PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.136 del 19-11-2020)

Protocollo: 393737 del 12/11/2020
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Roma, 
  Visto il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
«Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di  credito  e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle  aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico; 
  Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo  della  provincia,  e  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale; 
  Vista la nota n. 0805884/20 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dalla UBI Banca S.p.a., ha richiesto, ai
sensi della menzionata normativa, la proroga  dei  termini  legali  e
convenzionali per le succursali di seguito indicate che, a  causa  di
un intervento di sanificazione dei  locali  e  dell'insufficienza  di
personale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state
chiuse al pubblico: 
    Succ. sita in Roma, alla via Gattamelata n. 109, chiusa dal 4  al
14 maggio 2020; 
    Succ. sita in Roma, alla via Gregorio VII n. 289,  chiusa  il  15
maggio 2020; 
  Ritenuto, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  1  e  2  del  decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, che la chiusura al pubblico  delle
succursali di UBI Banca, come specificamente individuate in  premessa
e nelle giornate a fianco di ciascuna riportata, e' dipesa da  evento
eccezionale. 

                             Il prefetto 
                             Piantedosi 

 
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