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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, cosi' come modificato dal Regolamento 712/2012 Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V. Codice pratica: N1B/2018/888; N1B/2020/1039 Medicinale: BROMAZEPAM SUN 1,5 mg, 3 mg compresse; 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione AIC medicinale: 035967 - tutte le confezioni autorizzate. Variazioni tipo IB C.I.z; C.I.2.a; C.I.2.a - Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichetta per allineamento al CMDh Advice n. 372/2018 del febbraio 2018 in merito all'interazione con oppioidi e benzodiazepine e per allineamento al prodotto di riferimento. Allineamento alla versione corrente del QRD template e alla linea guida eccipienti. Correzioni editoriali minori. E' autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.4; 6.6 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell'Etichetta) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata all'Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. Codice pratica: C1B/2020/3187 Procedura Europea: DE/H/6925/001-003/IB/016 Medicinale: VALSARTAN RANBAXY 40 mg, 80 mg, 160 mg compresse rivestite con film AIC medicinale: 040617 - tutte le confezioni autorizzate. Variazione tipo IB A.2.b - Cambio nome del medicinale in Italia da Valsartan Ranbaxy a Valsartan SUN. Codice pratica: C1A/2020/1853 Procedura Europea: NL/H/1376/001/IA/027 Medicinale: PANTOPRAZOLO SUN 40 mg polvere per soluzione iniettabile AIC medicinale: 040184 - tutte le confezioni autorizzate. Variazione tipo IA B.II.b.2.c.1 - Aggiunta del sito S.C. Terapia S.A., 124 Fabricii Street 400632, Cluj-Napoca, Cluj County (Romania) come sito responsabile del rilascio dei lotti. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Fausta Viola TX21ADD2536