CROCS GSI S.R.L.
CROCS EUROPE B.V.

(GU Parte Seconda n.122 del 17-10-2020)

 
Fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7, lettere a),  b)  e
               c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 
 

  Si rende noto che: 
  Crocs GSI  S.r.l.,  una  societa'  a  responsabilita'  limitata  di
diritto italiano, con socio unico, sede in 35020  Ponte  San  Nicolo'
(PD), Viale del Lavoro 14, codice fiscale e numero  di  registrazione
presso il Registro delle  Imprese  di  Padova  01414230282,  capitale
sociale pari ad Euro 260.000.000,00 (la "Societa' Incorporata"); 
  mediante un procedimento di fusione  transfrontaliera  verra'  fusa
per incorporazione (la "Fusione") nella: 
  Crocs Europe B.V.,  una  societa'  a  responsabilita'  limitata  di
diritto    olandese,    (besloten    vennootschap    met     beperkte
aansprakelijkheid), con sede in Rijswijk, (Paesi Bassi)  e  uffici  a
Planeetbaan  4,  2132  HZ  Hoofddorp,  (Paesi  Bassi)  registrata  al
registro  delle  imprese  (Handelsregister)  presso  la   camera   di
commercio olandese (Kamer van  Koophandel)  al  numero  27276812  (la
"Societa' Incorporante"). 
  I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori,  ai  sensi
dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008  sono
i seguenti: 
  - Creditori della Societa' Incorporata 
  I creditori della Societa' Incorporata per  effetto  della  Fusione
potranno continuare a far valere i propri crediti, ma  nei  confronti
della Societa' Incorporante.  Ai  sensi  dell'articolo  2503  c.c.  e
dell'art.  2505  quater,  i  creditori  della  Societa'   Incorporata
potranno opporsi alla Fusione nel termine  di  30  giorni  successivi
all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera  assembleare
sulla Fusione della Societa' Incorporata. I creditori  legittimati  a
presentare opposizione sono soltanto quelli che  avevano  un  credito
anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del  progetto  di
fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di  fusione
non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine  di
cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti  i  creditori  delle
societa' che partecipano alla Fusione o il  pagamento  dei  creditori
che non hanno dato  il  consenso,  ovvero  il  deposito  delle  somme
corrispondenti presso una banca. 
  - Creditori della Societa' Incorporante 
  Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2:317 del  Codice  Civile
Olandese la delibera di Fusione potra' essere adottata dalla Societa'
Incorporante soltanto  una  volta  decorso  il  termine  di  un  mese
concesso ai creditori per opporsi alla Fusione ed avendo ricevuto una
dichiarazione da  parte  del  Tribunale  olandese  che  conferma  che
nessuna opposizione al progetto di  fusione  e'  stata  sollevata  da
parte dei creditori o di rinuncia all'opposizione ovvero dal  momento
in cui l'annullamento dell'opposizione e' diventato definito,  l'atto
di fusione potra' essere sottoscritto ai  sensi  dell'Articolo  2:316
paragrafo 4 
  - Soci di Minoranza 
  Non si rende necessaria l'indicazione dei diritti riservati ai soci
di minoranza in quanto entrambe le  societa'  sono  possedute  da  un
socio unico. Informazioni dettagliate sulle procedure e  sui  diritti
di cui sopra sono  reperibili  gratuitamente  inviando  una  mail  al
seguente indirizzo di posta elettronica: amehlman@crocs.com 

  Crocs GSI S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Ferniani Marco 

 
TX20AAB10051
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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