Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. Medicinale: ARILIAR Confezioni e numeri di AIC: 040200 in tutte le confezioni autorizzate IT/H/0775/01-02/IA/023 - Codice pratica: C1A/2020/1917 Modifica di Tipo IA, categoria A.7: eliminazione del sito responsabile del confezionamento, controllo e rilascio dei lotti STADA Arzneimittel AG (Germania) e di PCAS (Francia) come sito di produzione API. Medicinale: STAROS Confezioni e numeri di AIC: 045245 in tutte le confezioni autorizzate IT/H/579/01-04/IAIN/07/G - Codice pratica: C1A/2020/2488 Grouping of Variations tipo IAIN categorie: B.II.b.1.a) e B.II.b.1.b): aggiunta di Specifar S.A (Grecia) come sito responsabile del confezionamento primario e secondario. Medicinale: STARAB Confezioni e numeri di AIC: 043785 in tutte le confezioni autorizzate Codice pratica: N1A/2019/1710 Modifica di IA categoria A.7: eliminazione Amino Chemicals Ltd. (Malta) come sito di produzione del principio attivo. I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Medicinale: DICLOFAN Confezioni e numeri di AIC: 032243 in tutte le confezioni autorizzate Codice pratica: N1A/2019/1326 Modifica di Tipo IAIN, categoria C.I.3.a): aggiornamento RCP e FI a seguito delle conclusioni scientifiche dello PSUSA/00001048/201809 del 29/05/2019, EMA/430529/2019. In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i., e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 dell'RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. Medicinale: AFSLAMET Confezioni e numeri di AIC: 044252 in tutte le confezioni autorizzate IT/H/0550/001-011/IA/08 - Codice pratica: C1A/2020/2052 Modifica di Tipo IAin categoria C.I.3.a): modifica del RCP e FI, a seguito delle conclusioni scientifiche EMEA/H/C/PSUSA/00002014/201910 (NAPs). In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.5 e 4.8 dell'RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche aI FI. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione delle variazioni nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinali indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU delle variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Sante Di Renzo TX20ADD11857