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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Renato Agostini - R.G. n. 17314/2020 Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso il seguente decreto considerato che, ai sensi dell'art. 528 c.c., per la nomina del curatore dell'eredita' giacente, occorre: - che il chiamato all'eredita' non abbia accettato l'eredita'; - che non sia nel possesso dei beni ereditari; rilevato che, con letta la memoria di costituzione depositata in data 18.3.2021, Agostini Valentino, figlio del de cuius giha dato atto di aver mantenuto il possesso dei beni ereditari sin dal decesso del padre, di aver compiuto atti di gestione dei beni e di aver dichiarato la propria qualita' di erede in un atto notorio; rilevato che, ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredita' che sia nel possesso dei beni ereditari, diviene erede puro e semplice se non provvede alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dal decesso; che inoltre, ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita al compimento di atti che presuppongono necessariamente la volonta' di accettare; rilevata inoltre l'irrevocabilita' dell'accettazione (semel heres semper heres) sicche', la mancata partecipazione al procedimento ex art. 481 c.c., non puo' determinare la decadenza dal diritto di accettare se gia' esercitato con conseguente acquisto della qualita' di erede; ritenuto, pertanto, venuti meno i presupposti per il mantenimento della procedura di eredita' giacente e di doverne dichiarare la chiusura, con conseguente cessazione dalle funzioni del curatore; esaminato il rendiconto depositato in data 12.4.2021; rilevato che, con memoria depositata in data 28.4.2021, nell'interesse del ricorrente il difensore non ha sollevato osservazioni al rendiconto, chiedendo tuttavia di porre a carico dell'erede le spese di procedura in ragione della condotta equivoca dallo stesso tenuta; rilevato tuttavia che, ove non sia stato acquisito attivo da destinare al pagamento delle spese di procedura, le stesse non possono che gravare sul ricorrente ex art. 8 DPR 115/2002, non avendo peraltro l'odierna procedura carattere contenzioso ne' essendone parte l'erede; che peraltro, rilevato che la procedura di eredita' giacente e' funzionale alla conservazione e gestione dei beni, le spese relative hanno natura privilegiata ex art. 2755 e 2740 c.c. e potranno essere fatte valere in una eventuale esecuzione; ritenuto quindi di poter approvare il rendiconto; considerato che deve altresi' procedersi alla liquidazione del compenso in favore del curatore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n.12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione, da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica, in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto in particolare di poter applicare il parametro dei procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminato di bassa complessita', in difetto di quantificazione del valore dei beni, con una riduzione in ragione della anticipata definizione della procedura e della sua durata, senza che sia stata avviata la fase di liquidazione e il pagamento debiti; viste inoltre le spese anticipate dal Curatore, pari ad € 809,18; ritenuto, pertanto, congruo liquidare in favore del Curatore Avv. Alessandro Di Paola, € 809,18 per spese e € 1.300,00 a titolo di compenso oltre accessori; ritenuto che i compensi sopra liquidati devono essere poste a carico del ricorrente ex art. 8 del DPR 115/2002; P.Q.M. a) approva l'operato del curatore e il relativo rendiconto; b) Liquida in favore del curatore avv. Alessandro Di Paola, € 809,18 per spese e € 1.300,00 per compenso oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge; c) autorizza il Curatore a trattenere il fondo spese, ponendo il pagamento delle residue somme sopra liquidate a carico del creditore istante Consorzio Rocca Romana I di Trevignano Romano; d) dichiara chiusa l'eredita' giacente di Renato Agostini (nato a Roma il 30/08/1942 e deceduto in Roma il 25/08/2015) e cessato il curatore dalla sua funzione. Alla Cancelleria per quanto di competenza. Il Giudice dott.ssa Testa Piccolomini Roma, 03/05/2021 Il curatore avv. Alessandro Di Paola TX21ABH5273