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Decreto di occupazione temporanea del 10 febbraio 2021 IL DIRETTORE GENERALE VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTO l'art. 19 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: "i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni"; VISTO l'art. 32 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: "entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359"; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni ed integrazioni, (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto 15 giugno 1998 con il quale e' stata attribuita alla societa' ENI S.p.A. la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "MIRANDOLA", con decorrenza 01/01/1997 e scadenza in data 01/01/2017, trasferita con decreto 9 febbraio 2010 alla SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l.; CONSIDERATO che la SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l. in data 09/01/2015 ha presentato istanza per la proroga della concessione, il cui procedimento e' stato avviato da questa Amministrazione ed e' tutt'ora in corso; VISTO l'articolo 34, comma 19, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale dispone che gli impianti attualmente in funzione "continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento"; CONSIDERATO che per la realizzazione dell'area pozzo Cavone 4, presente nel giacimento " Cavone - San Giacomo" e' stato interessato un appezzamento di terreno, situato in SAN POSSIDONIO (MO), e che la Ditta proprietaria ha attivato la procedura esecutiva di sfratto innanzi al Tribunale Ordinario di Modena, rifiutando la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione; TENUTO CONTO che il pozzo Cavone 4 non e' produttivo e che per lo stesso e' stata presentata, in data 30/03/2020, istanza di chiusura mineraria al competente ufficio UNMIG per l'Italia Settentrionale e che e' in corso un procedimento ambientale di competenza di ARPA SAC di Modena, attivato dalla Societa' con comunicazione del 14/04/2016; PRESO ATTO della necessita' della societa' istante di svolgere le attivita' di chiusura mineraria, di concludere il procedimento ambientale in essere e di procedere al successivo ripristino dell'area; VISTA l'istanza del 23 dicembre 2020, GP09-2020U0563- MI CT/gc/mc, acquisita in atti in pari data al protocollo n. 31167, con la quale la SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l., codice fiscale n. 02342760390, con sede legale in Viale Enrico Forlanini, 17 - 20134 Milano, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico, l'occupazione temporanea, fino al 01/01/2027, di una porzione di area (mq 15.000) di proprieta' della Ditta "Campagnoli & C. Societa' agricola S.r.l.", sita in SAN POSSIDONIO (MO) e identificata al N.C.E.U. al foglio 15, mappale 305, dove sono installati gli impianti del pozzo Cavone 4; RITENUTO che sussiste l'urgenza di garantire al concessionario la permanenza nell'area al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi e gli aspetti di salvaguardia ambientale degli stessi; CONSIDERATO che e' necessario legittimare l'occupazione da parte del concessionario dell'area in argomento, nonche' disporre un adeguato corrispettivo economico a favore del proprietario, per indennizzare, ai sensi dell'art. 50 del DPR n. 327/2001, l'occupazione temporanea dell'immobile di cui al piano particellare allegato; CONSIDERATO congruo il periodo di circa sei anni per consentire l'espletamento delle procedure giudiziarie, della messa in sicurezza e bonifica del sito; VISTO l'articolo 49 - Occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio - e l'articolo 50 - Indennita' per l'occupazione - del Testo Unico DECRETA Articolo 1 A favore della SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l., e' disposta l'occupazione temporanea della porzione di terreno ubicato nel comune di SAN POSSIDONIO (MO), individuato al foglio 15, mappale 305 del CT comunale, dove sono installati gli impianti del pozzo Cavone 4, evidenziata nello stralcio C.T.R. allegato al presente provvedimento. L'occupazione temporanea decorre dalla data del presente decreto ed ha termine il 01 gennaio 2027. Articolo 2 L'indennita' provvisoria per l'occupazione temporanea dei terreni di cui al precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, e' determinata nel rispetto dell'articolo 50, comma 1, del Testo Unico, in relazione al valore venale dell'immobile nella misura di € 729,17 mensili. L' importo inerente il corrispettivo di occupazione, dalla data di scadenza del contratto di locazione fino alla data del pagamento, e' commisurato all'indennita' sopra stabilita' e corrisposto comprendendo gli interessi legali. Articolo 3 Con modalita' concordata con il proprietario, salvo i casi indicati nei successivi articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il termine di sessanta giorni dalla data di immissione in possesso di cui all'articolo 5, il pagamento dell'indennita' per l'intero periodo di occupazione, come stabilito nel precedente articolo 2. Articolo 4 L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta alla condizione sospensiva che sia ottemperato da parte del concessionario a quanto disposto agli articoli 5 e 6. Articolo 5 Il concessionario provvede alla notifica del presente decreto, nelle forme degli atti processuali civili, al proprietario identificato, unitamente all'invito a presenziare alla redazione del verbale di immissione in possesso dei fondi specificando, con un preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente decreto con indicazione dei nominativi dei tecnici incaricati di redigere il verbale. Articolo 6 I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto, secondo le disposizioni dell'art. 24 del dPR n. 327/2001, redigono, contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni, lo stato di consistenza dei medesimi, in contraddittorio con i proprietari catastalmente identificati o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del citato Testo Unico. Copia degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Articolo 7 II proprietario dell'immobile, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso dei fondi a favore del concessionario, ove permangano le condizioni di non accettare l'indennita' proposta con il presente atto, puo' informare questa Autorita' espropriante sulla necessita di chiedere alla competente Commissione Provinciale per gli espropri di cui all'articolo 41 del Testo Unico, di determinare l'indennita'. Ove non condivida la determinazione definitiva, il proprietario potra' presentare opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall' articolo 54 del Testo Unico. Articolo 8 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Articolo 9 Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, gli importi previsti dall'articolo 3 saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Articolo 10 II presente decreto e' pubblicato per estratto, a cura della SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. Il direttore generale dott.ssa Rosaria Fausta Romano TX21ADC1609