TERNA S.P.A

(GU Parte Seconda n.14 del 2-2-2021)

 
Elettrodotto aereo a  380  kV  in  semplice  terna  tra  le  stazioni
elettriche di Colunga, in provincia di Bologna  e  di  Calenzano,  in
               provincia di Firenze, ed opere connesse 
 

  La societa' Terna S.p.a., con sede legale  in  Roma,  viale  Egidio
Galbani 70, codice fiscale e partita IVA n. 05779661007, ai sensi del
combinato disposto della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del  decreto
legislativo del 3 aprile 2006, n. 152  e  ss.mm.ii.  rende  noto  che
l'opera in oggetto e' stata autorizzata alla costruzione ed esercizio
in data 24 novembre 2020 con il decreto n.  239/EL-173/324/2020,  dal
Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  previo
provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 0000275 del  17
novembre  2014;  di  seguito  si  riportano  il  testo  del   decreto
autorizzativo  e  l'estratto  del  provvedimento  di  Valutazione  di
impatto ambientale. 
Il Ministero dello  sviluppo  economico  direzione  generale  per  le
  infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e  geominerari
  di concerto con il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
  territorio  e  del  mare  direzione  generale   per   la   crescita
  sostenibile e la qualita' dello sviluppo 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza del sistema elettrico  nazionale  e  per  il
recupero di potenza di energia elettrica, e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003 e s.m.i.,  in  base  al  quale  «al  fine  di  garantire  la
sicurezza del sistema energetico e di promuovere la  concorrenza  nei
mercati dell'energia elettrica, la costruzione  e  l'esercizio  degli
elettrodotti  facenti  parte  della  rete  nazionale   di   trasporto
dell'energia elettrica sono attivita' di preminente interesse statale
e sono soggetti ad una autorizzazione  unica  comprendente  tutte  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi, rilasciata dal  Ministero  delle  attivita'  produttive  (ora
Ministero dello sviluppo economico)  di  concerto  con  il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela   del   territorio   (ora   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare),  previa
intesa con la regione o le regioni interessate [...]»; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965,  n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica. 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare, il previgente art. 14-ter, comma 3-bis della
suddetta legge n. 241/1990, che prevede espressamente che:  «In  caso
di   opera   o   attivita'   sottoposta   anche   ad   autorizzazione
paesaggistica, il soprintendente si esprime, in  via  definitiva,  in
sede di Conferenza di servizi, ove convocata, in  ordine  a  tutti  i
provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42»; 
  Visti il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  e  i  successivi
decreti ministeriali integrativi; 
  Visti i Piani di sviluppo  della  rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale  predisposti  dal  Gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.a.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto. del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di  servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei   tre   anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di   pubblico   impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio  2016  del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; 
  Vista la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.a. in data  18
dicembre  2019  ai  sensi  della  suddetta   circolare   applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico  con  nota  prot.  n.
TERNA/P20190089757 del 20 dicembre 2019; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988,  di  disposizioni  di  riordino  e  semplificazione   della
disciplina concernente la gestione  delle  terre  e  rocce  da  scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 183  del
7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione  delle
terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23  agosto  2004,  n.  239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  Vista l'istanza prot. n. TEFCNA/P20090000288 del 9  settembre  2009
(prot. MiSE  n.  0103541  del  16  settembre  2009),  indirizzata  al
Ministero dello sviluppo economico e  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e corredata da  documentazione
tecnica delle opere, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto il rilascio
dell'autorizzazione  alla   costruzione   e   all'esercizio   di   un
elettrodotto aereo a 380 kV tra le stazioni elettriche a  380  kV  di
Colunga, in provincia di Bologna e quella di Calenzano, in  provincia
di Firenze, e delle opere connesse,  nei  comuni  di  Castenaso,  San
Lazzaro di Savena, Ozzano, Pianoro, Loiano, Monterenzio,  Monghidoro,
San Benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli, in provincia di
Bologna  e  nei  comuni  di  Fiorenzuola,  Barberino  del  Mugello  e
Calenzano, in provincia di Firenze,  con  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza, indifferibilita' e inamovibilita' delle opere; 
  Considerato che, nell'ambito della suddetta istanza,  Terna  S.p.a.
ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche: 
    1) l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione  in  via
coattiva della servitu' di  elettrodotto  sulle  aree  potenzialmente
impegnate  dalle  linee  elettriche  e  l'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio  sulle  aree  di  Stazione  e  delle  opere
connesse,  ai  sensi  dell'art.  52-quater  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
    2) la delega alla societa' Terna S.p.a.  ad  emettere  tutti  gli
atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6,  comma  8,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
  Considerato che l'intervento e' finalizzato  a  ridurre  i  vincoli
presenti tra  le  aree  Nord  e  Centro-Nord  del  mercato  elettrico
italiano; 
  Considerato che  l'opera  contribuira'  a  rimuovere  le  possibili
limitazioni  sul  sistema  energetico  italiano  tra  la  Toscana   e
l'Emilia-Romagna; 
  Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con  la  quale  Terna
Rete Italia S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma  1  del
citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle  opere  in
questione e' superiore a euro 5.000.000  (cinque  milioni  di  euro),
nonche' la quietanza attestante il versamento del  contributo  dovuto
ai sensi del comma 110 dell'art. 1 della legge n. 239/2004; 
  Vista la nota prot. n. 0120732 del 28 ottobre 2009, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della   verifica,   della   presenza   dei   requisiti   tecnici   ed
amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha
comunicato il formale  avvio  del  procedimento  autorizzativo  delle
opere di cui trattasi; 
  Considerato che la Societa' Terna Rete Italia S.p.a. ha  provveduto
ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti  tecnici,
ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione
delle opere  in  questione,  a  tutti  gli  Enti  ed  Amministrazioni
individuati ai sensi  dell'art.  120  del  citato  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775; 
  Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a.  ha  provveduto,  ai  sensi
della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il
progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica; 
  Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato  numero  dei
destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso  dell'avvio
del procedimento presso gli  Albi  pretori  dei  Comuni  interessati,
nonche' sui siti informatici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna; 
  Preso  atto  che  l'avviso  e'  stato  pubblicato,   inoltre,   sui
quotidiani «il Giornale»,  «Quotidiano  Nazionale»,  «Avvenire»,  «la
Repubblica» (edizione Bologna) e «la Repubblica»  (edizione  Firenze)
in data 10 dicembre 2009; 
  Considerato che gli interventi  di  cui  trattasi  rientrano  nelle
categorie  di  opere  da  assoggettare  a  Valutazione   di   impatto
ambientale, compresa la valutazione di incidenza; 
  Vista l'istanza prot. n. TE/P20090016581 del 10 dicembre 2009,  con
la quale la societa' Terna S.p.a. ha chiesto l'avvio  della  suddetta
procedura presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Vista la nota n. 0004432 del  14  aprile  2010,  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico, ha convocato  una  Conferenza  di
servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive  modificazioni
e dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della Repubblica  n.
327/2001; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
servizi, tenutasi in data 28 aprile  2010  (Allegato  1),  che  forma
parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n.  0006390
del 4 maggio 2010 a tutti i soggetti  interessati,  nel  corso  della
quale  si  e'  convenuto  di  aggiornarne  i  lavori  all'esito   del
procedimento di Valutazione di impatto ambientale; 
  Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile  2012,  con
la quale Terna Rete Italia S.p.a., con sede in Roma  -  viale  Egidio
Galbani, 70 (C.F. 11799181000), societa' controllata da Terna -  Rete
elettrica nazionale societa' per azioni (nel seguito: Terna  S.p.a.),
con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato  la  procura  generale
conferitale da Terna S.p.a. affinche' la  rappresenti  nei  confronti
della  pubblica  amministrazione  nei   procedimenti   autorizzativi,
espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012; 
  Visto il giudizio favorevole di compatibilita' ambientale  espresso
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali,  con
il decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014, subordinato  al  rispetto
di prescrizioni,  che  prevedono  anche  l'adozione  di  varianti  ed
ottimizzazioni di tracciato; 
  Preso atto che, con riguardo all'interferenza diretta  o  indiretta
con SIC e  ZPS,  la  commissione  tecnica  di  Verifica  dell'impatto
ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato
che «la realizzazione delle opere  non  comportera'  sottrazione  ne'
frammentazione degli habitat tutelati e che le opere non  limiteranno
le connessioni tra aree naturali e seminaturali»; 
  Viste le note prot. n. TERNA/P20190072027 del 16 ottobre 2019 e  n.
TERNA/P20200002810 del 15 gennaio 2020,  con  le  quali  la  societa'
Terna Rete Italia S.p.a., in nome e per conto  di  Terna  S.p.a.,  ha
trasmesso alle Amministrazioni autorizzanti l'istanza aggiornata e la
nuova versione del progetto che recepisce le  prescrizioni  contenute
nel summenzionato decreto di compatibilita' ambientale; 
  Vista la dichiarazione, allegata all'istanza, con  la  quale  Terna
S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del  citato  D.I.
18  settembre  2006,  l'aggiornamento  del  valore  delle  opere   in
questione,   nonche'   la   quietanza   attestante   il    versamento
dell'integrazione del  contributo  dovuto  ai  sensi  del  comma  110
dell'art. 1 della legge n. 239/2004; 
  Considerato che l'intervento, a seguito del suddetto aggiornamento,
prevede la realizzazione di: 
    opera principale 
      elettrodotto aereo a 380 kV in semplice terna, tra le  stazioni
elettriche di «Colunga», in Provincia di Bologna  e  «Calenzano»,  in
provincia di Firenze, con collegamento in  entra-esce  alla  S.E.  di
«San Benedetto  al  Querceto»,  in  provincia  di  Bologna,  per  una
lunghezza di circa 84 km; 
    opere connesse: 
      variante all'elettrodotto a 380 kV in semplice terna  «Bargi  -
Calenzano». L'ingresso a Calenzano verra' modificato  da  semplice  a
doppia terna per ospitare anche il  futuro  elettrodotto  «Colunga  -
Calenzano»; 
      modifiche  su  elettrodotti   interferenti   con   l'intervento
principale in prossimita' delle stazioni elettriche di Colunga  e  di
Calenzano. 
      nuova  stazione  elettrica  a  132  kV  denominata  «Futa».  in
provincia di  Firenze,  e  relativi  raccordi  alla  rete  a  132  kV
nell'area. 
  A  conclusione  degli  interventi  e'   prevista   la   demolizione
dell'attuale elettrodotto aereo a 220 kV, di circa 73 km,  che  sara'
funzionalmente  sostituito  dall'intervento  in  progetto.   Inoltre,
saranno demoliti ulteriori 37 km di linee aeree. 
  Considerato che, a  seguito  dell'aggiornamento  del  progetto,  il
Comune di Loiano, in provincia di Bologna, non sara' piu' interessato
dalla realizzazione dalle opere, ma dalle sole demolizioni; 
  Vista la nota prot. n. 0002901 del 7 febbraio 2020, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per  l'ammissibilita'  dell'istanza  aggiornata,  ha
comunicato il formale riavvio del  procedimento  autorizzativo  delle
opere di cui trattasi; 
  Dato atto che, ai fini del rilascio dei consensi e dei  nulla  osta
alla realizzazione delle opere in questione,  a  tutti  gli  enti  ed
amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del  citato  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e' stato comunicato nella  predetta
nota l'indirizzo web, reso disponibile dal Ministero  dello  sviluppo
economico, cui accedere per acquisire copia del progetto; 
  Preso atto che Terna Rete Italia S.p.a.  ha  provveduto,  ai  sensi
della legge n. 241/90 e  s.m.i.  e  dell'art.  52-ter,  comma  1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327/2001  e  s.m.i.,  a
depositare  il  progetto  presso  i   Comuni   interessati   per   la
consultazione pubblica; 
  Preso atto che la societa' richiedente, dato l'elevato  numero  dei
destinatari, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso  dell'avvio
del procedimento presso gli Albi pretori dei Comuni  interessati  tra
il 19 e il 25 febbraio 2020; 
  Preso atto che l'avviso e' stato pubblicato  sui  siti  informatici
delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente a  decorrere
dal 18 e 19 febbraio 2020, ed inoltre sui quotidiani «Corriere  della
sera», «La Nazione» e «Il Resto del  Carlino»  in  data  14  febbraio
2020; 
  Preso atto che, a seguito dell'emergenza dovuta  alla  pandemia  da
Covid-19, che ha impedito di fatto gli spostamenti dei cittadini  nei
suddetti periodi, la societa' Terna S.p.a., anche  su  richiesta  del
Ministero dello sviluppo economico, ha provveduto  a  richiedere  una
nuova pubblicazione dell'avviso al pubblico sugli  Albi  pretori  dei
Comuni interessati dal 19-26 maggio 2020 al 18-25 giugno 2020  e  sui
siti regionali dal 21 maggio 2020; 
  Considerato che, a seguito delle suddette pubblicazioni inerenti il
progetto revisionato  risultano  pervenute  alcune  osservazioni:  da
parte di proprietari di particelle interessate dal progetto; 
  Vista la nota prot. n. Terna/P20200040049 del 30 giugno  2020,  con
la quale la societa' Terna S.p.a. ha  fornito  dettagliato  riscontro
agli osservanti  comunicando  loro  e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico le proprie controdeduzioni; 
  Vista la nota prot. n. 0013693 del 25 giugno 2020, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico, ha convocato  la  riunione  della
Conferenza di servizi decisoria, ai sensi della legge n.  241/1990  e
successive  modificazioni  e  dell'art.  52-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001; 
  Considerato che le aree  interessate  dall'intervento  ricadono  in
ambito di tutela sotto il profilo paesaqgistico, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali
e del paesaggio, e  che  per  la  realizzazione  di  tali  opere  e',
pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica; 
  Vista le note prot. 21187 del 15 luglio  2020  e  n.  32471  del  6
novembre 2020, con le quali la Direzione generale  archeologia  belle
arti e paesaggio  -  Servizio  V  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo ha espresso parere  favorevole  con
prescrizioni; 
  Visto il resoconto  verbale  della  riunione  della  Conferenza  di
Servizi, tenutasi, in modalita' telematica, in data  16  luglio  2020
(Allegato 2),  che  forma  parte  integrante  del  presente  decreto,
trasmesso con note n. 0016349 e 0016362 del 22 luglio 2020 a tutti  i
soggetti interessati; 
  Considerato che, nell'ambito della  suddetta  riunione  sono  state
valutate le osservazioni pervenute e le relative  controdeduzioni  da
parte della societa' Terna Rete Italia S.p.a.; 
  Considerato che, nell'ambito della  suddetta  riunione  sono  state
valutate le osservazioni pervenute e le relative  controdeduzioni  da
parte della societa' Terna Rete  Italia  S.p.a.  e  il  contenuto  di
queste ultime e' stato condiviso dalla Conferenza; 
  Considerato che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti
i  pareri,  gli  assensi  e  i  nulla  osta  degli   enti   e   delle
amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa,  alcuni
con prescrizioni, e che  gli  stessi  formano  parte  integrante  del
presente decreto (Allegato 3); 
  Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
Servizi e' intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e  s.m.i.,  quale
parere favorevole o nulla osta; 
  Vista la nota prot. n. 0065901 del 25 agosto 2020, con la quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
comunicato l'emanazione del decreto n. 176  del  14  agosto  2020  di
proroga  dell'efficacia  temporale  del  decreto  di   compatibilita'
ambientale n. 275 del 17 novembre 2014; 
  Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione  delle
opere di cui trattasi alla normativa  vigente  in  materia  di  linee
elettriche; 
  Viste le note prot. n. 0006140 del 14 aprile 2020 e n. 0012914  del
24 luglio 2020, con le quali la direzione generale  per  lo  sviluppo
del territorio, la programmazione e  i  progetti  internazionali  del
Ministero delle infrastrutture e trasporti,  competente,  nell'ambito
del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformita'
delle opere  alle  prescrizioni  dei  piani  urbanistici  ed  edilizi
vigenti, ha trasmesso le note prot. n. 122734 del 30 marzo 2020 e  n.
506223 del 16 luglio 2020, rispettivamente della Regione  Toscana  ed
Emilia-Romagna con l'esito dei predetti accertamenti; 
  Considerato che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  Viste le deliberazioni n. 1020 del 3 agosto 2020 e n.  1210  del  7
settembre 2020, con le  quali  le  Giunte  regionali  rispettivamente
dell'Emilia-Romagna e della Toscana hanno adottato le intese  di  cui
all'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03; 
  Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili al fine di ridurre i vincoli presenti tra le aree  Nord
e Centro-Nord del mercato elettrico italiano; 
  Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
Rete Italia S.p.a. in  riferimento  all'inamovibilita'  delle  opere,
atteso  che  ogni  intervento  sulle  linee  elettriche  ne  comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di
una  molteplicita'  di   impreviste   modifiche   al   tracciato   e'
suscettibile  di  alterare  la  qualita'  del  trasporto  di  energia
elettrica; 
  Visto l'«Atto di accettazione» prot. n.  TERNA/P20200071814  del  9
novembre 2020, con il quale la societa' Terna S.p.a.  si  impegna  ad
ottemperare alle prescrizioni poste nei suddetti pareri, nulla osta e
atti di assenso; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa  l'istruttoria  del
procedimento; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                             Articolo l. 
 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio di un eletrodotto  aereo  a  380  kV  tra  le  stazioni
elettriche a 380 kV di «Colunga» e  quella  di  «Calenzano»  e  delle
opere connesse, nei comuni  di  Castenaso,  San  Lazzaro  di  Savena,
Ozzano, Pianoro, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto VaI di Sambro
e Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna  e  nei  Comuni  di
Fiorenzuola, Barberino del  Mugello  e  Calenzano,  in  provincia  di
Firenze, con le prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il  predetto  progetto  sara'  realizzato  secondo  i  tracciati
individuati  nelle  seguenti  planimetrie  catastali,  allegate  alla
documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente: 
  DGDR04002B817700_00 Planimetria catastale nel Comune  di  Castenaso
(BO) 1.8.2019; 
  DEDR04002B817702_00 Planimetria catastale nel Comune di San Lazzaro
di Savena (BO) 1.8.2019 
  DEDR04002B817704_00 Planimetria catastale nel Comune di Ozzano (BO)
1.8.2019; 
  DEDR04002B817706_00 Planimetria catastale  nel  Comune  di  Pianoro
(BO) 1.8.2019; 
  DGDR04002B817708_00 Planimetria catastale nel Comune di Monterenzio
(BO) 1.8.2019; 
  DGDR04002B817710_00 Planimetria catastale nel Comune di  Monghidoro
(BO) 1.8.2019; 
  DEDR04002B817712_00  Planimetria  catastale  nel  Comune   di   San
Benedetto Val di Sambro (BO) 1.8.2019; 
  DEDR04002B817716_00 Planimetria catastale nel Comune di Castiglione
dei Pepoli (BO)) 1.8.2019; 
  DGDR04002B817714_00 Planimetria catastale nel Comune di Fiorenzuola
(FI) 1.8.2019; 
  DEDR04002B817718 00 Planimetria catastale nel Comune  di  Barberino
del Muqello (FI) 1.8.2019; 
  DGDR04002B817720_00 Planimetria catastale nel Comune  di  Calenzano
(FI) 1.8.2019. 
 
                             Articolo 2. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e s.m.i., la Societa' Terna S.p.a., con sede  in  Roma  -  viale
Egidio Galbani, 70  (C.F.  e  P.I.  05779661007),  e'  autorizzata  a
costruire ed esercire le opere di cui all'art. 1, in  conformita'  al
progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
compresa  l'autorizzazione  paesaggistica,   costituendo   titolo   a
costruire e ad esercire le citate opere in  conformita'  al  progetto
approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica  utilita',  urgenza
ed  indifferibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6.  Nelle  more  della  realizzazione   delle   opere,   i   Comuni
confermeranno, sulla base degli  elaborati  grafici  progettuali,  le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.  e
dell'art.  52-quater,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  327/2001,  e  adegueranno  gli  strumenti  urbanistici
comunali. 
 
                             Articolo 3. 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 3). 
 
                             Articolo 4. 
 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239/2003  e
s.m.i. 
  3. Copia integrale del progetto esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura  di  Terna  S.p.a.,   prima   dell'inizio   dei   lavori,   alle
Amministrazioni autorizzanti, alle due direzioni generali  competenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai
Comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Copia integrale del progetto esecutivo  dovra'  altresi'  essere
trasmessa  dalla  societa'  titolare  del  decreto  autorizzativo  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  -
D.G. per la crescita sostenibile e la  qualita'  dello  sviluppo,  al
Ministero dei beni culturali, alla Regione e agli altri enti preposti
alle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali imposte nel
decreto VIA n. 275 del 17 novembre 2014. 
  5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve  attenersi  alle
disposizioni di cui al verbale della Conferenza di  servizi  tenutasi
in data 16 luglio 2020,  che  forma  parte  integrante  del  presente
decreto», nonche' a quanto disposto nel citato decreto VIA n. 275 del
17 novembre 2014. 
  6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  7. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in  esercizio,  Terna  S.p.a.  deve  fornire   alle   Amministrazioni
autorizzanti  apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
qualita' stabiliti dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  8  luglio  2003.  Terna   S.p.a.   deve   comunicare   alle
Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio  delle
opere. Per  tutta  la  durata  dell'esercizio  dei  nuovi  tratti  di
elettrodotto, Terna S.p.a. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la  frequenza  ivi
stabilite. 
  8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui all'articolo 3, Terna S.p.a. deve  fornire  alle  Amministrazioni
autorizzanti apposita dettagliata relazione. 
  9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare provvede alla verifica della conformita' delle opere al progetto
autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore. 
  10. Tutte le spese  inerenti  la  presente  autorizzazione  sono  a
carico di Terna S.p.a. 
 
                             Articolo 5. 
 
  L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei  diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la Societa' Terna S.p.a. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
 
                             Articolo 6. 
 
  Ai sensi  dell'art.  6,  comma  8,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
conferita delega alla societa'  Terna  S.p.a.,  in  persona  del  suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in  ogni  atto  e  provvedimento  che  verra'  emesso  e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove  la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo. i decreti di asservimento coattivo.  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                             Articolo 7 
 
  1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Terna S.p.a., unitamente all'estratto del sopracitato decreto n.  275
del 17 novembre 2014, recante favorevole pronuncia di  compatibilita'
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.  Avverso  la  presente.  autorizzazione   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale  competente  o,
in alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  che
dovra' avvenire a cura e spese della societa' Terna S.p.a. 
  Il direttore generale per le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e geominerari: ing. Gilberto Dialuce 
  Il direttore generale per la crescita  sostenibile  e  la  qualita'
dello sviluppo: dott. Oliviero Montanaro 
  Terna S.p.a. con sede Legale in Roma, viale  Egidio  Galbani  70  -
C.F. e P.I. 05779661007 
Estratto del provvedimento di Valutazione di  impatto  ambientale  n.
  0000275  del  17  novembre  2014  relativo   al   progetto   «Nuovo
  elettrodotto a 380 kV in semplice terna  tra  l'esistente  stazione
  elettrica  380/220/132  kV  di  Colunga  e   l'esistente   stazione
  elettrica 380/132 kV di Calenzano ed  opere  connesse»,  presentato
  dalla societa' Terna S.p.a. con sede legale in Roma,  viale  Egidio
  Galbani 70 - C.F. e P.I. 05779661007 
  In data 17 novembre 2014  e'  stato  emanato  il  provvedimento  di
Valutazione di impatto ambientale  n.  0000275,  con  esito  positivo
relativo al progetto «Nuovo elettrodotto a 380 kV in  semplice  terna
tra l'esistente  stazione  elettrica  380/220/132  kV  di  Colunga  e
l'esistente stazione elettrica  380/132  kV  di  Calenzano  ed  opere
connesse» localizzato nella Regione Emilia Romagna,  nella  Provincia
di Bologna, nei comuni di Castenaso, San Lazzaro di  Savena,  Ozzano,
Pianoro, Loiano, Monterenzio, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro
e Castiglione dei Pepoli e nella Regione Toscana, nella Provincia  di
Firenze,  nei  comuni  di  Fiorenzuola,  Barberino  del   Mugello   e
Calenzano, presentato dalla Societa' Terna S.p.a., con sede Legale in
Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F.  e  P.I.  05779661007.  Il  testo
integrale  del  provvedimento,  corredato  dagli  allegati   che   ne
costituiscono parte integrante,  e'  disponibile  sul  portale  delle
Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  (http://www.va.minambiente.it/)  e
presso la direzione per le Valutazioni e  autorizzazioni  ambientali,
via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma. 
  Il progetto di cui al presente  decreto  dovra'  essere  realizzato
entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo
estratto nella Gazzetta  Ufficiale.  Trascorso  tale  periodo,  fatta
salva  la  facolta'  di  proroga  su  richiesta  del  proponente,  la
procedura di V.I.A. dovra' essere reiterata. 
  Avverso  il  provvedimento  e'   ammesso   ricorso   al   tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al  Capo  dello
Stato  entro  120  (centoventi)  giorni  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

                            Terna S.p.A. 
                             Adel Motawi 

 
TV21ADA935
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.