Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Avviso di avveramento di condizione sospensiva e di mancato avveramento di condizione risolutiva apposte a contratto di cessione di rapporti giuridici, pro soluto e in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come successivamente modificato e integrato, il "Testo Unico Bancario") Facendo riferimento all'avviso di cessione di rapporti giuridici, pro-soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico Bancario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 54 del 9 maggio 2017, Credito Fondiario S.p.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato "Cube Gardenia", costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2017 (il "Cessionario"), comunica che: A) con atto di "PRESA D'ATTO D'AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA APPOSTA A CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO EX ART. 58 T.U.B.", a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli in data 9 maggio 2017, rep. n.ro 2849, reg.to a Napoli il 10 maggio 2017 al n.ro 9261/1T, la NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A., la NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A. e il "CREDITO FONDIARIO S.P.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato "Cube Gardenia" hanno preso atto che: - a seguito dell' iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Credito Fondiario S.p.A. del 26 aprile 2017 nel Registro delle imprese di Roma in data 8 maggio 2017, si e' avverata la condizione sospensiva cui era sottoposta l'efficacia dell'atto di cessione di rapporti giuridici di cui all'atto per Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli in data 29 aprile 2017 rep.n.ro 2825 racc. n.ro 1782, reg.to in Napoli l'1 maggio 2017 al n.ro 8569/1T (il "Contratto di Cessione"); - a seguito del mancato rilascio da parte degli enti competenti della rinunzia alla prelazione per l'acquisto dei Beni Immobili indicati nel Contratto di Cessione all'Allegato I (Schede Immobili) con i numeri di contratto 15451 (per Nuova Banca delle Marche S.p.A.) e 510110 (per Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.) ai sensi del D.Lgs 42/2004 entro il termine ivi previsto, il trasferimento dei Rapporti Giuridici Ceduti afferenti a tali Contratti di Leasing (e dei Beni Immobili menzionati in questo paragrafo) non e' stato effettuato; - che si sono avverate le ulteriori condizioni sospensive cui - ai sensi dell'articolo 7.4 del Contratto di Cessione - era sottoposta l'efficacia della cessione dei Rapporti Giuridici Ceduti elencati nell'Allegato L (Elenco dei Rapporti Giuridici cedibili con Preventivo Consenso) del Contratto di Cessione, salvo che: (i) per i Beni Immobili indicati all'Allegato I (Schede Immobili) del Contratto di Cessione con i numeri di contratto 10979, 14095, 6430600 e 11826 (per Nuova Banca delle Marche S.p.A.) e 504008 e 505658 (per Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.), e pertanto i Rapporti Giuridici Ceduti afferenti a tali Contratti di Leasing (inclusi i Beni Immobili sopra menzionati) sono rimasti definitivamente esclusi dal perimetro della cessione; (ii) per i Rapporti Giuridici afferenti al Contratto di Leasing identificato nell'Allegato C, Parte II al Contratto di Cessione con il numero di rapporto 14467 (per Nuova Banca delle Marche S.p.A.), rispetto ai quali le parti hanno rinunciato al verificarsi della condizione sospensiva, e pertanto i Rapporti Giuridici Ceduti afferenti a tale Contratto di Leasing (incluso il relativo Bene Immobile) e' stato definitivamente trasferito al Cessionario; - con il citato atto, avvenuto in data 9 maggio 2017, si e' reso pertanto efficace il trasferimento di tutti i Rapporti Giuridici Ceduti (inclusi i beni ivi citati) in favore del Cessionario, nei termini precisati all'art. 2.3.1 del Contratto di Cessione, fatta eccezione per i Rapporti Giuridici Ceduti rimasti definitivamente esclusi dalla cessione secondo quanto sopra indicato; B) con atto di "PRESA D'ATTO DI MANCATO AVVERAMENTO DI CONDIZIONE RISOLUTIVA APPOSTA A CONTRATTO DI CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI IN BLOCCO EX ART. 58 T.U.B." a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli in data 6 luglio 2018, rep. n.ro 4489, racc. n.ro 2809, reg.to in Napoli il 13 luglio 2018 al n.ro 14587/1T, la UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA'PER AZIONI (quale successore a titolo universale di Nuova Banca delle Marche S.p.A. e Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.), la UBI LEASING S.p.A. (quale successore a titolo particolare di Nuova Banca delle Marche S.p.A. e Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.) e il "CREDITO FONDIARIO S.P.A., per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato "Cube Gardenia" hanno preso atto che: - a seguito della emissione in data 10 maggio 2017 dei Titoli, aventi le caratteristiche concordate tra le Parti e sottoscritti integralmente; - a seguito del pagamento del Prezzo di Cessione in data 10 maggio 2017; - a seguito dell'acquisizione in data 10 maggio 2017 della totalita' delle azioni di NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A. e di NUOVA BANCA DELL'ETRURIA E DEL LAZIO S.p.A. da parte di UBI Banca; - a seguito della rinuncia delle cedenti alla condizione risolutiva di cui all'articolo 8.5 del Contratto; non si sono avverate le condizioni risolutive previste dall'articolo 8 del citato atto di cessione a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli del 29 aprile 2017, pertanto con il detto atto di mancato avveramento di condizione risolutiva in data 6 luglio 2018, e' stato reso definitivamente efficace il trasferimento dei Rapporti Giuridici Ceduti (inclusi i beni ivi citati) in favore del Cessionario, previsto dal Contratto di Cessione (i.e. l'atto a rogito del Notaio Ludovico Maria Capuano di Napoli del 29 aprile 2017 rep.n.ro 2825 racc. n.ro 1782, reg.to in Napoli l'1 maggio 2017 al n.ro 8569/1T), fatta eccezione per i Rapporti Giuridici Ceduti rimasti definitivamente esclusi dalla cessione secondo quanto sopra indicato. Il direttore generale Iacopo De Francisco TX21AAB4340