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Errata corrige
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Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio /assenso di variazioni che impattano sugli stampati e rientranti nelle ipotesi di cui all'art.1, comma 7 della Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA DG/821/2018 del 24/05/2018 concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della Legge 4 agosto 2017, n. 124" Codice pratica C1B/2020/2795, n° di Procedura Europea DE/H/0480/1-2/IB/033 Medicinale (codice AIC), dosaggio e forma farmaceutica: ALBUNORM (039187) 50 g/l; 20 g/l - soluzione per infusione Confezioni: 50 g/l - 1 e 10 flaconi da 100 ml; 1 e 10 flaconi da 250 ml; 1 flacone da 500 ml. 20 g/l - 1 e 10 flaconi da 50 ml; 1 e 10 flaconi da 100 ml. Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A. Tipologia variazione: IB n. A.2.b: Tipo di Modifica: Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale - per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale. Modifica Apportata: il paragrafo del foglio illustrativo di Albunorm 5% e 20% "Questo medicinale e' autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:" e' modificato come segue: da: Albunorm 5%: ... Repubblica Ceca, ...Albunorm 20%: ...Repubblica Ceca, ... a: Albunorm: ... Repubblica Ceca, ... In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del foglio illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in GURI. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U. Un procuratore dott. Stefano Barucca TX20ADD12641