ESTENSE CPT COVERED BOND S.R.L.
Appartenente al Gruppo BPER Banca S.p.A., iscritto all'albo dei
gruppi bancari ai sensi dell'articolo 64 del T.U. Bancario al n.
5387.6, e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di
BPER Banca S.p.A.
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04730160266
Codice Fiscale: 04730160266
Partita IVA: 03830780361 - Gruppo IVA BPER Banca

(GU Parte Seconda n.127 del 29-10-2020)

Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130, come di tempo in tempo modificata ed integrata (la  Legge  130),
dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°  settembre  1993,  n.
385, come di tempo in tempo modificato (il T.U. Bancario),  corredato
dall'informativa  ai  debitori  ceduti  sul  trattamento   dei   dati
personali ai sensi degli articoli 13  e  14  del  Regolamento  UE  n.
679/2016 ("GDPR"o  il  "Regolamento")  e  della  normativa  nazionale
                             applicabile 

  Con riferimento all'avviso di cessione  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 110 del 24  settembre
2015, Estense CPT Covered Bond  S.r.l.  (il  "Cessionario")  comunica
che,  nell'ambito  di  un'operazione  di  emissione  di  obbligazioni
bancarie garantite nella forma di programma ai sensi della Legge 130,
indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data  17  settembre
2015 ha acquistato pro soluto da BPER Banca  S.p.A.  (precedentemente
Banca  popolare  dell'Emilia  Romagna,  Societa'   Cooperativa)   (il
"Cedente" o "BPER") un primo  portafoglio  di  crediti  derivanti  da
mutui fondiari e/o ipotecari residenziali  e  commerciali  aventi  le
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lett.  a)  e  b)  del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze  n.  310  del  14
dicembre 2006 (il "Decreto MEF") (i "Mutui"). 
  Si comunica inoltre che, in data  23  ottobre  2020  (la  "Data  di
Cessione"), il Cessionario ha acquistato pro soluto  dal  Cedente  un
ulteriore portafoglio costituito da crediti derivanti  da  Mutui  con
efficacia economica a far data dal 1 ottobre 2020. 
  Sono oggetto di cessione da BPER a Estense CPT Covered Bond  S.r.l.
tutti i crediti per il rimborso del  capitale  residuo  (compresa  la
quota capitale delle rate scadute e non pagate) dovuto alla data  del
30 settembre 2020  (la  "Data  di  Valutazione")  esclusa,  qualsiasi
diritto e credito relativo al pagamento degli  interessi  maturati  e
non riscossi alla Data di Valutazione, inclusa,  e  maturandi  a  far
tempo dalla Data di Valutazione, esclusa, inclusi  gli  interessi  di
mora, nonche'  accessori,  spese,  danni,  indennizzi  e  quant'altro
derivanti da contratti di mutuo ipotecario ovvero mutui stipulati  ai
sensi della normativa sul credito fondiario di cui all'articolo 38  e
seguenti del T.U. Bancario che, alla Data  di  Cessione,  risultavano
nella titolarita' di BPER e che, alla relativa  Data  di  Valutazione
(salvo  ove  diversamente   previsto),   presentavano   le   seguenti
caratteristiche (da  intendersi  cumulative  salvo  ove  diversamente
previsto): 
  1. mutui i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito
di surroga, accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i)  una  o
piu' persone fisiche  (ivi  inclusi  liberi  professionisti  o  ditte
individuali) residenti in Italia per quanto attiene a mutui ipotecari
residenziali e commerciali;  (ii)  persone  giuridiche,  aventi  sede
legale in Italia, ovvero persone fisiche, aventi residenza in Italia,
che  abbiano  stipulato  il  relativo  contratto   di   finanziamento
nell'esercizio della propria attivita' d'impresa (ivi  inclusi  studi
professionali associati e ditte individuali)  per  quanto  attiene  a
mutui ipotecari commerciali; 
  2.  mutui  erogati  per  i  quali  non  sussista  alcun  obbligo  o
possibilita' di effettuare ulteriori erogazioni; 
  3.  mutui  denominati  in  euro   (ovvero   erogati   in   lire   e
successivamente  ridenominati  in  euro)  e  i   cui   contratti   di
finanziamento  non  contengano  previsioni  che  ne   permettano   la
conversione in un'altra valuta; 
  4. mutui il cui rimborso in linea capitale avviene in  una  o  piu'
quote secondo uno dei seguenti sistemi di  ammortamento,  cosi'  come
rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se  esiste,  dell'ultimo
accordo relativo al sistema di ammortamento: 
  (i)  metodo  di  ammortamento  c.d.  "alla  francese",   per   tale
intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale  le  rate
sono comprensive  di  una  componente  capitale  fissata  al  momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  (ii) metodo di ammortamento c.d. "italiano", per tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive di una componente capitale costante nel tempo  e  di  una
componente di interesse variabile; 
  (iii) metodo di ammortamento che prevede  rate  costanti  e  durata
estendibile sino ad una data massima; 
  (iv) metodo di ammortamento che prevede una sola rata  di  rimborso
capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"); 
  5.  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili   localizzati   sul
territorio della Repubblica Italiana; 
  6.  mutui  che  siano  stati  erogati  ai  sensi  di  contratti  di
finanziamento disciplinati  dalla  legge  della  Repubblica  Italiana
(come specificato nel relativo contratto di finanziamento); 
  7. mutui garantiti da ipoteca di primo grado economico su immobili,
intendendosi per tale: 
  (i) un'ipoteca volontaria di primo grado legale; ovvero 
  (ii) un'ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo  nel
caso in cui le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado  legale
precedente siano integralmente soddisfatte; 
  8. mutui in relazione  ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore  di
stima  dell'immobile  ipotecato,  determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al presente paragrafo 8,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla banca mutuante nel processo di monitoraggio dei
valori degli immobili di cui al criterio 5. Al fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al presente punto 8,
ciascun  mutuatario  potra',  laddove  non  disponga  gia'  di   tale
informazione, conoscere il valore rivalutato di  stima  del  relativo
immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale  presso   la   quale
risultano domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  9. mutui in relazione ai quali  il  pagamento  delle  rate  avviene
mediante addebito automatico su di un conto  corrente  aperto  presso
una  banca  appartenente  al  Gruppo  Bancario  BPER   Banca   S.p.A.
(intendendo per tale anche il pagamento mediante SDD); 
  10. mutui ipotecari residenziali erogati, in via esclusiva, da BPER
Banca S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da  Banca  Popolare  di
Aprilia S.p.., da Cassa  di  Risparmio  della  Provincia  dell'Aquila
S.p.A., da Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona  S.p.A.,  da  Banca
della Campania S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca
Popolare del Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola
S.p.A., da Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da  Unicredit
S.p.A., da Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari  S.p.A.,  da
Cassa di Risparmio di Ferrara  S.p.A.,  in  seguito  Nuova  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A., da Unipol  Banca  S.p.A.,  da  Cassa  di
Risparmio di Bra S.p.A. o da Cassa di Risparmio di Saluzzo  S.p.A.  e
ora nella titolarita' di BPER Banca S.p.A.; 
  11. mutui che siano stati erogati a partire dal 1 gennaio 1990; 
  12. mutui che alla Data di Valutazione non presentino piu'  di  una
rata scaduta e non pagata, ovvero nessuna rata scaduta e  non  pagata
da oltre 30 giorni in caso di mutui il cui  pagamento  rateale  abbia
una scadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  13. mutui per i quali il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e il debito residuo  alla  Data  di  Valutazione  non  sia
inferiore al 140%; 
  14. mutui che alla Data di Valutazione abbiano un debito residuo in
linea capitale non maggiore a Euro 1.500.000,00; 
  15. mutui il cui debito residuo in  linea  capitale  a  scadere  ai
sensi  del  relativo  contratto  di  finanziamento   alla   Data   di
Valutazione non risulti inferiore a Euro 10.000,00; 
  16. mutui  il  cui  importo  originariamente  erogato  al  relativo
debitore ai sensi del relativo contratto di finanziamento  sia  stato
inferiore o uguale ad Euro 15.000.000,00 e superiore o uguale a  Euro
25.000,00; 
  17. mutui che abbiano una data di erogazione non successiva  al  31
marzo  2020  ovvero,  in  caso  di  mutui  ipotecari  fondiari,   non
successiva al 31 luglio 2020; 
  18. mutui la cui data di scadenza  dell'ultima  rata  prevista  dal
piano  di  ammortamento,  cosi'  come   rilevabile   alla   Data   di
Valutazione, sia successiva al 31 marzo 2021; 
  19. mutui il cui pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  20. mutui che, qualora presentino un tasso di interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea; 
  21. mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: 
  (i) mutui a tasso fisso, intendendosi per tali quei  mutui  il  cui
tasso di interesse applicato, contrattualmente stabilito, non preveda
variazioni per tutta la durata residua del finanziamento; 
  (ii) mutui a tasso variabile, intendendosi per tali quei  mutui  il
cui tasso di interesse sia parametrato ad un indice di riferimento  e
che non prevedano possibilita' di variazione dello stesso  indice  di
riferimento; 
  (iii) mutui a tasso misto, intendendosi per  tali  quei  mutui  che
prevedono per il debitore la  facolta'  di  esercitare  l'opzione  di
scegliere l'indicizzazione a tasso fisso, ovvero  di  optare  per  il
tasso variabile, ad una o a piu' date prestabilite; 
  (iv) mutui a tasso fisso e poi  variabile,  intendendosi  per  tali
quei mutui il cui tasso di interesse applicato  sia  inizialmente  un
tasso fisso, contrattualmente stabilito, e a  partire  da  una  certa
data sia un tasso variabile parametrato ad un indice di riferimento; 
  22. mutui in relazione ai quali in almeno uno dei rispettivi avvisi
di pagamento e/o quietanze di pagamento inviati da BPER  ai  relativi
debitori  siano  contenuti  i  seguenti  codici   di   tipologia   di
finanziamento: 10, 11, 13, 14, 17, 18, 110, 111, 113, 114, 117,  118,
217, 311, 317, 411 e 417; 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla Data di Valutazione,  pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentano altresi' alla medesima Data di Valutazione
(salvo  ove  diversamente  previsto)  una  o  piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  23. mutui che derivino da "esposizioni oggetto  di  concessioni"  o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze  probabili"  ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'Aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti); 
  24. mutui che siano stati concessi, nel  caso  di  mutui  ipotecari
commerciali, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, a
soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o  esponenti
bancari (ai sensi dell'articolo 136 del T.U. Bancario) di BPER; 
  25. mutui in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  abbia
aderito, nel caso di  mutui  ipotecari  residenziali,  alla  Data  di
Valutazione, mediante invio a mezzo posta della lettera  di  adesione
ovvero mediante presentazione della lettera di  adesione  presso  una
filiale della BPER, alla  proposta  di  rinegoziazione  formulata  ai
sensi del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008 convertito con legge
n. 126 del 24 luglio  2008  e  della  convenzione  stipulata  tra  il
Ministero dell'Economia e delle  Finanze  e  l'Associazione  Bancaria
Italiana; 
  26. mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca  su  immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali: A/9, A/10; 
  27. mutui ipotecari commerciali garantiti da  ipoteca  su  immobili
che ricadevano in una delle seguenti categorie catastali:  B/1,  B/2,
B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, D/9, E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6, E/7, E/8,
E/9, C/4 e C/5; 
  28. mutui che siano stati stipulati  con  erogazione  ai  sensi  di
qualsiasi legge (anche regionale e/o  provinciale)  o  normativa  che
preveda contributi o agevolazioni in  conto  capitale  e/o  interessi
(cosiddetti mutui  agevolati  e  convenzionati)  o  che  siano  stati
stipulati e conclusi ai sensi: di qualsivoglia legge o normativa  che
preveda  agevolazioni  finanziarie  (mutui   agevolati),   contributi
pubblici di qualunque natura, concessi ai relativi  debitori,  datori
di  ipoteca  o  eventuali  garanti  riguardo  al  capitale  e/o  agli
interessi e non siano finanziamenti effettuati con  fondi  di  terzi;
oppure mutui che siano stati stipulati ai sensi degli articoli 43, 44
e 45 del T.U. Bancario (cd. "credito agrario e peschereccio"); 
  29. mutui in relazione ai quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale del mutuo e (ii) il  valore  rivalutato  di
stima dell'immobile ipotecato alla Data di Valutazione, e'  superiore
all'80% per i mutui ipotecari residenziali  o  al  60%  per  i  mutui
ipotecari commerciali. Ai fini del criterio di cui al presente  punto
30, per "valore  rivalutato  di  stima  dell'immobile  ipotecato"  si
intende il valore  di  stima  determinato  sulla  base  di  parametri
tecnico-economici utilizzati tempo per tempo dalla banca mutuante nel
processo di monitoraggio dei valori degli immobili di cui al criterio
5. Al fine di valutare la conformita' del proprio mutuo  al  criterio
di cui al presente punto 30, ciascun mutuatario potra',  laddove  non
disponga gia' di tale informazione, conoscere il valore rivalutato di
stima del  relativo  immobile  ipotecato  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  30. mutui che siano stati concessi a enti  pubblici,  a  imprese  a
partecipazione pubblica o ad altre societa'  equiparabili,  banche  o
societa' finanziarie; 
  31.  mutui  che  siano  stati  concessi  a  enti  ecclesiastici   o
religiosi, istituzioni o enti di assistenza o  beneficienza  o  altri
enti senza finalita' di lucro; 
  32. mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  secondo  il
metodo di  ammortamento  c.d.  "Mix",  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di  ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  33. mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  34. mutui che abbiano una  finalita'  dichiarata  dal  debitore  di
consolidamento delle passivita'; 
  35. mutui che alla data di erogazione erano assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  36. mutui  ipotecari  commerciali  che  siano  stati  concessi  nel
contesto di finanziamenti erogati in pool; 
  37. mutui ipotecari commerciali che siano stati concessi in  virtu'
di garanzia derivante da cessione di crediti  verso  il  Gestore  dei
Servizi Energetici (GSE) S.p.A. ovvero mutui che siano stati  erogati
per finanziare l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici; 
  38.  mutui  ipotecari  utilizzati  da  BPER  quali   garanzie   per
operazioni  di  rifinanziamento  nell'ambito  dei  termini  normativi
propri dell'Eurosistema; 
  39. mutui il cui metodo di ammortamento prevede una  sola  rata  di
rimborso capitale al termine del finanziamento (c.d. "bullet"). 
  Unitamente ai crediti derivanti da  Mutui  oggetto  della  cessione
sono stati altresi' trasferiti a Estense  CPT  Covered  Bond  S.r.l.,
senza bisogno di  alcuna  formalita'  o  annotazione,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'articolo 4 della Legge 130 e dell'articolo 58
del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri  diritti  che   assistono   e
garantiscono  il  pagamento  dei  crediti  derivanti  dai   Mutui   o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o
personale,  trasferibile  per  effetto  della  cessione  dei  crediti
derivanti dai Mutui, comprese  le  garanzie  derivanti  da  qualsiasi
negozio con causa di garanzia, rilasciate  o  comunque  formatesi  in
relazione ai Mutui o ai rispettivi crediti. 
  Il Cessionario ha conferito incarico, ai sensi della Legge n.  130,
al Cedente, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione  dei
crediti ceduti, affinche'  in  nome  e  per  conto  del  Cessionario,
proceda  all'incasso  delle  somme  dovute.  Per  effetto  di  quanto
precede, i debitori  ceduti  (i  "Debitori")  e  gli  eventuali  loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati  a  pagare  ogni
somma dovuta in relazione ai crediti derivanti dai  Mutui  e  diritti
ceduti nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori. 
  I Debitori, i datori  di  lavoro  e  gli  eventuali  loro  garanti,
successori o aventi causa  potranno  rivolgersi  per  ogni  ulteriore
informazione a BPER. 
  Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR,  il  Cessionario  informa
gli interessati che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto  di
Cessione gia' di titolarita' del Cedente e derivanti dai Mutui di cui
i Debitori sono parte, ha comportato necessariamente la comunicazione
a Estense CPT Covered Bond S.r.l. dei dati personali  identificativi,
patrimoniali e reddituali dei Debitori nonche' dei garanti  (i  "Dati
Personali"). In virtu'  della  predetta  comunicazione,  Estense  CPT
Covered Bond S.r.l. e' divenuto, pertanto, titolare  del  trattamento
dei Dati Personali (il "Titolare") ed e' tenuto a fornire la presente
informativa, ai sensi dei predetti articoli ed assolve  tale  obbligo
mediante la presente pubblicazione in  forza  del  provvedimento  del
Garante per la Protezione Dei Dati Personali  del  18  gennaio  2007,
recante disposizioni circa le modalita' con cui rendere l'informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco dei crediti. 
  Il  Titolare  informa  che  i  Dati  Personali   saranno   trattati
esclusivamente nell'ambito della normale attivita'  di  gestione  del
credito e in particolare: 
  • per finalita' inerenti alla  realizzazione  di  un'operazione  di
emissione da parte di BPER di obbligazioni bancarie  garantite  nella
forma di programma ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130; 
  • per l'adempimento ad obblighi previsti da  leggi,  regolamenti  e
normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorita'  a
cio' legittimate da legge o da Organi di vigilanza e controllo; e 
  • per finalita' strettamente connesse e strumentali  alla  gestione
del rapporto con  i  debitori/garanti  ceduti  (es.  amministrazione,
gestione contabile degli  incassi,  eventuale  recupero  dei  crediti
oggetto di cessione, esecuzione di operazioni derivanti  da  obblighi
contrattuali,   verifiche   e   valutazione   sulle   risultanze    e
sull'andamento dei rapporti, nonche'  sui  rischi  connessi  e  sulla
tutela del credito). 
  Il trattamento dei Dati Personali  avverra'  mediante  elaborazioni
manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
e telematici,  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalita'
stesse  e,  comunque,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e   la
riservatezza dei Dati Personali. 
  I Dati Personali potranno  essere  comunicati  dal  Cessionario  ai
seguenti soggetti e/o categorie di  soggetti,  nominati  responsabili
del trattamento ove non agiscano invece come titolari in proprio: 
  (i) ai  soggetti  incaricati  della  gestione,  riscossione  e  del
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a  seguire  le
procedure giudiziali per l'espletamento dei relativi servizi; 
  (ii) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l'espletamento dei relativi servizi; 
  (iii) ai fornitori di servizi, consulenti,  revisori  contabili  ed
agli  altri  consulenti  legali,  fiscali   ed   amministrativi   del
Cessionario per la consulenza da essi prestata; 
  (iv) alle autorita' di vigilanza di Estense CPT Covered Bond S.r.l.
e del Cedente e/o alle autorita' fiscali in ottemperanza ad  obblighi
di legge; 
  (v) ai  soggetti  incaricati  di  effettuare  analisi  relative  al
portafoglio di Crediti ceduto; 
  (vi) a societa' del Gruppo BPER Banca S.p.A.; 
  (vii) a soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti  dovessero  essere
ulteriormente ceduti da parte del Cessionario. 
  In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati  Personali  potranno,
altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione  che  giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati. 
  I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione a  eccezione  di
quanto  portato  a  conoscenza  dei  soggetti   sopracitati   e   dei
responsabili del trattamento. 
  L'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare,  in  qualunque
momento, l'accesso ai Dati Personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il  diritto
di richiedere  la  limitazione  del  trattamento  nei  casi  previsti
dall'art. 18 del Regolamento,  nonche'  di  ottenere  in  un  formato
strutturato, di uso comune e leggibile da  dispositivo  automatico  i
dati  che  lo  riguardano,  nei  casi  previsti  dall'art.   20   del
Regolamento. 
  Le richieste vanno rivolte per iscritto a Estense CPT Covered  Bond
S.r.l. ai seguenti indirizzi: 
  • indirizzo: via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV) 
  • mail: estense.coveredbond2@finint.com 
  In ogni caso l'interessato ha sempre diritto  di  proporre  reclamo
all'autorita' di controllo competente (Garante per la Protezione  dei
Dati Personali), ai  sensi  dell'art.  77  del  Regolamento,  qualora
ritenga che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla
normativa in vigore. 
  Per  ulteriori  chiarimenti  in  merito  al  trattamento  dei  Dati
Personali e' inoltre possibile  contattare  il  responsabile  per  la
protezione dei dati (DPO) del Gruppo bancario BPER  Banca  S.p.A.  ai
seguenti indirizzi: 
  • indirizzo: via S. Ramelli, 49, 41100 Modena 
  • mail: dpo.gruppobper@bper.it 
  Conegliano, 23 ottobre 2020 

      Estense CPT Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX20AAB10466
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.