; Spina Fabio 03/06/1976 Napoli; Loria Giuseppe 15/06/1980 San Giovanni In Fiore (Cs); Coronella Salvatore 11/03/1977 Caserta; De Luca Matteo 30/04/1987 Ariano Irpino (Av); Della Corte Alfonso 20/05/1986 Battipaglia (Sa);Albano Giovanna 10/01/1983 Salerno; Affinito Angelo 27/02/1978 Caserta; Magliocca Maria Cristina Giada 09/01/1983 San Felice A Cancello (Ce); Sellitto Carmine 29/08/1988 Salerno; Santonicola Eliodoro 19/02/1985 Pompei(Na); Petta Ester 29/03/1983 Battipaglia(Sa);De Riso Daniela 21/02/1980 Sarno (Sa);Costanzo Saveria 26/02/1977 Lusciano (Ce); Diodati Davide 09/10/1980 Caserta; Lo Greco Eva 28/07/1977 Santa Maria Capua Vetere (Ce);Aquino Maria Maddalena 06/01/1977 Gragnano (Na); Tramontano Guerritore Emilio 24/01/1973 Caserta; De Blasio Daniela 22/07/1981 Pomigliano D'arco (Na); Fischetti Antonello 05/02/1987 Avellino; Pollice Mariateresa 04/10/1979 Napoli; Lanzano Raffaele 04/05/1986 Napoli; Salzano Antonio 31/03/1988 Napoli; Lanza Francesca 24/06/1981 Napoli; Angrisani Umberto 26/05/1984 Napoli; De Chiara Aniello 26/06/1986 Nocera Inferiore (Sa); Chianese Chiara 27/05/1980 Villaricca (Na); D'aniello Antonio 08/04/1981 Salerno; La Gatta Alessio 26/11/1986 Napoli; Monzani Marco 24/06/1985 Napoli; Della Peruta Vincenzo 19/07/1986 Napoli; Trani Luisa 13/07/1982 Ischia (Na); Cirillo Luigi 24/10/1984 Pompei (Na); Martino Antonella 25/05/1978 Piedimonte Matese (Ce);Lanna Raffaele 24/07/1972 Casoria (Na); Norino Giovanna 18/05/1977 Salerno. Lo svolgimento del processo puo' essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'r.g.n. 2440/2020 del TAR Campania - Napoli. Il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet della Regione Campania. avv. Florio Michela avv. Viti Mariangela TX20ABA9660