TRIBUNALE DI ROMA
Ottava Sezione Civile

(GU Parte Seconda n.57 del 15-5-2021)

 
 Chiusura eredita' giacente di Renato Agostini - R.G. n. 17314/2020 
 

  Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso il seguente
decreto 
  considerato che, ai sensi dell'art. 528 c.c.,  per  la  nomina  del
curatore dell'eredita' giacente, occorre: 
  - che il chiamato all'eredita' non abbia accettato l'eredita'; 
  - che non sia nel possesso dei beni ereditari; 
  rilevato che, con letta la memoria di  costituzione  depositata  in
data 18.3.2021, Agostini Valentino, figlio del  de  cuius  giha  dato
atto di aver mantenuto il possesso dei beni ereditari sin dal decesso
del padre, di aver compiuto atti di  gestione  dei  beni  e  di  aver
dichiarato la propria qualita' di erede in un atto notorio; 
  rilevato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredita'
che sia nel  possesso  dei  beni  ereditari,  diviene  erede  puro  e
semplice se non provvede alla redazione dell'inventario  nel  termine
di tre mesi dal decesso; 
  che inoltre, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita
al compimento di atti che presuppongono necessariamente  la  volonta'
di accettare; 
  rilevata inoltre l'irrevocabilita' dell'accettazione  (semel  heres
semper heres) sicche', la mancata partecipazione al  procedimento  ex
art. 481 c.c., non puo'  determinare  la  decadenza  dal  diritto  di
accettare se gia' esercitato con conseguente acquisto della  qualita'
di erede; 
  ritenuto, pertanto, venuti meno i presupposti per  il  mantenimento
della procedura di eredita'  giacente  e  di  doverne  dichiarare  la
chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore; 
  esaminato il rendiconto depositato in data 12.4.2021; 
  rilevato  che,  con   memoria   depositata   in   data   28.4.2021,
nell'interesse  del  ricorrente  il  difensore   non   ha   sollevato
osservazioni al rendiconto, chiedendo  tuttavia  di  porre  a  carico
dell'erede le spese di procedura in ragione della  condotta  equivoca
dallo stesso tenuta; 
  rilevato tuttavia che,  ove  non  sia  stato  acquisito  attivo  da
destinare al pagamento  delle  spese  di  procedura,  le  stesse  non
possono che gravare sul ricorrente ex art. 8 DPR 115/2002, non avendo
peraltro l'odierna  procedura  carattere  contenzioso  ne'  essendone
parte l'erede; 
  che peraltro, rilevato che la procedura  di  eredita'  giacente  e'
funzionale alla conservazione e gestione dei beni, le spese  relative
hanno natura privilegiata ex art. 2755 e 2740 c.c. e potranno  essere
fatte valere in una eventuale esecuzione; 
  ritenuto quindi di poter approvare il rendiconto; 
  considerato che deve  altresi'  procedersi  alla  liquidazione  del
compenso in favore del curatore; 
  ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio  univoco  e
non potendo  farsi  applicazione  dei  criteri  di  liquidazione  del
curatore  fallimentare  (in   considerazione   della   disomogeneita'
dell'attivita'  prestata,  richiamandosi   sul   punto   Cass.   Civ.
n.12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato  ex  art.
2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per
lo svolgimento della professione, da individuare, nel caso di specie,
anche in via analogica, in quelli previsti dal D.M. n.55/14; 
  ritenuto  in  particolare  di  poter  applicare  il  parametro  dei
procedimenti di volontaria giurisdizione di valore  indeterminato  di
bassa complessita', in difetto  di  quantificazione  del  valore  dei
beni, con una riduzione in ragione della anticipata definizione della
procedura e della sua durata, senza che sia stata avviata la fase  di
liquidazione e il pagamento debiti; 
  viste inoltre le spese anticipate dal Curatore, pari ad € 809,18; 
  ritenuto, pertanto, congruo liquidare in favore del  Curatore  Avv.
Alessandro Di Paola, € 809,18 per spese e  €  1.300,00  a  titolo  di
compenso oltre accessori; 
  ritenuto che i compensi  sopra  liquidati  devono  essere  poste  a
carico del ricorrente ex art. 8 del DPR 115/2002; P.Q.M. 
  a) approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto; 
  b) Liquida in favore del  curatore  avv.  Alessandro  Di  Paola,  €
809,18 per spese e € 1.300,00 per compenso oltre al 15% a  titolo  di
spese generali, IVA e CPA come per legge; 
  c) autorizza il Curatore a trattenere il fondo  spese,  ponendo  il
pagamento delle residue somme sopra liquidate a carico del  creditore
istante Consorzio Rocca Romana I di Trevignano Romano; 
  d) dichiara chiusa l'eredita' giacente di Renato Agostini  (nato  a
Roma il 30/08/1942 e deceduto in Roma il  25/08/2015)  e  cessato  il
curatore dalla sua funzione. 
  Alla Cancelleria per quanto  di  competenza.  Il  Giudice  dott.ssa
Testa Piccolomini 
  Roma, 03/05/2021 

                             Il curatore 
                      avv. Alessandro Di Paola 

 
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