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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione Il Dott. Michele Donato Gramigna (C.F.: GRMMHL55L09E716O), nato a Lucera il 09.07.1955, con l'Avv. Vincenzo Rocco del Foro di Foggia,Visto il decreto di autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami del Presidente Delegato del Tribunale di Foggia datato 15.04.2021 (n. 836/2021 V.G.) in calce all'atto di citazione per usucapione, cita gli eredi di: Gramigna Raffaele, nato ad Ancona il 04.11.1920 e deceduto il 17.08.1993, Gramigna Angelo Raffaele, nato a Rodi Garganico il 31.07.1892 ed ivi deceduto il 01.02.1985, Gramigna Michele Donato nato a Rodi Garganico il 10.08.1887 ed ivi deceduto il 14.09.1978, Ognissanti Emilia, nata a Rodi Garganico il 02.01.1890, Ognissanti Michele nato a Rodi Garganico il 24.03.1895, Ognissanti Raffaela nata a Rodi Garganico il 11.07.1893 a comparire innanzi al Tribunale di Foggia per l'udienza del 20.12.2021 h.9.00 con l'invito a comparire nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c., con l'avvertenza che, in difetto, si procedera' in contumacia e che, in mancanza di tempestiva costituzione entro venti giorni prima dell'udienza, ricorreranno le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti: In via preliminare, esonerare l'attore dalla chiamata in mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 perche' l'accertamento giudiziale dell'usucapione e' il solo titolo idoneo a far nascere in capo all'usucapiente un diritto nuovo ed opponibile a terzi ex art. 2651 c.c. senza i limiti di continuita' delle trascrizioni ex artt. 2644 e 2650 c.c., in luogo della inefficacia a tali fini della procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010 per la opponibilita' erga omnes. Nel merito, accertare e dichiarare che l'attore Dott. Michele Donato Gramigna ha posseduto in via esclusiva uti dominus la quota di 1/1 del cespite censito al foglio 7 particella 282 del Catasto del Comune di Rodi Garganico a far data da venti anni antecedenti al 2009 e a tutt'oggi e, pertanto anche la relativa parte di 4/6 dello stesso a titolo originario mediante usucapione. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione dell'emananda sentenza a favore dell'attore, con esonero del Conservatore da ogni responsabilita' al riguardo. Col favore delle spese in caso di opposizione. avv. Vincenzo Rocco TX21ABA4372