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Protocollo: Fasc. n. 3908/2020/Gab. Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto della Provincia di Treviso; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge n. 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001; Vista la nota prot. n. 1514741/20 del 16 novembre 2020 con la quale la Banca d'Italia, filiale di Venezia, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, in relazione alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella giornata e nella filiale sotto indicata da Credit Agricole Friuladria S.p.A.: il 3 novembre 2020: filiale di Castelfranco Veneto, piazza Giorgione n. 42; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e i periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorre dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. Il prefetto Lagana' TU21ABP208 (Gratuito)