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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 Si rende noto che: Crocs GSI S.r.l., una societa' a responsabilita' limitata di diritto italiano, con socio unico, sede in 35020 Ponte San Nicolo' (PD), Viale del Lavoro 14, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Padova 01414230282, capitale sociale pari ad Euro 260.000.000,00 (la "Societa' Incorporata"); mediante un procedimento di fusione transfrontaliera verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: Crocs Europe B.V., una societa' a responsabilita' limitata di diritto olandese, (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), con sede in Rijswijk, (Paesi Bassi) e uffici a Planeetbaan 4, 2132 HZ Hoofddorp, (Paesi Bassi) registrata al registro delle imprese (Handelsregister) presso la camera di commercio olandese (Kamer van Koophandel) al numero 27276812 (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: - Creditori della Societa' Incorporata I creditori della Societa' Incorporata per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti, ma nei confronti della Societa' Incorporante. Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. e dell'art. 2505 quater, i creditori della Societa' Incorporata potranno opporsi alla Fusione nel termine di 30 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione della Societa' Incorporata. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle societa' che partecipano alla Fusione o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. - Creditori della Societa' Incorporante Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2:317 del Codice Civile Olandese la delibera di Fusione potra' essere adottata dalla Societa' Incorporante soltanto una volta decorso il termine di un mese concesso ai creditori per opporsi alla Fusione ed avendo ricevuto una dichiarazione da parte del Tribunale olandese che conferma che nessuna opposizione al progetto di fusione e' stata sollevata da parte dei creditori o di rinuncia all'opposizione ovvero dal momento in cui l'annullamento dell'opposizione e' diventato definito, l'atto di fusione potra' essere sottoscritto ai sensi dell'Articolo 2:316 paragrafo 4 - Soci di Minoranza Non si rende necessaria l'indicazione dei diritti riservati ai soci di minoranza in quanto entrambe le societa' sono possedute da un socio unico. Informazioni dettagliate sulle procedure e sui diritti di cui sopra sono reperibili gratuitamente inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: amehlman@crocs.com Crocs GSI S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione Ferniani Marco TX20AAB10051