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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del D.Leg.vo n. 219/2006 e s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008. Codice pratica: C1B/2021/80. Numero di Procedura europea: IT/H/0473/001-010/IB/033. Specialita' medicinale: OLANZAPINA LILLY - A.I.C. n. 040870 - confezione: tutte le confezioni autorizzate. Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a. Tipologia variazione: C.I.z Tipo IB. Tipo Modifica: modifica stampati. Modifica apportata: modifica del riassunto caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo di «Olanzapina Lilly» per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2 e 4.4 del R.C.P. di Olanzapina Lilly compresse orodispersibili, paragrafo 4.4 del R.C.P. di Olanzapina Lilly compresse rivestite e corrispondente paragrafo del F.I.), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla azienda titolare dell'A.I.C. A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, il titolare dell'A.I.C. deve apportare le modifiche autorizzate al R.C.P.; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al F.I. e all'etichettatura Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. Un procuratore dott. Domenico Valle TV21ADD4216