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Estratto del decreto del Ministero della Transizione Ecologica Economico n. 55/02/2021 del 10 marzo 2021 di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno per il raffreddamento degli alternatori nella centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", sita in localita' Cerano (BR). Decreto n. 55/02/2021 Ministero della Transizione Economico Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Il Direttore Generale, VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; [...] VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica (di seguito MiTE) trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico; [...] VISTA la nota prot. n. 1631 del 13 gennaio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 2262 del 31 gennaio 2020), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", consistente nell'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno per il raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verra' destinato a scorta; CONSIDERATO che la centrale termoelettrica di Brindisi Sud, di proprieta' della Enel Produzione S.p.a., e' sita nel territorio del Comune di Brindisi (Localita' "Cerano di Tuturano"), nel tratto di costa che va da Localita' Masseria Cerano al confine sud del Comune stesso, che la sua costruzione e' stata completata all'inizio degli anni '90 ed e' attualmente costituita da n. 4 unita' alimentate a carbone; CONSIDERATO inoltre, che: > il progetto proposto e' relativo agli interventi necessari all'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno destinato al raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verra' destinato a scorta; > il nuovo impianto di generazione/purificazione/distribuzione idrogeno consentira' un miglioramento della logistica di centrale e una riduzione degli approvvigionamenti d'idrogeno e quindi del rischio associato al trasporto in bombole dello stesso; > tutto cio' sara' realizzato senza introdurre rischi significativi per le matrici ambientali e nel rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; > l'impianto, di ridotte dimensioni, sara' posizionato in prossimita' della stazione elettrica a 380 kV e le apparecchiature per l'autoproduzione dell'idrogeno saranno installati all'interno di un cabinet, dalle dimensioni in pianta di 6,8x5 m con un'altezza massima di 3.4 m; [...] CONSIDERATO che, con apposita istanza presentata con nota prot. Enel-PRO-07/11/2019-17266 (acquisita al prot. n. 29287/DVA del 7 novembre 2019), poi integrata con nota prot. Enel-PRO-22/11/2019-18386 (acquisita al prot. n. 30671/DVA del 25 novembre 2019), l'Enel Produzione S.p.A. ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare in merito al progetto; CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 31387 del 2 dicembre 2019, ha comunicato la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio, ritenendo pertanto che il progetto non debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ne' alla verifica di assoggettabilita' a V.I.A.; [...] CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre alle risultanze di cui alla nota prot. n. 31387 del 2 dicembre 2019, con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha comunicato la non sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi, sia in fase di realizzazione sia in fase di esercizio, ritenendo pertanto che il progetto non debba essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ne' alla verifica di assoggettabilita' a V.I.A., sono stati acquisiti, o comunque espressi, i seguenti pareri/nulla osta/comunicazioni: > nota prot. n. 8416 del 26 giugno 2019 con cui l'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Dipartimento Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno ha espresso il proprio parere favorevole, nel rispetto di alcune condizioni; > nota prot. n. 16953 del 13 marzo 2020 con cui l'ex Divisione II - DGPGSR della Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato il proprio nulla osta, nel rispetto di alcune condizioni; > nota prot. r. puglia/AOO_145-18/06/2020/4745 con cui il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio del Dipartimento mobilita', qualita' urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia ha comunicato, tra l'altro, che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' attribuita al Comune di Brindisi; > nota prot. n. 57459 del 2 luglio 2020 con cui il Comune di Brindisi ha comunicato la non sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 90 delle NTA del PPTR o all'accertamento di compatibilita' paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 delle NTA del PPTR; > nota prot. n. 11293 del 26 maggio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione X - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale - Napoli ha segnalato che, dal 1 Luglio 2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11 giugno 2012, prot. n. 11626. Nello specifico, tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare e reperibili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico, indirizzo da dove e' possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche; [...] VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 1919 del 30 novembre 2020, con cui la Regione Puglia ha espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002 e ss.mm.ii. per l'autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud mediante la realizzazione del progetto denominato "installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione idrogeno" e, nel contempo, di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla societa' Enel Produzione S.p.A., alle risultanze della Conferenza di servizi finale, acquisiti tutti i pareri necessari; PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); [...] CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; Decreta Art. 1 - Autorizzazione - 1. L'Enel Produzione Spa, [...], e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Sud "Federico II", sita in localita' Cerano (BR), attraverso la realizzazione del progetto di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione dell'idrogeno per il raffreddamento degli alternatori della centrale, da realizzare ed avviare in parallelo al deposito bombole esistente che verra' destinato a scorta, in conformita' al progetto presentato (istanza prot. Enel-PRO n. 1631del 31 gennaio 2020 - prot. ingresso MiSE n. 2262 del 31 gennaio 2020), alle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovra' essere inviata, a cura della Enel Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e ai Comuni interessati. Art. 2 - Programma dei lavori - 1. L'Enel Produzione Spa e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al MiTE e al MIBAC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonche' al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3. [...] 3. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate entro 60 giorni dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiTE. 5. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 6. In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a presentare relativa domanda alla DGISSEG del MiTE l'attivazione della pertinente procedura. Art. 3 - Prescrizioni - 1. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, rispettivamente formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a comunicare al MiTE - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a trasmettere al MiTE e al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. [...] 5. L'Enel Produzione S.p.a.., e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 8416 del 26 giugno 2019 - Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi - Dipartimento Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno: 1. Sia installato, nel locale generazione idrogeno, idoneo impianto di rivelazione fughe gas (idrogeno) e relativo sistema di intercettazione automatico; 2. siano rispettate le disposizioni di cui al Titolo XI del D.L.vo 81/'08 e s.m.i. (ATEX); 3. tutti gli impianti siano realizzati secondo la regola dell'arte e normative tecniche vigenti; 4. sia effettuata l'aggiornamento per la verifica inerente la protezione dalle scariche atmosferiche; 5. I lavori dovranno essere eseguiti in conformita' a quanto illustrato nel progetto approvato e, comunque, nel rispetto delle vigenti regole tecniche e/o criteri generali di sicurezza antincendio, garantendo altresi' l'integrale rispetto del D.Lvo 81/08 ss.mm.ii. 6. A lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attivita', dovra' essere presentata la documentazione di cui all'Allegato L (Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore) del D.Lgs. 105/2015, relativa al caso di specie, con particolare riferimento al punto 5. 7. Ad ogni buon fine, si precisa che la documentazione da allegare, da indicarsi sul modello PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE, dovra' essere redatta utilizzando la modulistica di cui al D.M. n° 72 del 16/05/2018, disponibile presso questo Ufficio ed anche sul sito www.vigilfuoco.it b) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 16953 del 13 marzo 2020 - ex Divisione II - DGPGSR - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero dello Sviluppo economico): 1. Siano tutelate eventuali interferenze elettriche con impianti della Rete Pubblica di telecomunicazione. 2. Sia garantita il rispetto della compatibilita' elettromagnetica come stabilito dalle norme CEI 103-6 ediz. 1992-12 fasc. 4091 del Comitato Elettrotecnico Italiano. 3. Tutte le opere siano realizzate in conformita' alla relativa documentazione progettuale presentata. 4. Si richiede l'invio all'Ispettorato della Puglia e Basilicata, la relativa documentazione anche in formato elettronico, per le verifiche tecniche per il rispetto delle prescrizioni sopra citate. [...] Art. 4 - Esercizio ai fini ambientali - 1. L'esercizio dell'impianto, cosi' come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa. Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi - 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). Enel Produzione - Il responsabile del Power Plant Brindisi Sud Concetto Sergio Tosto TX21ADA5999