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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Bianchini Palmina - R.G. n. 2917/16 V.G. Il Giudice Letti gli atti della procedura di giacenza dell'eredita' di Bianchini Palmina la relazione finale del Curatore ed il rendiconto: rilevato che il rendiconto e' stato comunicato dal curatore al ricorrente ed ai creditori noti e che non sono pervenute osservazioni di talche' il conto, da cui non emergono incongruenze, puo' essere approvato; ritenuto che debba provvedersi alla chiusura della procedura, giacche' i chiamati all'eredita' hanno rinunciato all'eredita' e, liquidato l'immobile dell'asse, sono stati pagati i creditori privilegiati ed in prededuzione mentre i chirografari non hanno presentato osservazioni di talche' il curatore ha esaurito ogni attivita', salvo quelle necessarie per la chiusura della procedura; vista l'istanza del curatore di liquidazione del suo compenso; ritenuto che, non avendo il legislatore dettato specifiche disposizioni per la quantificazione del compenso al curatore dell'eredita' giacente, esso deve essere determinato, quale prestazione d'opera intellettuale, in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione, ex. Art. 2233 c.c.; ritenuto che, come gia' affermato dalla giurisprudenza di legittimita', "nel liquidare il compenso al curatore dell'eredita' giacente il giudice abbia ampi poteri discrezionali, insiti nella natura stessa del provvedimento, che implica la valutazione, sotto diversi profili, di una vastissima gamma potenziale di attivita' con la conseguenza che pur senza applicare alcuna tariffa professionale puo' prendere in considerazione, in via puramente orientativa, quella riguardante non la professione esercitata dal curatore, bensi' la natura tecnica prevalente delle attivita' richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito" (cosi' Cass. 12.7.1991 n. 7731); ritenuto che debba tenersi conto dell'impegno profuso dal curatore e dalla complessita' dell'opera prestata, in considerazione della molteplicita' delle attivita' svolte nell'interesse dei chiamati all'eredita' e dei creditori e legatari, ritenuto, pertanto, che il compenso possa essere liquidato nella misura richiesta di € 8.025,16(comprensivi di oneri di legge) ed € 527,92 per anticipazioni Le liquidita' residue devono essere devolute allo stato come per legge P.Q.M. - approva l'operato del Curatore, la relazione finale ed il rendiconto; - liquida al Curatore la somma di € 8.025,16 per compenso, oltre ad € 527,92 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, cosi' come tutte le spese occorrende di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico dell'eredita' giacente - devolve l'eredita' allo Stato Italiano e dispone che la somma residua venga versata alla Agenzia del Demanio sede di Milano. - dispone l'archiviazione del procedimento. Il Giudice Sarah Gravagnola Como, 18 novembre 2020 Il curatore avv. Annamaria Monetti TX20ABH12584