COMUNE DI TALAMELLO
Settore Tecnico

(GU Parte Seconda n.74 del 24-6-2021)

 
Decreto di asservimento ed  occupazione  temporanea  per  metanodotto
allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP 75 BAR, IN  Localita'  Campiano
         di Talamello - Determinazione n. 38 del 08/06/2021 
 

  Il responsabile del servizio sulla base delle  funzioni  attribuite
al responsabile del servizio  dell'Area  Tecnica  (D.Lgs.  18  Agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.) con Decreto del Sindaco di Talamello  n.  6
del 01/06/2019; 
  VISTO: 
  - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 che conferisce  ai  Comuni  le
funzioni amministrative relative ai  procedimenti  di  espropriazione
per le infrastrutture energetiche lineari con rilevanza  o  interesse
locale; 
  - l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui  prevede  che
la proprieta' privata puo' essere espropriata per motivi  d'interesse
generale; 
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi" e ss.mm.ii.; 
  -  il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,   n.   164   recante
l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE norme comuni per il  mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.  327,
recante  il:  "Testo   Unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica  utilita'"  e
ss.mm.ii.; 
  - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile  2008
recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di
gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; 
  PRESO ATTO: 
  - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione,  Ambiente  ed  Energia)
con determina dirigenziale n.  DET-AMB-2019-1428  del  22/03/2019  ha
emanato  Autorizzazione  Unica  ex  artt.  52  quater/sexies,  D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii. "RIFACIMENTO METANODOTTO  RIMINI-SANSEPOLCRO  DN
650/750 (26"/30"), DP 75BAR ED 
  OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEICOMUNI DI MAIOLO, PENNABILLI, SAN
LEO,TALAMELLO E VERUCCHIO", autorizzando SNAM Rete  Gas  S.p.A.  alla
costruzione  ed  esercizio  del  metanodotto  con  approvazione   del
progetto  definitivo,  accertamento  della  conformita'  urbanistica,
apposizione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio  e  contestuale
dichiarazione di pubblica utilita'; 
  -  che  ARPAE  in  data  22.03.2019  ha  trasmesso  con  PEC  (N.ro
46931/2019), l'atto di autorizzazione  di  cui  sopra  al  Comune  di
Talamello (protocollato in data 23.03.2019 con il n. 1097),  al  fine
di attivare gli eventuali adempimenti, successivi all'emanazione  del
provvedimento, in materia urbanistico-edilizia; 
  VISTO che la Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.,  codice  fiscale  e
partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza  Santa  Barbara
n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) ed Uffici in  Ancona  (AN),  in
data 05 ottobre 2020, con nota Protocollo n. INGCOS/CENOR/698/FOR del
05.10.2020, registrata in ingresso con prot. n. 3503  del  06.10.2020
ha inoltrato  istanza  di  imposizione  di  servitu'  ed  occupazione
temporanea con determinazione urgente delle  indennita'  provvisorie,
ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001 n.  327
ss.mm.ii., per i terreni ubicati in localita' Campiano del Comune  di
Talamello indicati  nel  piano  particellare  allegato  alla  stessa,
necessaria per il rifacimento dell'allacciamento Cappelli DN 100 (4")
DP 75 bar, in localita' Campiano di Talamello, adducendo le  seguenti
motivazioni: 
  - "la realizzazione della suddetta opera si  rende  necessaria  per
soddisfare gli impegni di trasporto del  gas  attraverso  un  sistema
sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie  costruttive
anche in  relazione  a  possibili  futuri  sviluppi  della  rete;  il
metanodotto  Rifacimento  Allacciamento  Autorizzazione  Cappelli  DN
100(4")  DP  75  bar,  e'  un'opera  connessa  alla  costruzione  del
metanodotto denominato Rifacimento Rimini Sansepolcro DN  650  DP  75
bar che sostituisce completamente l'esistente  metanodotto  Rimini  -
Sansepolcro. Tale opera consentira' di ammodernare  e  razionalizzare
l'assetto della rete regionale  in  Provincia  di  Rimini,  aumentare
l'efficienza nelle forniture locali di gas naturale  e  garantire  il
rispetto degli standard, propri di Snam Rete Gas, per quanto concerne
i livelli di sicurezza e affidabilita' di  esercizio  della  rete  di
trasporto"; 
  - "per la posa di tale  opera  non  e'  stata  possibile  un'intesa
bonaria per l'attraversamento dei fondi in Comune di  Talamello  (RN)
appartenenti alle ditte di cui all'allegato  elenco,  predisposto  ai
sensi dell'art. 20, comma 1"; 
  - "il mancato accordo non  e'  giustificato,  in  quanto  e'  stato
offerto un  congruo  indennizzo  ed  il  tracciato  del  gasdotto  si
presenta come idoneo e razionale ed il meno oneroso per  i  fondi  da
attraversare nel rispetto delle esigenze tecniche e  delle  norme  di
sicurezza"; 
  -  La  realizzazione  del  Metanodotto  Rifacimento   Allacciamento
Autorizzazione Cappelli DN 100(4") DP 75 bar,  riveste  carattere  di
particolare urgenza per il mantenimento di  un  adeguato  livello  di
sicurezza del sistema di trasporto del gas" . 
  EVIDENZIATO che l'opera consiste in: 
  - Posa di tubazione per  trasporto  idrocarburi  gassosi  interrata
alla  profondita'  di  circa  un  metro  misurata  dalla  generatrice
superiore  della  condotta,  nonche'  di  cavi  accessori  per   reti
tecnologiche; 
  - Installazione di apparecchi di  sfiato  e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - Costruzione di manufatti accessori fuori terra,  con  i  relativi
accessi costituiti da  strada  di  collegamento  alla  viabilita'  da
realizzarsi e mantenerrsi a cura di Snam ; 
  VISTO l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni (con le quali a
tutt'oggi non ha definito un accordo per la costituzione di  servitu'
di metanodotto) trasmesso dalla Societa'  SNAM,  allegato  alla  nota
Protocollo n.  INGCOS/CENOR/698/FOR  del  05.10.2020,  registrata  in
ingresso  con  prot.  n.  3503  del  06.10.2020,  rappresentando  con
velatura di colore rosso le  aree  da  assoggettare  a  servitu'  per
metanodotto e quelle con velatura di colore verde le aree  necessarie
alla corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea
per un periodo di anni 2; 
  RAPPRESENTATO che: 
  - con nota prot. 597 del 15/02/2021, il  sottoscritto  responsabile
dell'Ufficio Tecnico comunale e Responsabile  dell'Ufficio  espropri,
ha richiesto a Snam di verificare se il condotto  per  l'allaccio  al
distributore della ditta "Cappelli gas auto" possa essere posizionato
in parallelo (ad una distanza di metri cinque)  al  collettore  SNAM,
affinche'  la  fascia  di  rispetto  generata  dall'allaccio  privato
rimanga contenuta entro la fascia gia' costituita dalla tubazione del
gasdotto principale (DN 650/750 (26"/30") - 75 bar); 
  - con  nota  prot.  INGCOS/CENOR/627/FOR  del  29/03/2021  Snam  ha
risposto di non potere  aderire  alla  richiesta  del  Comune  di  un
ulteriore  avvicinamento  alla  condotta  Rimini  -  Sansepolcro   in
esercizio in quanto: 
  -  ai  fini   della   sicurezza,   non   e'   possibile   procedere
all'esecuzione dei lavori di costruzione cosi' a ridosso di una linea
in esercizio; 
  - la posizione dell'esistente impianto del punto di riconsegna  gas
all'utenza "Autotrazione Cappelli"  che,  al  fine  di  mantenere  la
linearita'  della  condotta,  obbliga  la  scelta   progettuale   del
tracciato presentato; 
  VISTI l'art. 6 comma 1/bis  della  L.R.  n.  37/2002  e  ss.mm.ii.,
l'art. 52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, in base ai quali
le funzioni amministrative in materia di infrastrutture  energetiche,
che per dimensioni o  per  estensione  hanno  rilevanza  o  interesse
esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune; 
  DATO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con nota INGCOS/CENOR/72/FOR del
30/01/2020,   ha   comunicato   alla   ditta   proprietaria   oggetto
dell'asservimento definitivo e di occupazione temporanea di cui  alla
presente  determina  l'approvazione   del   progetto   definitivo   e
contestuale efficacia della dichiarazione di pubblica utilita'; 
  tale provvedimento regionale e' stato pubblicato per  estratto  sul
bollettino  ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  n.  120   del
17/04/2019, ai sensi dell'art. 16, comma  3,  della  L.R.  18  maggio
1999, n. 9 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO: 
  - che l'opera, compresa nella rete regionale dei  gasdotti  di  cui
all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il
trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare
il mercato industriale locale, ripristinando assetti di trasporto  in
linea con gli standard di affidabilita'  e  flessibilita'  richiesti,
con adeguati margini per far fronte ad eventuali esigenze addizionali
di capacita' di trasporto nel medio - lungo periodo; 
  - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE
ha emanato l'autorizzazione unica, DET-AMB-2019-1428  del  22/03/2019
ha emanato Autorizzazione Unica ex  artt.  52  quater/sexies,  D.P.R.
327/2001 e ss.mm.ii. "RIFACIMENTO METANODOTTO  RIMINI-SANSEPOLCRO  DN
650/750  (26"/30"),  DP  75BAR  ED  OPERE  CONNESSE,  DA  REALIZZARSI
NEICOMUNI DI MAIOLO, PENNABILLI, SAN LEO,TALAMELLO E  VERUCCHIO",  la
quale  ha  determinato  l'inizio  del   procedimento   di   esproprio
concretizzando la condizione prevista dall'art. 22  del  Testo  Unico
Espropri, in base al quale il decreto ablativo  puo'  essere  emanato
con determinazione  urgente  dell'indennita'  provvisoria  in  quanto
l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza tale da non consentire
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20; 
  - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
interruzioni su tutti i terreni interessati, secondo una progressione
continua della posa in opera del metanodotto; 
  - che la costituzione della servitu'  e'  imposta  a  garanzia  dei
requisiti di sicurezza, necessari per la realizzazione, l'esercizio e
la manutenzione della condotta; 
  -  che  le  indennita'  proposte  dalla  Societa'  istante  per  la
costituzione  di  servitu'  a  favore   della   Ditta   proprietaria,
catastalmente   identificata   nell'allegato   stralcio   del   piano
particellare, sono coerenti con  i  valori  venali  dei  terreni  nel
Comune di Talamello; 
  DETERMINA 
  - che le premesse fanno parte integrante del  presente  atto  e  si
intendono integralmente approvate; 
  - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR
327/2001 e ss.mm.ii. e  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,
l'indennita' provvisoria di asservimento  spettante  al  proprietario
dei beni immobili  interessati  dalla  realizzazione  dei  lavori  di
"rifacimento dell'allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP  75  bar,  in
localita' Campiano di  Talamello",  sulla  base  dello  stralcio  del
documento estimativo denominato "Elenco dei proprietari  dei  terreni
da asservire/occupare temporaneamente", facente parte integrante  del
presente atto e comprendente i criteri di calcolo; 
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE,  il  presente  atto
che  determina  in  via  provvisoria  la  misura  dell'indennita'  e'
notificato al  proprietario  con  le  forme  degli  atti  processuali
civili; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete  Gas  S.p.A.,  Codice
Fiscale e Partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI)  ed  uffici  in  Ancona
(AN),  ai  sensi  dell'art.  22  del  DPR  327/01,  la  servitu'  per
metanodotto e l'occupazione  temporanea  dei  terreni  in  Comune  di
Talamello, interessati dal  tracciato  del  metanodotto  "rifacimento
dell'allacciamento Cappelli DN 100  (4")  DP  75  bar,  in  localita'
Campiano  di  Talamello"  e  riportati  nello  stralcio   del   piano
particellare allegato con l'indicazione della Ditta proprietaria  dei
terreni sottoposti all'azione ablativa di seguito elencati: 
  Servitu' per metanodotto e  occupazione  temporanea  sul  Foglio  8
Mappale 380 per mq. 899, Mappale 386 per mq. 25, Mappale 350 per  mq.
52 e Mappale 340 per mq. 74. 
  GILMOR srl C.F. 01436010415 con sede in Via dell'Industria n. 22 di
Talamello  (RN)   e   in   persona   dell'Amministratore   e   legale
rappresentante Sig. Cantori  Gilberto  nato  a  Novafeltria  (RN)  il
31/03/1964, residente in Viale del Borgo n. 13 di Verucchio (RN),  in
qualita' di proprietario per 1000/1000; totale indennita' provvisoria
di servitu' per metanodotto ed occupazione temporanea € 6.250,00; 
  Nel citato piano particellare vengono rappresentate con velatura di
colore rosso le aree  soggette  a  servitu'  per  metanodotto  e  con
velatura di colore verde quelle necessarie alla  corretta  esecuzione
dei lavori oggetto di occupazione temporanea, per un periodo di  anni
2 (due) a decorrere dalla data di immissione in possesso. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva
che siano ottemperati  da  parte  della  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  gli
adempimenti di  cui  ai  successivi  articoli  5  e  6  del  presente
provvedimento, prevede quanto segue: 
  - una servitu' di metanodotto sui terreni indicati all'art. 1 e  di
cui all'allegato elenco,  identificati  in  colore  rosso  nel  piano
particellare in scala 1:2000; 
  - la facolta' di Snam  di  occupare,  anche  per  mezzo  delle  sue
imprese  appaltatrici  e  per  tutto  il  tempo  occorrente,   l'area
necessaria  all'esecuzione  dei  lavori  con  diritto   di   accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed  ai  propri  impianti
con il personale ed i mezzi necessari  al  fine  della  sorveglianza,
manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,  nonche'   di   eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; 
  - l'inamovibilita' delle opere sussidiarie relative al gasdotto  di
cui in premessa, di proprieta' della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.  e
che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml.  13,50
dall'asse  della  tubazione,  nonche'  di  mantenere  la   superficie
asservita a terreno agrario, con la possibilita'  di  eseguire  sulla
stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di
posa della tubazione; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche,  recuperi,
sostituzioni,   manutenzione,   esercizio   del   gasdotto,   saranno
determinati di volta in volta a lavori  ultimati  e  liquidati  dalla
Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; 
  Articolo 3 
  L'indennita'  provvisoria  per  la  servitu'  di  metanodotto   sui
terreni, e' stata determinata in modo urgente, ai sensi dell'articolo
22  del  Testo  Unico  Espropri,  conformemente  all'articolo  44,  e
all'art.  52-octies  del  medesimo  D.P.R.  327/2001,  nella   misura
indicata  nel  piano  particellare   della   Ditta   proprietaria   e
determinate nello stralcio della relazione di stima allegata, facente
parte integrante del presente atto. 
  Se  l'indennita'  viene  corrisposta  a  chi  esercita   un'impresa
commerciale, non e' soggetta ad I.V.A. in quanto riferita a  servitu'
su  aree  e  comunque  non  assimilabili  ad  aree  suscettibili   di
utilizzazione edificatoria ai sensi del D.P.R. 633/72, art. 2 - comma
3, lettera C.; 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della Societa' SNAM Rete  Gas  S.p.A.,  nonche'
pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione
nel  cui  territorio  si  trova  il  bene.  L'opposizione  di   terzi
interessati  e'  proponibile  entro  trenta  giorni  successivi  alla
pubblicazione dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A.  provvede  alla  notifica  del
presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera  g)  del  T.U.E.  n.
327/01  nelle  forme  degli  atti  processuali  civili,  alla   Ditta
proprietaria  con  allegato  il   piano   particellare   individuale,
unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello  stato  di
consistenza e presa di possesso  dei  terreni,  specificando  con  un
preavviso di almeno sette giorni l'indicazione del luogo, del  giorno
e dell'ora in cui e' prevista la sua esecuzione ed indicando anche il
nominativo dei tecnici da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I  tecnici  incaricati  dalla  Societa'  SNAM   Rete   Gas   S.p.A.
provvederanno a redigere il verbale di  immissione  in  possesso  dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti  all'azione  ablativa  (aree  oggetto  di  servitu'  e  di
occupazione  temporanea),  eventualmente   anche   in   assenza   dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza  e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico Espropri. 
  La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a  trasmettere  copia
del verbale di immissione in possesso a  questa  Amministrazione  che
provvedera' ad indicare in calce al presente decreto  la  data  della
sua esecuzione. 
  La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a  trasmettere  copia  del
verbale  di  immissione  in   possesso   all'Ufficio   dei   Registri
Immobiliari per la  relativa  annotazione  ai  sensi  dell'art.  24.5
T.U.E. n. 327/01. 
  Articolo 7 
  La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto  del  presente  decreto,
nei (30) trenta giorni successivi all'immissione  in  possesso,  puo'
comunicare con dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione,
tramite consegna cartacea (presso Uff. Tecnicoi - Piazza Garibaldi n.
42 - Talamello) oppure tramite pec (comune.talamelo.rn@pec.it  e  per
conoscenza   alla   Societa'   SNAM   Rete   Gas    S.p.A.    (p.e.c.
ingcos.incenor@pec.snam.it)   l'accettazione    dell'indennita'    di
servitu' per metanodotto. 
  Questa  Amministrazione  ricevuta  dalla  Ditta   proprietaria   la
comunicazione  di  accettazione  dell'indennita'  di   servitu'   per
metanodotto, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene
e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita'  del
terreno contenute nello  schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A.  provveda
al pagamento degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto o silenzio da  parte  della  Ditta  proprietaria
sull'indennita' provvisoria di servitu' per metanodotto disposta  dal
presente   decreto,   decorsi   (30)   trenta   giorni   dalla   data
dell'immissione  in  possesso,  questa  Amministrazione  con  propria
determinazione  ordinera'  alla  Societa'  SNAM  Rete  Gas  S.p.A  il
deposito  dell'indennita'  da  effettuarsi   presso   la   competente
Ragioneria Territoriale dello Stato. 
  Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria  che  non  condivida
l'indennita' provvisoria proposta con il presente decreto puo': 
  - ai sensi dell'articolo 21 comma 3  e  seguenti  del  Testo  Unico
Espropri, produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo  sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di
propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato  da  questa
Amministrazione e ad un terzo esperto  nominato  dal  Presidente  del
competente Tribunale Civile, su istanza di chi  vi  abbia  interesse,
determinino le indennita' definitive. Le  spese  per  la  nomina  dei
tecnici saranno  liquidate  in  base  alle  tariffe  professionali  e
verranno ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21  comma  6
del Testo Unico Espropri; 
  - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso  l'indennita'
definitiva  sara'  determinata  tramite  la  Commissione  Provinciale
competente. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse, potranno proporre  opposizione  alla  stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo  Unico
Espropri. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM  Rete
Gas S.p.A., anche  per  mezzo  delle  sue  imprese  appaltatrici,  ha
facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' alla Ditta proprietaria la denominazione ed
il recapito dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
(sessanta) per il ricorso al TAR e di giorni 120 (centoventi) per  il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
  Allegati: 
  - Stralcio piano particellare in cui sono indicate: 
  - le aree oggetto di imposizione di  servitu'  di  metanodotto  con
velatura di colore rosso; 
  - le aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori  oggetto
di occupazione temporanea con velatura di colore verde; 
  - la determinazione urgente dell'indennita' provvisoria. 
  - Schema A: Accettazione indennita' servitu' per  metanodotto,  con
dichiarazione assenza di diritti di terzi sul bene  e  documentazione
comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno. 
  -  Scema  B  :  Designazione  di  tecnico   di   fiducia   per   la
determinazione definitiva  d'indennita'  relativa  alla  servitu'  di
metanodotto e all'occupazione temporanea di aree per la realizzazione
del gasdotto. 

                     Il responsabile del settore 
                           geom. Ivo Rossi 

 
TX21ADC7200
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.