MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica

(GU Parte Seconda n.21 del 18-2-2021)

 
       Decreto di occupazione temporanea del 10 febbraio 2021 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  14  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del  09  marzo  2020,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO l'art. 19 del Regio  Decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  e
successive modificazioni ed integrazioni, che dispone: "i  possessori
dei fondi non possono  opporsi  alle  operazioni  occorrenti  per  la
delimitazione  della  concessione,  alla  apposizione   dei   termini
relativi  ed  ai  lavori  di  coltivazione  salvo  il  diritto   alle
indennita' spettanti per gli eventuali danni"; 
  VISTO l'art. 32 del Regio  Decreto  29  luglio  1927,  n.  1443,  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  che  dispone:  "entro  il
perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito,  il
trasporto e la  elaborazione  dei  materiali,  per  la  produzione  e
trasmissione dell'energia, ed  in  genere  per  la  coltivazione  del
giacimento e la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica
utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359"; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, e successive modificazioni ed integrazioni, (di  seguito:  Testo
Unico), recante il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto 15 giugno 1998 con il quale  e'  stata  attribuita
alla  societa'  ENI  S.p.A.  la  concessione   di   coltivazione   di
idrocarburi liquidi e gassosi denominata "MIRANDOLA", con  decorrenza
01/01/1997 e scadenza in data 01/01/2017, trasferita  con  decreto  9
febbraio 2010 alla SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l.; 
  CONSIDERATO che la SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l. in data 09/01/2015
ha presentato istanza  per  la  proroga  della  concessione,  il  cui
procedimento  e'  stato  avviato  da  questa  Amministrazione  ed  e'
tutt'ora in corso; 
  VISTO l'articolo 34, comma 19, del decreto legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito in legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  il  quale
dispone che gli  impianti  attualmente  in  funzione  "continuano  ad
essere eserciti fino al completamento delle  procedure  autorizzative
in corso previste sulla base dell'originario titolo  abilitativo,  la
cui scadenza deve intendersi a  tal  fine  automaticamente  prorogata
fino all'anzidetto completamento"; 
  CONSIDERATO che per la  realizzazione  dell'area  pozzo  Cavone  4,
presente nel giacimento " Cavone - San Giacomo" e' stato  interessato
un appezzamento di terreno, situato in SAN POSSIDONIO (MO), e che  la
Ditta proprietaria ha attivato  la  procedura  esecutiva  di  sfratto
innanzi   al   Tribunale   Ordinario   di   Modena,   rifiutando   la
sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione; 
  TENUTO CONTO che il pozzo Cavone 4 non e' produttivo e che  per  lo
stesso e' stata presentata, in data 30/03/2020, istanza  di  chiusura
mineraria al competente ufficio UNMIG per l'Italia  Settentrionale  e
che e' in corso un procedimento ambientale di competenza di ARPA  SAC
di Modena, attivato dalla Societa' con comunicazione del 14/04/2016; 
  PRESO ATTO della necessita' della societa' istante di  svolgere  le
attivita'  di  chiusura  mineraria,  di  concludere  il  procedimento
ambientale  in  essere  e  di  procedere  al  successivo   ripristino
dell'area; 
  VISTA l'istanza del 23 dicembre 2020, GP09-2020U0563- MI  CT/gc/mc,
acquisita in atti in pari data al protocollo n. 31167, con  la  quale
la SOCIETA PADANA ENERGIA S.r.l., codice fiscale n. 02342760390,  con
sede legale in Viale Enrico Forlanini, 17 - 20134 Milano, ha  chiesto
a questa Amministrazione, ai sensi  dell'art.  49  del  Testo  Unico,
l'occupazione temporanea, fino al 01/01/2027, di una porzione di area
(mq 15.000) di proprieta'  della  Ditta  "Campagnoli  &  C.  Societa'
agricola S.r.l.", sita in  SAN  POSSIDONIO  (MO)  e  identificata  al
N.C.E.U. al foglio 15, mappale 305, dove sono installati gli impianti
del pozzo Cavone 4; 
  RITENUTO che sussiste l'urgenza di garantire al  concessionario  la
permanenza nell'area al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi  e
gli aspetti di salvaguardia ambientale degli stessi; 
  CONSIDERATO che e' necessario legittimare  l'occupazione  da  parte
del  concessionario  dell'area  in  argomento,  nonche'  disporre  un
adeguato corrispettivo  economico  a  favore  del  proprietario,  per
indennizzare,  ai  sensi  dell'art.   50   del   DPR   n.   327/2001,
l'occupazione temporanea dell'immobile di cui al  piano  particellare
allegato; 
  CONSIDERATO congruo il periodo di circa  sei  anni  per  consentire
l'espletamento delle procedure giudiziarie, della messa in  sicurezza
e bonifica del sito; 
  VISTO l'articolo 49 - Occupazione temporanea di aree non soggette a
esproprio - e l'articolo 50 - 
  Indennita' per l'occupazione - del Testo Unico 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  A  favore  della  SOCIETA  PADANA  ENERGIA  S.r.l.,   e'   disposta
l'occupazione temporanea della porzione di terreno ubicato nel comune
di SAN POSSIDONIO (MO), individuato al foglio 15, mappale 305 del  CT
comunale, dove sono installati  gli  impianti  del  pozzo  Cavone  4,
evidenziata nello stralcio C.T.R. allegato al presente provvedimento. 
  L'occupazione temporanea decorre dalla data del presente decreto ed
ha termine il 01 gennaio 2027. 
  Articolo 2 
  L'indennita' provvisoria per l'occupazione temporanea  dei  terreni
di cui al precedente articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli
aventi diritto, e' determinata nel rispetto dell'articolo  50,  comma
1, del Testo Unico, in relazione al valore venale dell'immobile nella
misura di € 729,17 mensili. 
  L' importo inerente il corrispettivo di occupazione, dalla data  di
scadenza del contratto di locazione fino alla data del pagamento,  e'
commisurato   all'indennita'   sopra   stabilita'    e    corrisposto
comprendendo gli interessi legali. 
  Articolo 3 
  Con modalita' concordata con il proprietario, salvo i casi indicati
nei successivi articoli 7 e 8, il concessionario corrisponde entro il
termine di sessanta giorni dalla data di immissione  in  possesso  di
cui all'articolo 5, il pagamento dell'indennita' per l'intero periodo
di occupazione, come stabilito nel precedente articolo 2. 
  Articolo 4 
  L'occupazione di cui all'articolo 1 e' sottoposta  alla  condizione
sospensiva che sia ottemperato da parte del concessionario  a  quanto
disposto agli articoli 5 e 6. 
  Articolo 5 
  Il concessionario provvede  alla  notifica  del  presente  decreto,
nelle  forme  degli  atti   processuali   civili,   al   proprietario
identificato, unitamente all'invito a presenziare alla redazione  del
verbale di immissione in possesso  dei  fondi  specificando,  con  un
preavviso di almeno sette giorni, l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del presente  decreto  con
indicazione dei nominativi dei  tecnici  incaricati  di  redigere  il
verbale. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dell'esecuzione del presente decreto,  secondo
le  disposizioni  dell'art.  24  del  dPR  n.   327/2001,   redigono,
contestualmente al verbale di immissione in possesso dei terreni,  lo
stato  di  consistenza  dei  medesimi,  in  contraddittorio   con   i
proprietari catastalmente identificati o, nel caso di  assenza  o  di
rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni  che  rispondano  ai
requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del citato Testo Unico. 
  Copia degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza  indugio  da  SOCIETA  PADANA  ENERGIA
S.r.l. a questa Amministrazione alla  casella  di  posta  elettronica
certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 
  Articolo 7 
  II proprietario dell'immobile, entro il termine  di  trenta  giorni
dalla  data  di  immissione  in  possesso  dei  fondi  a  favore  del
concessionario,  ove  permangano  le  condizioni  di  non   accettare
l'indennita' proposta con il presente  atto,  puo'  informare  questa
Autorita' espropriante sulla necessita di  chiedere  alla  competente
Commissione Provinciale per gli espropri di cui all'articolo  41  del
Testo Unico, di determinare l'indennita'. 
  Ove non condivida la  determinazione  definitiva,  il  proprietario
potra' presentare opposizione  alla  stima,  nei  termini  e  con  le
modalita' previste dall' articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 8 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  Articolo 9 
  Nei casi indicati negli  articoli  7  e  8,  gli  importi  previsti
dall'articolo 3 saranno depositati presso la Ragioneria  Territoriale
competente - Servizio  depositi  amministrativi  per  esproprio  -  a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. 
  Articolo 10 
  II presente decreto  e'  pubblicato  per  estratto,  a  cura  della
SOCIETA  PADANA  ENERGIA  S.r.l.,  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  o  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione   nel   cui
territorio si trova il bene. 

                        Il direttore generale 
                   dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

 
TX21ADC1609
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