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Errata corrige
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Iscrizione di privilegio generale In data 21 dicembre 2020 AMIU AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. ha costituito, a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., Unicredit S.p.A. e Banco BPM S.p.A., a garanzia, per l'importo complessivo massimo in linea capitale pari ad euro 54.000.000,00 (euro cinquantaquattro milioni/00), di contratto di Finanziamento sottoscritto nella medesima data per scambio di corrispondenza, Privilegio Generale ex articoli 186 e ss. del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (come di volta in volta modificato e/o integrato) trascritto nell'apposto Registro tenuto presso il Tribunale di Genova al n. 7/2020 d'Ordine, Fascicolo n. 6461/107 Vol. Fasc., sulla totalita' del proprio patrimonio mobiliare in ogni tempo esistente sino alla sua estinzione e liberazione ai sensi dell'Articolo 4 (Cancellazione del Privilegio Generale) dell'atto di Costituzione di Privilegio Generale, nonostante ogni rimborso o adempimento parziale delle Obbligazioni Garantite, e dunque su tutti i beni mobili, nessuno escluso, di cui e' proprietaria ai sensi degli articoli 812, comma 3, 814, 815 e 816 e 817 del Codice Civile, ovvero che verranno acquistati a qualunque titolo dal Costituente in sostituzione dei beni di cui e' gia' proprietaria ovvero che entreranno successivamente a far parte del patrimonio del Costituente, nonche' i diritti concernenti i beni mobili ai sensi dell'articolo 813 del Codice Civile quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) impianti e opere esistenti e futuri nonche' beni strumentali del Costituente e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si fa riferimento agli impianti, alle opere e ai beni mobili descritti nel Libro Cespiti e nel Libro Inventario del Costituente come di volta in volta aggiornati (ii) le materie prime, i prodotti in corso di lavorazione, le scorte, i frutti, le merci e i prodotti finiti ad ogni tempo esistenti presso il Costituente o presso terzi depositari o detentori a qualunque titolo anche se non ricompresi tra quelli indicati al punto (i) che precede; (iii) crediti presenti e futuri vantati dal Costituente, escluso il Credito verso il Comune di Genova di cui alla lettera D delle premesse dell'atto Costitutivo di Privilegio, ma inclusi i crediti derivanti dal Contratto di Servizio, tra i quali i Crediti Oggetto di Operazioni di Factoring (ferma restando la disciplina di liberazione parziale di cui all'Articolo 4.3, Cancellazione parziale, dell'Atto di Costituzione di Privilegio Generale), in qualunque tempo e a qualunque titolo (ivi inclusi, senza limitazione, i crediti derivanti dalla vendita dei beni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) e gli altri crediti presenti e futuri in qualunque momento vantati dal Costituente nei confronti di qualunque soggetto nonche' le somme a titolo di risarcimenti e/o indennizzi percepite dal Costituente anche in caso di cessazione anticipata del Contratto di Servizio (e/o della concessione ivi disciplinata); e (iv) gli altri diritti aventi per oggetto beni mobili ai sensi dell'articolo 813 del Codice Civile con esclusione, tuttavia, dei beni soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 822 e seguenti del Codice Civile, in quanto beni strumentali al servizio pubblico, fintantoche' saranno destinati a tale fine Ai sensi del comma 4 dell'articolo 186 del Codice Appalti, il Privilegio Generale potra' essere esercitato anche nei confronti di terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto degli stessi dopo la relativa trascrizione, fermo restando il valido possesso in buona fede del terzo ai sensi dell'articolo 1153 del Codice Civile. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il Privilegio Generale nei confronti del terzo acquirente, il Privilegio Generale si trasferira' sul corrispettivo. notaio Lorenzo Anselmi TX21ADJ45