COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO)
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(GU Parte Seconda n.138 del 24-11-2020)

 
Decreto  di  asservimento  ed  occupazione  temporanea  prot.  n.  GE
2020/50984 del 12/11/2020 - Metanodotto ricollegamento  allacciamento
  MEC TRACK SRL DN 100 (4") DP 64 BAR in comune di Valsamoggia (BO) 
 

  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n°  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante
l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE norme comuni per il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001  n.
327  recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTE  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  DET-AMB-2019-5206  del
12/11/2019 e Determinazione  Dirigenziale  n.  DET-AMB-2019-5313  del
15/11/2019  emesse  dall'Agenzia  Prevenzione  Ambiente   Energia   -
Struttura Autorizzazioni e Concessioni della Citta' Metropolitana  di
Bologna quale approvazione del progetto e dichiarazione  di  pubblica
utilita' dell'opera, conformita' urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato  all'esproprio,  autorizzazione   alla   costruzione   ed
all'esercizio del metanodotto "Ricollegamento Allacciamento Mec Track
Srl DN 100 (4") DP 64 bar"; 
  VISTA  l'istanza  del  29/05/2020  prot.  n°  163,  registrata  con
protocollo n. 22015 del 29/05/2020, con la  quale  la  Societa'  Snam
Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita  IVA  n.  10238291008,  con
sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato  Milanese
(MI), ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli  artt.  22,
52 sexies e 52 octies, del Testo Unico, per  i  terreni  ubicati  nel
comune  di  Valsamoggia  indicati  nel  piano  particellare  allegato
all'istanza, l'imposizione di  servitu'  di  metanodotto  sulle  aree
indicate in  colore  rosso  e  l'occupazione  temporanea  delle  aree
necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate  in  colore
verde  nel  piano  particellare,  con  determinazione  urgente  delle
indennita' provvisorie; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere di urgenza in quanto  consentira'  la  sostituzione
della condotta metanodotto Allacciamento Comune di Bazzano DN 80 (3")
e delle opere connesse ed il mantenimento di un adeguato  livello  di
sicurezza,  contribuendo  all'ammodernamento  della  rete  realizzata
negli anni 60, in linea con gli standard qualitativi di Snam, nonche'
quelli previsti dalle vigenti normative; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52  sexies  del  Testo  Unico,
l'emanazione  delle  citate  determinazioni  del  12/11/2019  e   del
15/11/2019 hanno determinato l'inizio del procedimento di esproprio e
che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22
del Testo Unico in base alla quale il decreto  ablativo  puo'  essere
emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; 
  RITENUTO che: 
  - il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati  dai
lavori di costruzione del metanodotto  decade,  salvo  proroga,  alla
data del 14/11/2024; 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  realizzazione  della
condotta per  il  trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  con
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio  e  la  manutenzione  della  condotta  ai   sensi   delle
richiamate determinazioni del 12/11/2019 e del 15/11/2019; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie,  catastalmente  identificate  nel   piano
particellare, sono coerenti con i valori  osservati  per  la  regione
agraria cui appartiene il  comune  di  Valsamoggia  e  sono  ritenute
congrue  ai  fini  della   determinazione   urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A favore della Societa' Snam  Rete  Gas  S.p.A.  sono  disposte  la
servitu' di metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in
comune di Valsamoggia,  interessati  dal  tracciato  del  metanodotto
"Ricollegamento Allacciamento Mec Track Srl DN 100 (4") DP 64 bar"  e
riportati  nel  piano  particellare  con  l'indicazione  delle  Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione  sospensiva,
che siano ottemperati  da  parte  della  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa metri  1  (uno),  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  11,50
(undici virgola cinquanta) metri dall'asse della  tubazione,  nonche'
di mantenere la  superficie  asservita  a  terreno  agrario,  con  la
possibilita' di eseguire sulla stessa le normali  coltivazioni  senza
alterazione della profondita' di posa della tubazione; 
  - dove previsto dal progetto, la costruzione di manufatti accessori
fuori  terra,  con  i  relativi  accessi  costituiti  da  strada   di
collegamento alla viabilita' esistente da realizzarsi e mantenersi  a
cura di Snam Rete Gas, nonche' il diritto di passaggio con  personale
e mezzi sulla viabilita' privata esistente; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche' di ventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni
e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. e  che
pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita'  di  occupazione  temporanea,  determinata   con   il
presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto, mentre in
occasione   di   eventuali    riparazioni,    modifiche,    recuperi,
sostituzioni,   manutenzione,   esercizio   del   gasdotto,   saranno
determinati di volta in volta a lavori  ultimati  e  liquidati  dalla
Societa' Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi; 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione  temporanea  dei  terreni,  enunciati  nel   precedente
articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono
state determinate in modo urgente,  ai  sensi  dell'articolo  22  del
Testo Unico, conformemente all'articolo 44, e all'art. 52-octies  del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nei   piani
particellari delle Ditte proprietarie. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Societa' Snam Rete  Gas  S.p.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa'  Snam  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto  alle  Ditte  proprietarie  con  allegato  il  piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare  alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni, le modalita' ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei  tecnici
da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  Snam   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico. 
  Articolo 7 
  Le Ditte proprietarie dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei trenta giorni  successivi  all'immissione  in  possesso,  possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile  a  questa  Amministrazione
(p.e.c. comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it) e per conocenza alla
Societa' Snam Rete  Gas  S.p.A.  (p.e.c.  ingcos.incenor@pec.snam.it)
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea. Questa stessa Amministrazione, ricevuta dalle
ditte proprietarie la comunicazione di accettazione delle  indennita'
di  servitu'   di   metanodotto   ed   occupazione   temporanea,   la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, contenute nello "schema A"  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la Societa' Snam  Rete  Gas
S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  delle  Ditte  proprietarie
sulle  indennita'  provvisorie  di   servitu'   di   metanodotto   ed
occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi  trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso,  gli  importi  saranno
depositati presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato a
seguito di apposita ordinanza di  questa  Amministrazione.  Entro  lo
stesso  termine,  le  Ditte  proprietarie  che  non  condividano   le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: 
  - ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del  Testo  Unico,
produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra  indicato,  la
richiesta per la nomina dei  tecnici,  designandone  uno  di  propria
fiducia,  affinche'  unitamente  al  tecnico   nominato   da   questa
Amministrazione e ad un terzo esperto  nominato  dal  Presidente  del
competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente  o  con  l'avvalimento  degli  Uffici  tecnici  di  questa
Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico; 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse, potranno proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' Snam  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla Ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per  lo  stesso  periodo  di  due  anni,  e'  dovuta   alla   Ditta
proprietaria dei terreni l'indennita'  di  occupazione  temporanea  e
danni riportata nel piano particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Elenco dei terreni in Comune di Valsamoggia (BO)  da  asservire  ed
occupare temporaneamente: 
  Ditta 1  Immobiliare  Bazzan  Grande  S.r.l.  foglio  3  sezione  B
particelle 247-278. 

Il responsabile dell'area  programmazione  realizzazione  gestione  e
                    cura del patrimonio comunale 
                       geom. Stefano Cremonini 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.