Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna tra le stazioni
elettriche di Colunga, in provincia di Bologna e di Calenzano, in
provincia di Firenze, ed opere connesse
La societa' Terna S.p.a., con sede legale in Roma, viale Egidio
Galbani 70, codice fiscale e partita IVA n. 05779661007, ai sensi del
combinato disposto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. rende noto che
l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio
in data 24 novembre 2020 con il decreto n. 239/EL-173/324/2020, dal
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 0000275 del 17
novembre 2014; di seguito si riportano il testo del decreto
autorizzativo e l'estratto del provvedimento di Valutazione di
impatto ambientale.
Il Ministero dello sviluppo economico direzione generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualita' dello sviluppo
Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia;
Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n.
239/2003 e s.m.i., in base al quale «al fine di garantire la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli
elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive (ora
Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]»;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
e sugli impianti elettrici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale
per l'energia elettrica.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, il previgente art. 14-ter, comma 3-bis della
suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che: «In caso
di opera o attivita' sottoposta anche ad autorizzazione
paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in
sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42»;
Visti il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito
della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi
decreti ministeriali integrativi;
Visti i Piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione
nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.a.;
Vista la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Visto il decreto. del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione svolta
attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;
Vista la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.a. in data 18
dicembre 2019 ai sensi della suddetta circolare applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n.
TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante
integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di
infrastrutture lineari energetiche;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della
disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 183 del
7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione delle
terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8;
Visto il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
Vista l'istanza prot. n. TEFCNA/P20090000288 del 9 settembre 2009
(prot. MiSE n. 0103541 del 16 settembre 2009), indirizzata al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione
tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un
elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a 380 kV di
Colunga, in provincia di Bologna e quella di Calenzano, in provincia
di Firenze, e delle opere connesse, nei comuni di Castenaso, San
Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro,
San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di
Bologna e nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e
Calenzano, in provincia di Firenze, con dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere;
Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.a.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:
1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via
coattiva della servitu' di elettrodotto sulle aree potenzialmente
impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio sulle aree di Stazione e delle opere
connesse, ai sensi dell'art. 52-quater del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001;
2) la delega alla societa' Terna S.p.a. ad emettere tutti gli
atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
Considerato che l'intervento e' finalizzato a ridurre i vincoli
presenti tra le aree Nord e Centro-Nord del mercato elettrico
italiano;
Considerato che l'opera contribuira' a rimuovere le possibili
limitazioni sul sistema energetico italiano tra la Toscana e
l'Emilia-Romagna;
Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna
Rete Italia S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del
citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in
questione e' superiore a euro 5.000.000 (cinque milioni di euro),
nonche' la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto
ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della legge n. 239/2004;
Vista la nota prot. n. 0120732 del 28 ottobre 2009, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo
della verifica, della presenza dei requisiti tecnici ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha
comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle
opere di cui trattasi;
Considerato che la Societa' Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto
ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici,
ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione
delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni
individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto, ai sensi
della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il
progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica;
Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato numero dei
destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio
del procedimento presso gli Albi pretori dei Comuni interessati,
nonche' sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna;
Preso atto che l'avviso e' stato pubblicato, inoltre, sui
quotidiani «il Giornale», «Quotidiano Nazionale», «Avvenire», «la
Repubblica» (edizione Bologna) e «la Repubblica» (edizione Firenze)
in data 10 dicembre 2009;
Considerato che gli interventi di cui trattasi rientrano nelle
categorie di opere da assoggettare a Valutazione di impatto
ambientale, compresa la valutazione di incidenza;
Vista l'istanza prot. n. TE/P20090016581 del 10 dicembre 2009, con
la quale la societa' Terna S.p.a. ha chiesto l'avvio della suddetta
procedura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Vista la nota n. 0004432 del 14 aprile 2010, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, ha convocato una Conferenza di
servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
e dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di
servizi, tenutasi in data 28 aprile 2010 (Allegato 1), che forma
parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0006390
del 4 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati, nel corso della
quale si e' convenuto di aggiornarne i lavori all'esito del
procedimento di Valutazione di impatto ambientale;
Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con
la quale Terna Rete Italia S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio
Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna - Rete
elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna S.p.a.),
con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale
conferitale da Terna S.p.a. affinche' la rappresenti nei confronti
della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi,
espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;
Visto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale espresso
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con
il decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014, subordinato al rispetto
di prescrizioni, che prevedono anche l'adozione di varianti ed
ottimizzazioni di tracciato;
Preso atto che, con riguardo all'interferenza diretta o indiretta
con SIC e ZPS, la commissione tecnica di Verifica dell'impatto
ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato
che «la realizzazione delle opere non comportera' sottrazione ne'
frammentazione degli habitat tutelati e che le opere non limiteranno
le connessioni tra aree naturali e seminaturali»;
Viste le note prot. n. TERNA/P20190072027 del 16 ottobre 2019 e n.
TERNA/P20200002810 del 15 gennaio 2020, con le quali la societa'
Terna Rete Italia S.p.a., in nome e per conto di Terna S.p.a., ha
trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti l'istanza aggiornata e la
nuova versione del progetto che recepisce le prescrizioni contenute
nel summenzionato decreto di compatibilita' ambientale;
Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna
S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.I.
18 settembre 2006, l'aggiornamento del valore delle opere in
questione, nonche' la quietanza attestante il versamento
dell'integrazione del contributo dovuto ai sensi del comma 110
dell'art. 1 della legge n. 239/2004;
Considerato che l'intervento, a seguito del suddetto aggiornamento,
prevede la realizzazione di:
opera principale
elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna, tra le stazioni
elettriche di «Colunga», in Provincia di Bologna e «Calenzano», in
provincia di Firenze, con collegamento in entra-esce alla S.E. di
«San Benedetto al Querceto», in provincia di Bologna, per una
lunghezza di circa 84 km;
opere connesse:
variante all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna «Bargi -
Calenzano». L'ingresso a Calenzano verra' modificato da semplice a
doppia terna per ospitare anche il futuro elettrodotto «Colunga -
Calenzano»;
modifiche su elettrodotti interferenti con l'intervento
principale in prossimita' delle stazioni elettriche di Colunga e di
Calenzano.
nuova stazione elettrica a 132 kV denominata «Futa». in
provincia di Firenze, e relativi raccordi alla rete a 132 kV
nell'area.
A conclusione degli interventi e' prevista la demolizione
dell'attuale elettrodotto aereo a 220 kV, di circa 73 km, che sara'
funzionalmente sostituito dall'intervento in progetto. Inoltre,
saranno demoliti ulteriori 37 km di linee aeree.
Considerato che, a seguito dell'aggiornamento del progetto, il
Comune di Loiano, in provincia di Bologna, non sara' piu' interessato
dalla realizzazione dalle opere, ma dalle sole demolizioni;
Vista la nota prot. n. 0002901 del 7 febbraio 2020, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza aggiornata, ha
comunicato il formale riavvio del procedimento autorizzativo delle
opere di cui trattasi;
Dato atto che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta
alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli enti ed
amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' stato comunicato nella predetta
nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero dello sviluppo
economico, cui accedere per acquisire copia del progetto;
Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a. ha provveduto, ai sensi
della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., a
depositare il progetto presso i Comuni interessati per la
consultazione pubblica;
Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato numero dei
destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso dell'avvio
del procedimento presso gli Albi pretori dei Comuni interessati tra
il 19 e il 25 febbraio 2020;
Preso atto che l'avviso e' stato pubblicato sui siti informatici
delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente a decorrere
dal 18 e 19 febbraio 2020, ed inoltre sui quotidiani «Corriere della
sera», «La Nazione» e «Il Resto del Carlino» in data 14 febbraio
2020;
Preso atto che, a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia da
Covid-19, che ha impedito di fatto gli spostamenti dei cittadini nei
suddetti periodi, la societa' Terna S.p.a., anche su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto a richiedere una
nuova pubblicazione dell'avviso al pubblico sugli Albi pretori dei
Comuni interessati dal 19-26 maggio 2020 al 18-25 giugno 2020 e sui
siti regionali dal 21 maggio 2020;
Considerato che, a seguito delle suddette pubblicazioni inerenti il
progetto revisionato risultano pervenute alcune osservazioni: da
parte di proprietari di particelle interessate dal progetto;
Vista la nota prot. n. Terna/P20200040049 del 30 giugno 2020, con
la quale la societa' Terna S.p.a. ha fornito dettagliato riscontro
agli osservanti comunicando loro e al Ministero dello sviluppo
economico le proprie controdeduzioni;
Vista la nota prot. n. 0013693 del 25 giugno 2020, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico, ha convocato la riunione della
Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni e dell'art. 52-quater del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001;
Considerato che le aree interessate dall'intervento ricadono in
ambito di tutela sotto il profilo paesaqgistico, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere e',
pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;
Vista le note prot. 21187 del 15 luglio 2020 e n. 32471 del 6
novembre 2020, con le quali la Direzione generale archeologia belle
arti e paesaggio - Servizio V del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con
prescrizioni;
Visto il resoconto verbale della riunione della Conferenza di
Servizi, tenutasi, in modalita' telematica, in data 16 luglio 2020
(Allegato 2), che forma parte integrante del presente decreto,
trasmesso con note n. 0016349 e 0016362 del 22 luglio 2020 a tutti i
soggetti interessati;
Considerato che, nell'ambito della suddetta riunione sono state
valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da
parte della societa' Terna Rete Italia S.p.a.;
Considerato che, nell'ambito della suddetta riunione sono state
valutate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni da
parte della societa' Terna Rete Italia S.p.a. e il contenuto di
queste ultime e' stato condiviso dalla Conferenza;
Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni
con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del
presente decreto (Allegato 3);
Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale
parere favorevole o nulla osta;
Vista la nota prot. n. 0065901 del 25 agosto 2020, con la quale il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha
comunicato l'emanazione del decreto n. 176 del 14 agosto 2020 di
proroga dell'efficacia temporale del decreto di compatibilita'
ambientale n. 275 del 17 novembre 2014;
Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle
opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee
elettriche;
Viste le note prot. n. 0006140 del 14 aprile 2020 e n. 0012914 del
24 luglio 2020, con le quali la direzione generale per lo sviluppo
del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del
Ministero delle infrastrutture e trasporti, competente, nell'ambito
del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita'
delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi
vigenti, ha trasmesso le note prot. n. 122734 del 30 marzo 2020 e n.
506223 del 16 luglio 2020, rispettivamente della Regione Toscana ed
Emilia-Romagna con l'esito dei predetti accertamenti;
Considerato che, qualora le opere di cui trattasi comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;
Viste le deliberazioni n. 1020 del 3 agosto 2020 e n. 1210 del 7
settembre 2020, con le quali le Giunte regionali rispettivamente
dell'Emilia-Romagna e della Toscana hanno adottato le intese di cui
all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;
Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento in questione
discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;
Considerato che le attivita' in questione risultano urgenti e
indifferibili al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree Nord
e Centro-Nord del mercato elettrico italiano;
Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto da Terna
Rete Italia S.p.a. in riferimento all'inamovibilita' delle opere,
atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di
una molteplicita' di impreviste modifiche al tracciato e'
suscettibile di alterare la qualita' del trasporto di energia
elettrica;
Visto l'«Atto di accettazione» prot. n. TERNA/P20200071814 del 9
novembre 2020, con il quale la societa' Terna S.p.a. si impegna ad
ottemperare alle prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e
atti di assenso;
Ritenuto pertanto di dover adottare il provvedimento di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del
procedimento;
Visti gli atti di ufficio;
Decreta:
Articolo l.
1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e
all'esercizio di un eletrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni
elettriche a 380 kV di «Colunga» e quella di «Calenzano» e delle
opere connesse, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena,
Ozzano, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto VaI di Sambro
e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna e nei Comuni di
Fiorenzuola, Barberino del Mugello e Calenzano, in provincia di
Firenze, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo i tracciati
individuati nelle seguenti planimetrie catastali, allegate alla
documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente:
DGDR04002B817700_00 Planimetria catastale nel Comune di Castenaso
(BO) 1.8.2019;
DEDR04002B817702_00 Planimetria catastale nel Comune di San Lazzaro
di Savena (BO) 1.8.2019
DEDR04002B817704_00 Planimetria catastale nel Comune di Ozzano (BO)
1.8.2019;
DEDR04002B817706_00 Planimetria catastale nel Comune di Pianoro
(BO) 1.8.2019;
DGDR04002B817708_00 Planimetria catastale nel Comune di Monterenzio
(BO) 1.8.2019;
DGDR04002B817710_00 Planimetria catastale nel Comune di Monghidoro
(BO) 1.8.2019;
DEDR04002B817712_00 Planimetria catastale nel Comune di San
Benedetto Val di Sambro (BO) 1.8.2019;
DEDR04002B817716_00 Planimetria catastale nel Comune di Castiglione
dei Pepoli (BO)) 1.8.2019;
DGDR04002B817714_00 Planimetria catastale nel Comune di Fiorenzuola
(FI) 1.8.2019;
DEDR04002B817718 00 Planimetria catastale nel Comune di Barberino
del Muqello (FI) 1.8.2019;
DGDR04002B817720_00 Planimetria catastale nel Comune di Calenzano
(FI) 1.8.2019.
Articolo 2.
1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.a., con sede in Roma - viale
Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), e' autorizzata a
costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in conformita' al
progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti,
compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a
costruire e ad esercire le citate opere in conformita' al progetto
approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e
ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza
ed indifferibilita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni
confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e
dell'art. 52-quater, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici
comunali.
Articolo 3.
La presente autorizzazione e' subordinata al rispetto delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 3).
Articolo 4.
1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita'
costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o
in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e
s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a
cura di Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai
Comuni interessati, mentre alle societa' proprietarie delle opere
interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi
alle sole opere interferenti.
4. Copia integrale del progetto esecutivo dovra' altresi' essere
trasmessa dalla societa' titolare del decreto autorizzativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
D.G. per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo, al
Ministero dei beni culturali, alla Regione e agli altri enti preposti
alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte nel
decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle
disposizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi tenutasi
in data 16 luglio 2020, che forma parte integrante del presente
decreto», nonche' a quanto disposto nel citato decreto VIA n. 275 del
17 novembre 2014.
6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa
in esercizio, Terna S.p.a. deve fornire alle Amministrazioni
autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 luglio 2003. Terna S.p.a. deve comunicare alle
Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle
opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di
elettrodotto, Terna S.p.a. deve fornire i valori delle correnti agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la frequenza ivi
stabilite.
8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 3, Terna S.p.a. deve fornire alle Amministrazioni
autorizzanti apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a
carico di Terna S.p.a.
Articolo 5.
L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.a. assume la piena
responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da parte
di terzi che si ritenessero danneggiati.
Articolo 6.
Ai sensi dell'art. 6, comma 8, decreto del Presidente della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, e'
conferita delega alla societa' Terna S.p.a., in persona del suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in ogni atto e provvedimento che verra' emesso e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo. i decreti di asservimento coattivo. di espropriazione e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, le
autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto.
Articolo 7
1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Terna S.p.a., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n. 275
del 17 novembre 2014, recante favorevole pronuncia di compatibilita'
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Avverso la presente. autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, che
dovra' avvenire a cura e spese della societa' Terna S.p.a.
Il direttore generale per le infrastrutture e la sicurezza dei
sistemi energetici e geominerari: ing. Gilberto Dialuce
Il direttore generale per la crescita sostenibile e la qualita'
dello sviluppo: dott. Oliviero Montanaro
Terna S.p.a. con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 -
C.F. e P.I. 05779661007
Estratto del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n.
0000275 del 17 novembre 2014 relativo al progetto «Nuovo
elettrodotto a 380 kV in semplice terna tra l'esistente stazione
elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione
elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere connesse», presentato
dalla societa' Terna S.p.a. con sede legale in Roma, viale Egidio
Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007
In data 17 novembre 2014 e' stato emanato il provvedimento di
Valutazione di impatto ambientale n. 0000275, con esito positivo
relativo al progetto «Nuovo elettrodotto a 380 kV in semplice terna
tra l'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e
l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano ed opere
connesse» localizzato nella Regione Emilia Romagna, nella Provincia
di Bologna, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di Savena, Ozzano,
Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro
e Castiglione dei Pepoli e nella Regione Toscana, nella Provincia di
Firenze, nei comuni di Fiorenzuola, Barberino del Mugello e
Calenzano, presentato dalla Societa' Terna S.p.a., con sede Legale in
Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. 05779661007. Il testo
integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne
costituiscono parte integrante, e' disponibile sul portale delle
Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare (http://www.va.minambiente.it/) e
presso la direzione per le Valutazioni e autorizzazioni ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.
Il progetto di cui al presente decreto dovra' essere realizzato
entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta
salva la facolta' di proroga su richiesta del proponente, la
procedura di V.I.A. dovra' essere reiterata.
Avverso il provvedimento e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello
Stato entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Terna S.p.A.
Adel Motawi
TV21ADA935