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Protocollo: 140 2021 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO l'art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948, n° 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito e singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; VISTO l'art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la soppressione del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo dal 9 marzo 2001; VISTA la nota prot. n. 1715254/20 del 24 dicembre 2020 con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Venezia, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato D.Lgs. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, in relazione alle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle giornate e nella filiale sotto indicata da Credit Agricole Friuladria S.p.A.dal 15 al 21 dicembre 2020: filiale di: Montebelluna- Via Monte Grappa n. 50; DECRETA ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. L.gs. n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorre dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. Il prefetto Lagana' TX21ABP3498 (Gratuito)