Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Decreto Ministero della Transizione Energetica 17467 - variazione di tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera DN 300 della societa' ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400 della societa' IPLOM S.P.A., posati nell'alveo del Rio Fegino, nei tratti siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza complessiva di poco piu' di 2 km complessivi (1150 mt per l'oleodotto della IPLOM e 880 mt per l'oleodotto di ENI) Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari IL DIRETTORE GENERALE VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nazionale nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"; VISTO in particolare l'articolo 1, comma 7, che demanda allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ed il comma 8, lettera c), che attribuisce allo Stato compiti e funzioni nel settore degli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualita' di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel; VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; VISTI, in particolare, gli articoli 57 e 57 bis del suddetto decreto legge che, tra l'altro, individuano le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le Regioni interessate, fatte salve le normative in materia ambientale e le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; VISTO l'articolo 1, comma 552, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 2 dell'articolo 57, inserendo tra le infrastrutture ed insediamenti strategici anche "le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione"; VISTI gli articoli 11, 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', in seguito denominato "Testo Unico" e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 134 "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83" ed in particolare l'articolo 38, comma 1, concernente le modalita' di acquisizione dell'intesa delle Regioni interessate da parte del Ministero dello sviluppo economico; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; VISTA l'istanza congiunta datata 21 febbraio 2018 e successiva integrazione del 9 luglio 2018 con le quali la S.P.A. ENI e la S.P.A. IPLOM hanno chiesto d'essere autorizzate a variare il tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino -Ferrera DN 300 della societa' ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400 della societa' Iplom, posati nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza complessiva di poco piu' di 2 km complessivi (1150 mt per l'oleodotto della IPLOM e 880 mt per l'oleodotto di ENI), e a tal fine hanno chiesto inoltre che fosse avviato il procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione d'urgenza dei luoghi interessati dai necessari cantieri. L' iniziativa ha avuto impulso dal Comune di Genova che, con Determinazione Dirigenziale del 2014, ha approvato un progetto preliminare di sistemazione idraulica del Rio Fegino, ritenuta necessaria per garantire il miglior deflusso delle acque e scongiurare possibili sue esondazioni in condizioni meteorologiche avverse e conseguenti danni per la popolazione residente; VISTA la ministeriale n. 81735 del 23 agosto 2018 con la quale questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo all'istanza suddetta indicendo l'apposita Conferenza dei Servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 e convocando altresi' una Conferenza dei Servizi istruttoria che si e' tenuta in data 13 settembre 2018; VISTA la ministeriale n. 84057 in data 12 settembre 2018 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova ha trasmesso le proprie note del 16 aprile e del 30 marzo 2018 indirizzate a ENI S.P.A. e IPLOM S.P.A. con le quali esprimeva parere favorevole al progetto previa l'osservanza di alcune prescrizioni; VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria in data 13 settembre 2018 dal quale risulta tra l'altro che: • la Conferenza ha preso atto delle note suddette ed ha acquisito ulteriore documentazione tra cui la ministeriale n. 16758 del 23 luglio 2018 con la quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - si e' espresso favorevolmente, formulando alcune prescrizioni; • l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha espresso il proprio parere favorevole al progetto, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni; • le societa' proponenti hanno dichiarato di accettare le prescrizioni formulate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali; VISTA la ministeriale del 1 ottobre 2018 n. DVA 0021918, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha invitato a considerare l'applicabilita' al progetto della "valutazione preliminare" di cui all' art. 6, comma 9, del d.lgs 152/2006; VISTE le note delle societa' proponenti in data 18 marzo 2019 con le quali le predette hanno dichiarato di non essersi avvalse della procedura di "valutazione preliminare" stante la modesta entita' della modifica da apportare all'impianto, non ricadente nel procedimento di VIA ne' in quello di verifica di assoggettabilita' a VIA, e alle immutate condizioni di esercizio degli oleodotti; VISTA la ministeriale n. 23307 del 22 ottobre 2019 con la quale questa Amministrazione, in vista dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o all'occupazione d'urgenza dei luoghi interessati dai cantieri necessari alla realizzazione del progetto, ha chiesto alle societa' ENI ed IPLOM di far pubblicare, ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 327/2001, su due quotidiani e sul sito internet della Regione Liguria nello stesso giorno un avviso pubblico, al fine di garantire la maggior diffusione possibile presso la cittadinanza, dell'inizio e delle modalita' della procedura di esproprio e/o occupazione temporanea delle porzioni di territorio interessate dalla ricollocazione degli oleodotti; VISTE le note in data 22 novembre 2019 con le quali si e' data informazione alle singole ditte catastali intestatarie dei terreni interessati all'opera in progetto dell'inizio della procedura di esproprio e/o occupazione temporanea di cantiere comunicando che dal 6 dicembre 2019 sarebbe stato pubblicato all'Albo del Comune di Genova un avviso relativo alla procedura ex D.P.R. 327/2001; che dalla stessa data presso il medesimo Comune sarebbero stati resi disponibili per venti giorni gli elaborati tecnici relativi al progetto per l'identificazione delle aree di interesse e che le eventuali osservazioni sarebbero dovute pervenire al Ministero dello Sviluppo economico entro i successivi trenta giorni; CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri richiesti e non pervenuti da parte di Regione Liguria, Comune di Genova, Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali -, FERROVIE DELLO STATO S.P.A., e ANAS S.P.A., ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/90 come modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, e constatato l'orientamento favorevole, pur con osservazioni e prescrizioni, manifestato dalle altre Amministrazioni interessate; CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni in merito alla procedura di esproprio e/o occupazione temporanea dei terreni interessati dai lavori per la realizzazione del progetto; CONSIDERATO che l'opera si rende necessaria per la realizzazione del progetto di sistemazione idraulica del Rio Fegino approvato con determinazione dirigenziale del Comune di Genova n. 2014-118.18.0.30 in data 8 luglio 2014; VISTA la determinazione n. 4615 del 28 febbraio 2020, con la quale e' stato dichiarato concluso positivamente il procedimento istruttorio di cui trattasi richiedendo nel contempo l'atto di intesa alla Regione Liguria; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 365, assunta nella seduta del 30 aprile 2020, con la quale la Regione ha espresso la propria intesa favorevole ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui si tratta; VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in vigore dal 2 marzo 2021, per effetto del quale la Direzione generale Infrastrutture e Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari e le relative competenze, sono trasferite dal Ministero dello Sviluppo Economico all'istituito Ministero della Transizione Ecologica; DECRETA: Art. 1 1. Le Societa' ENI S.P.A., con sede legale in Roma, e IPLOM S.P.A. con sede legale in Busalla (GE) sono autorizzate a variare il tracciato degli oleodotti denominati Genova Fegino - Ferrera DN 300 della societa' ENI S.P.A. e CF Fegino - Deposito Fegino DN 400 della societa' IPLOM S.P.A., posati nell'alveo del Rio, nei tratti siti nel territorio del Comune di Genova, per una lunghezza complessiva di poco piu' di 2 km complessivi (1150 mt per l'oleodotto della IPLOM e 880 mt per l'oleodotto di ENI). 2. Le operazioni e i lavori a cio' necessari dovranno avvenire in modo conforme al progetto presentato e depositato presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione Ecologica) e che viene qui approvato (relazione tecnica, piani illustrativi e documenti connessi); dovranno essere altresi' rispettate tutte le prescrizioni e condizioni formulate da Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento e riportate in sintesi in allegato. Art. 2 E' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresi' l'urgenza e indifferibilita'. Entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. Art. 3 1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del Testo Unico Espropri e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica con apposizione del vincolo preordinato all' esproprio. Essa sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. Art. 4 1. Le Societa' ENI S.P.A. ed IPLOM S.P.A., sono tenute ad ultimare i lavori nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della Transizione Ecologica). 2. Eventuali proroghe del termine di ultimazione dei lavori potranno essere autorizzate dal Ministero stesso. Art. 5 1. Le Amministrazioni interessate, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso. Art. 6 1.Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonche' quelli derivanti dalla vigente normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale. Art.7 1. Contro il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza. Roma, 17 marzo 2021 IL DIRETTORE GENERALE (Ing. Gilberto Dialuce) Il procuratore Eni S.p.A. ing. Pierluigi Timossi TX21ADA3449