TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2021)

 
Eredita' giacente di Fiorani Bruno e Poloni Maria Teresa  -  R.G.V.G.
                             100115/2003 
 

  Il Giudice dott. Angelica Capotosto, 
  visto il rendiconto e  la  relazione  finale  depositati  dall'avv.
Dalia Bernabucci nella qualita' di  curatore  dell'eredita'  giacente
aperta a seguito della morte  di  Fiorani  Bruno  (avvenuta  in  data
21.02.2003) e di Poloni Maria Teresa (avvenuta  in  data  02.03.2003)
con provvedimento in data 
  12.05.2003 su istanza di Silvano Baleani; 
  rilevato che all'udienza del 16.12.2020, fissata per l'approvazione
del rendiconto e' comparso il curatore avv. Dalia Bernabucci; 
  esaminato il rendiconto; 
  rilevato che, in assenza di opposizione, il rendiconto puo'  essere
approvato, 
  rilevato che sono trascorsi piu'  di  dieci  anni  dalla  morte  di
Fiorani Bruno ( avvenuta in data 21.02.2003) e di Poloni Maria Teresa
( avvenuta in data 02.03.2003): 
  ritenuto pertanto che il diritto di accettare  la  eredita'  si  e'
ormai prescritto ex art 480 c.c.; 
  ritenuto conseguentemente che non sussistono i presupposti  di  cui
all'art 528 c.c.; 
  rilevato   che   l'eredita'   "giacente"   si   distingue   infatti
dall'eredita' "vacante"; 
  considerato invero che la prima presuppone la possibilita'  di  una
futura accettazione da parte del chiamato all'eredita',  dal  momento
che la "ratio" dell'istituto e' di  evitare  che  i  beni  ereditari,
prima dell'accettazione,  restino  privi  di  tutela  giuridica,  con
evidente  danno  dei  soggetti  che   hanno   interesse   alla   loro
conservazione ( chiamati ulteriori, creditori ereditari, ecc),  scopo
questo che puo' essere realizzato attraverso innanzitutto i poteri di
amministrazione   concessi   dalla   legge    al    chiamato    prima
dell'accettazione ex art 460 c.c. e, nel caso in cui quest'ultimo  si
disinteressi di quei beni, avendo  egli  solo  un  potere  e  non  un
obbligo di  amministrare,  proprio  con  la  nomina  di  un  curatore
dell'eredita' giacente; 
  rilevato che la seconda presuppone, invece, l'accertamento  in  via
definitiva che non vi siano piu' chiamati, perche'  essi  mancano  in
modo assoluto, o  perche'  hanno  perduto  il  diritto  di  accettare
l'eredita' ( per rinuncia, prescrizione, decadenza)  essendo  in  tal
caso l'eredita' devoluta ex lege allo Stato; 
  rilevato che nel caso in cui il defunto non  abbia  lasciato  alcun
successibile l'acquisto dell'eredita' da parte  dello  Stato  avviene
immediatamente, mentre nel caso in cui i  successibili  esistono,  ma
hanno perso il diritto di accettare, l'acquisto da parte dello  Stato
avviene in questo momento retroagendo comunque in entrambi i casi  al
tempo dell'apertura della successione; 
  considerato pertanto che le disposizione degli artt. 528 e 529 c.c.
in tema di nomina e di attivita' del curatore dell'eredita'  giacente
presuppongono l'esistenza  di  chiamati  all'eredita'  e  la  mancata
accettazione da parte dell'unico chiamato alla successione ovvero  di
tutti i destinatari della delazione ereditaria fino al momento in cui
gli stessi non abbiano perduto il relativo diritto  (  cfr.  Cass  n.
5113/2000); 
  rilevato altresi'  che  dalla  relazione  del  curatore  si  evince
altresi' la mancanza di  un  attivo  dell'eredita'  dal  momento  che
l'unico bene mobile inventariato, peraltro di indubbio scarso valore,
non e' stato rinvenuto; 
  ritenuto pertanto che puo' procedersi alla  chiusura  dell'eredita'
giacente ex artt 528 e segg. c.c., con conseguente  cessazione  dalle
proprie funzioni  del  curatore,  dovendo  comunque  procedersi  alla
liquidazione del compenso allo stesso spettante; 
  considerato che la legge non prevede un criterio specifico  per  la
liquidazione di tale compenso; 
  rilevato che questo giudice ritine di non poter applicare i criteri
previsti per la liquidazione del compenso del curatore  fallimentare,
stante l'indubbia maggiore complessita' della  liquidazione  in  sede
fallimentare, ne' l'art 26 D.M. n. 55/2014, atteso  che  il  curatore
dell'eredita'   giacente   non   svolge    solo    un'attivita'    di
amministrazione ma anche di ricostruzione del patrimonio  ereditario,
recupero dell'attivo ereditario ed eventuale liquidazione; 
  rilevato che, pertanto, questo giudice ritiene che il compenso vada
liquidato sulla base di una valutazione complessiva che  tenga  conto
delle difficolta' dell'incarico, dell'attivita' prestata dal curatore
e del  valore  del  patrimonio  ereditario  (  l'impiego  di  criteri
elastici per  la  liquidazione  di  compensi  ed  indennita'  non  e'
sconosciuto  al  sistema  legislativo;  si  pensi  alla  liquidazione
dell'equa indennita' ex art. 379 c.c.); 
  rilevato che  nel  caso  in  esame  tenuto  della  non  particolare
complessita' dell'incarico e dell'arco  di  tempo  in  cui  e'  stato
espletato l'incarico, il compenso del curatore dell'eredita' giacente
puo' essere quantificato nella somma di euro  500,00  (  inclusi  gli
accessori di legge) oltre al rimborso delle spese sostenute, pari  ad
€ 21,63 e al rimborso delle spese da sostenere; 
  ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come  tutte  le  spese
della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione  del
decreto di chiusura in Gazzetta  Ufficiale,  devono  essere  poste  a
carico del creditore istante nel presente procedimento ex art  8  dpr
115/02; 
  considerato invero che al procedura e' stata aperta su  istanza  di
Silvano Baleani 
  pqm 
  a) approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto; 
  b) liquida in favore del curatore avv Dalia Bernabucci, la somma di
€500,00 a titolo di compenso ( comprensiva degli accessori di legge),
di €21,63 a  titolo  di  rimborso  spese,  oltre  al  rimborso  delle
eventuali ulteriori spese vive da sostenere; 
  c) dichiara chiusa l'eredita' giacente di Fiorani Bruno (  deceduto
in data 21.02.2003) e di Poloni  Maria  Teresa  (  deceduta  in  data
02.03.2003) e cessato il curatore dalla sua funzione al completamento
delle attivita' che segue; 
  d) autorizza il curatore a pubblicare sulla Gazzetta  Ufficiale  il
presente decreto. 
  Alla cancelleria per quanto di competenza. 
  Macerata,18/12/2020 
  il Giudice 
  dott. Angelica Capotosto 

                 Il curatore dell'eredita' giacente 
                        avv. Dalia Bernabucci 

 
TX21ABH1621
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