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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Vicenza, Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Vista la nota n. 0554591/21 in data 7 aprile 2021, con la quale la Banca d'Italia - Sede di Venezia ha trasmesso l'istanza del 2 aprile u.s. con cui Banca Intesa San Paolo ha chiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, segnalando che dal 15 al 28 marzo 2021, in relazione alle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, la filiale di Schio (VI) in piazza A. Rossi 2021 e' rimasta chiusa, a causa della situazione sanitaria del personale; Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nei periodi sopra indicati, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo del mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Venezia della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il prefetto Signoriello TU21ABP5067 (Gratuito)