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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE Codice pratica: C1B/2020/3428 N. di Procedura Europea: DE/H/3916/001-003/IB/028. Medicinale: TARGOSID - Tutte le confezioni AIC n. 026458 Codice pratica: C1B/2021/506 No. di Procedura Europea: DE/H/3918/002-003/IB/020. Medicinale: TEICOPLANINA ZENTIVA - Tutte le confezioni AIC n. 027167 Titolare AIC: Sanofi S.r.l. Tipologia Variazione: Tipo IB-A.5.a Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Modifica del nome e/o indirizzo del fabbricante del prodotto finito, compresi i siti di controllo della qualita'. Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti - Modifica del nome da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l. - Via Valcanello, 4 - 03012 Anagni (FR), Italia. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore dott.ssa Daniela Lecchi TX21ADD6308