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Protocollo: 393737 del 12/11/2020 Proroga termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Roma, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Vista la nota n. 0805884/20 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla UBI Banca S.p.a., ha richiesto, ai sensi della menzionata normativa, la proroga dei termini legali e convenzionali per le succursali di seguito indicate che, a causa di un intervento di sanificazione dei locali e dell'insufficienza di personale legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state chiuse al pubblico: Succ. sita in Roma, alla via Gattamelata n. 109, chiusa dal 4 al 14 maggio 2020; Succ. sita in Roma, alla via Gregorio VII n. 289, chiusa il 15 maggio 2020; Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, che la chiusura al pubblico delle succursali di UBI Banca, come specificamente individuate in premessa e nelle giornate a fianco di ciascuna riportata, e' dipesa da evento eccezionale. Il prefetto Piantedosi TU20ABP11147 (Gratuito)