PREFETTURA DELL'AQUILA

(GU Parte Seconda n.72 del 19-6-2021)

 
                     Proroga dei termini legali 
                           e convenzionali 
 

  Il prefetto dell'Aquila, 
  Vista la nota prot. n. 0837483/21 del 27 maggio 2021 con  la  quale
la filiale di L'Aquila della Banca  d'Italia  ha  comunicato  che  la
Banca di Credito Cooperativo di Roma Soc. Coop. ha segnalato  che  un
attacco informatico ha determinato  il  mancato  funzionamento  delle
seguente filiali dal 26 aprile al 14 maggio 2021: 
    L'Aquila Centro, viale Aldo Moro n. 33; 
    Trasacco (AQ), via Cavour n. 21; 
    Avezzano 2 (AQ), via XX Settembre n. 327; 
    Roccaraso (AQ), via Claudio Mori n. 6; 
    Celano (AQ), via Oreste Ranelletti, snc; 
    Montereale (AQ), via Nazionale n. 53; 
    Capistrello (AQ), via Roma n. 126; 
    L'Aquila, viale XXV Aprile; 
    Cagnano Amiterno (AQ), via Roma n. 3; 
    Avezzano (AQ), via Garibaldi n. 111; 
    Pescasseroli (AQ), via Principe di Napoli n. 48; 
    Scanno (AQ), via Napoli n. 23; 
    Scurcola Marsicana (AQ), corso Vittorio Emanuele III n. 9; 
    Paganica - L'Aquila, via del Rio n. 15; 
    Sassa Scalo - L'Aquila, strada statale n. 17 Km 24,900; 
    Castel di Sangro (AQ), via Sangro n. 12; 
    Tagliacozzo (AQ), via Vittorio Veneto; 
    Ortucchio (AQ), via Porta Nuova n. 33. 
  Considerato che, in dipendenza di quanto sopra  ed  allo  scopo  di
tutelare gli interessi dell'Istituto di credito  e  dei  clienti,  la
stessa filiale  della  Banca  d'Italia  ha  chiesto  l'emissione  del
decreto di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948  n.
1, di proroga  dei  termini  legali  e  convenzionali  scaduti  nelle
giornate in questione e nei cinque giorni successivi; 
  Ritenuto che nel periodo indicato si sia effettivamente  verificato
l'evento di carattere eccezionale  che  giustifica  il  provvedimento
richiesto; 
  Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio  1948
n.  1,  viene  riconosciuto  come  causato  da  evento  di  carattere
eccezionale il mancato svolgimento dei servizi, nel suddetto periodo,
presso la sopra  specificata  filiale  dell'Istituto  di  credito  in
premessa indicato. 
  Sono conseguentemente prorogati di quindici giorni i termini legali
e convenzionali scaduti nelle giornate medesime e nei  cinque  giorni
successivi. 
  Il presente provvedimento e' trasmesso all'Istituto  Poligrafico  e
Zecca dello Stato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della  legge  24  novembre
2000, n. 340. 
    L'Aquila, 3 giugno 2021 

                             Il prefetto 
                               Torraco 

 
TU21ABP6845 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.