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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Calenda Ferdinando - Proc. 1425/2012 R.G.V.G. Il giudice designato, dott.ssa Aurelia Cuomo; visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 09.09.2020 dal curatore dell'eredita' giacente, aperta a seguito della morte di Calenda Ferdinando, nato il 01.07.1917 a San Marzano Sul Sarno ed ivi deceduto in data 25.03.2000, nominato con provvedimento dell'08.01.2013; rilevato che all'udienza del 10.12.2020, fissata per l'approvazione del rendiconto, non sono state presentate opposizioni rispetto allo stesso; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione, lo stesso puo' essere approvato, emergendo da esso, inoltre, che non sussiste piu' alcun attivo da liquidare; rilevato, altresi', che deve procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente, per mancanza di attivo, come documentato in atti (il curatore, sulla base della consulenza tecnica espletata, evidenzia solo la presenza di beni immobili privi di interesse economico, e precisamente: residui di terreni che sono stati adibiti a costruzioni edilizie, cosi' come evidenziato nella relazione del 29/5/2015); considerato, difatti, che, oltre nelle ipotesi in cui vi e' l'accettazione di eredita' ai sensi dell'art. 532 c.c., si ha la chiusura dell'eredita' giacente anche quando non vi sia piu' alcuna posta attiva da liquidare, non sussistendo alcun interesse all'apertura di un procedimento che non ha piu' ragion d'essere, non potendo ne' liquidarsi altro attivo, ne' individuarsi soggetti successibili; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita' giacente, con conseguente cessazione delle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla sua liquidazione; ritenuto, in proposito, che in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effettivamente amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita' concretamente svolta, appare congruo liquidare al curatore, avv. Antonio Granato, a titolo di compenso, la somma di € 3.500,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente all'attivita' stragiudiziale); ritenuto, invece, di dover liquidare le spese come documentate per € 2.392,27; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico degli istanti nel presente procedimento ex art. 8 DPR 115/02; considerato invero che la procedura e' stata aperta su istanza di MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA; considerato che nel corso del giudizio e' intervenuto ex art. 111 c.p.c. ITALFONDIARIO SPA n.q. di procuratore di "SESTINO SECURITISATION SRL"; P.Q.M. Approva il rendiconto; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Calenda Ferdinando, nato il 01.07.1017 a San Marzano Sul Sarno ed ivi deceduto in data 25.03.2000; liquida a favore del curatore, avv.to Antonio Granato, a titolo di compenso la somma di € 3.500,00 ed accessori di legge, oltre ad € 2.392,27 a titolo di rimborso spese, ponendo il relativo pagamento, cosi' come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, da effettuarsi a cura del curatore, a carico di parte istante. Si comunichi. Il Giudice - Dott.ssa Aurelia Cuomo. Nocera Inferiore, li' 19.12.2020. Il curatore dell'eredita' giacente avv. Antonio Granato TX21ABH1637