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Decreto di asservimento ed occupazione temporanea per metanodotto allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP 75 BAR, IN Localita' Campiano di Talamello - Determinazione n. 38 del 08/06/2021 Il responsabile del servizio sulla base delle funzioni attribuite al responsabile del servizio dell'Area Tecnica (D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.) con Decreto del Sindaco di Talamello n. 6 del 01/06/2019; VISTO: - l'art. 6 L.R. n. 37 del 19/12/2002 che conferisce ai Comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per le infrastrutture energetiche lineari con rilevanza o interesse locale; - l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere espropriata per motivi d'interesse generale; - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, recante il: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'" e ss.mm.ii.; - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; PRESO ATTO: - che ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia) con determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-1428 del 22/03/2019 ha emanato Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. "RIFACIMENTO METANODOTTO RIMINI-SANSEPOLCRO DN 650/750 (26"/30"), DP 75BAR ED OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEICOMUNI DI MAIOLO, PENNABILLI, SAN LEO,TALAMELLO E VERUCCHIO", autorizzando SNAM Rete Gas S.p.A. alla costruzione ed esercizio del metanodotto con approvazione del progetto definitivo, accertamento della conformita' urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilita'; - che ARPAE in data 22.03.2019 ha trasmesso con PEC (N.ro 46931/2019), l'atto di autorizzazione di cui sopra al Comune di Talamello (protocollato in data 23.03.2019 con il n. 1097), al fine di attivare gli eventuali adempimenti, successivi all'emanazione del provvedimento, in materia urbanistico-edilizia; VISTO che la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) ed Uffici in Ancona (AN), in data 05 ottobre 2020, con nota Protocollo n. INGCOS/CENOR/698/FOR del 05.10.2020, registrata in ingresso con prot. n. 3503 del 06.10.2020 ha inoltrato istanza di imposizione di servitu' ed occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennita' provvisorie, ex artt. 22 e 52 sexies ed ex art. 52 octies - DPR 08/06/2001 n. 327 ss.mm.ii., per i terreni ubicati in localita' Campiano del Comune di Talamello indicati nel piano particellare allegato alla stessa, necessaria per il rifacimento dell'allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP 75 bar, in localita' Campiano di Talamello, adducendo le seguenti motivazioni: - "la realizzazione della suddetta opera si rende necessaria per soddisfare gli impegni di trasporto del gas attraverso un sistema sicuro, efficiente ed in linea con le moderne tecnologie costruttive anche in relazione a possibili futuri sviluppi della rete; il metanodotto Rifacimento Allacciamento Autorizzazione Cappelli DN 100(4") DP 75 bar, e' un'opera connessa alla costruzione del metanodotto denominato Rifacimento Rimini Sansepolcro DN 650 DP 75 bar che sostituisce completamente l'esistente metanodotto Rimini - Sansepolcro. Tale opera consentira' di ammodernare e razionalizzare l'assetto della rete regionale in Provincia di Rimini, aumentare l'efficienza nelle forniture locali di gas naturale e garantire il rispetto degli standard, propri di Snam Rete Gas, per quanto concerne i livelli di sicurezza e affidabilita' di esercizio della rete di trasporto"; - "per la posa di tale opera non e' stata possibile un'intesa bonaria per l'attraversamento dei fondi in Comune di Talamello (RN) appartenenti alle ditte di cui all'allegato elenco, predisposto ai sensi dell'art. 20, comma 1"; - "il mancato accordo non e' giustificato, in quanto e' stato offerto un congruo indennizzo ed il tracciato del gasdotto si presenta come idoneo e razionale ed il meno oneroso per i fondi da attraversare nel rispetto delle esigenze tecniche e delle norme di sicurezza"; - La realizzazione del Metanodotto Rifacimento Allacciamento Autorizzazione Cappelli DN 100(4") DP 75 bar, riveste carattere di particolare urgenza per il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza del sistema di trasporto del gas" . EVIDENZIATO che l'opera consiste in: - Posa di tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - Installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - Costruzione di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilita' da realizzarsi e mantenerrsi a cura di Snam ; VISTO l'elenco delle ditte proprietarie dei terreni (con le quali a tutt'oggi non ha definito un accordo per la costituzione di servitu' di metanodotto) trasmesso dalla Societa' SNAM, allegato alla nota Protocollo n. INGCOS/CENOR/698/FOR del 05.10.2020, registrata in ingresso con prot. n. 3503 del 06.10.2020, rappresentando con velatura di colore rosso le aree da assoggettare a servitu' per metanodotto e quelle con velatura di colore verde le aree necessarie alla corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea per un periodo di anni 2; RAPPRESENTATO che: - con nota prot. 597 del 15/02/2021, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e Responsabile dell'Ufficio espropri, ha richiesto a Snam di verificare se il condotto per l'allaccio al distributore della ditta "Cappelli gas auto" possa essere posizionato in parallelo (ad una distanza di metri cinque) al collettore SNAM, affinche' la fascia di rispetto generata dall'allaccio privato rimanga contenuta entro la fascia gia' costituita dalla tubazione del gasdotto principale (DN 650/750 (26"/30") - 75 bar); - con nota prot. INGCOS/CENOR/627/FOR del 29/03/2021 Snam ha risposto di non potere aderire alla richiesta del Comune di un ulteriore avvicinamento alla condotta Rimini - Sansepolcro in esercizio in quanto: - ai fini della sicurezza, non e' possibile procedere all'esecuzione dei lavori di costruzione cosi' a ridosso di una linea in esercizio; - la posizione dell'esistente impianto del punto di riconsegna gas all'utenza "Autotrazione Cappelli" che, al fine di mantenere la linearita' della condotta, obbliga la scelta progettuale del tracciato presentato; VISTI l'art. 6 comma 1/bis della L.R. n. 37/2002 e ss.mm.ii., l'art. 52/sexies comma 2 del DPR. 327/01 e ss.mm.ii, in base ai quali le funzioni amministrative in materia di infrastrutture energetiche, che per dimensioni o per estensione hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, sono esercitate dal Comune; DATO ATTO che Snam Rete Gas S.p.A. con nota INGCOS/CENOR/72/FOR del 30/01/2020, ha comunicato alla ditta proprietaria oggetto dell'asservimento definitivo e di occupazione temporanea di cui alla presente determina l'approvazione del progetto definitivo e contestuale efficacia della dichiarazione di pubblica utilita'; tale provvedimento regionale e' stato pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 120 del 17/04/2019, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO: - che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 164/2000, e' necessaria per garantire il trasporto dei quantitativi di gas naturale richiesti, per valorizzare il mercato industriale locale, ripristinando assetti di trasporto in linea con gli standard di affidabilita' e flessibilita' richiesti, con adeguati margini per far fronte ad eventuali esigenze addizionali di capacita' di trasporto nel medio - lungo periodo; - che, ai sensi dell'art. 52 sexies del Testo Unico Espropri, ARPAE ha emanato l'autorizzazione unica, DET-AMB-2019-1428 del 22/03/2019 ha emanato Autorizzazione Unica ex artt. 52 quater/sexies, D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. "RIFACIMENTO METANODOTTO RIMINI-SANSEPOLCRO DN 650/750 (26"/30"), DP 75BAR ED OPERE CONNESSE, DA REALIZZARSI NEICOMUNI DI MAIOLO, PENNABILLI, SAN LEO,TALAMELLO E VERUCCHIO", la quale ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio concretizzando la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico Espropri, in base al quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria in quanto l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20; - che e' necessario consentire che i lavori di realizzazione della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza interruzioni su tutti i terreni interessati, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - che la costituzione della servitu' e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza, necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta; - che le indennita' proposte dalla Societa' istante per la costituzione di servitu' a favore della Ditta proprietaria, catastalmente identificata nell'allegato stralcio del piano particellare, sono coerenti con i valori venali dei terreni nel Comune di Talamello; DETERMINA - che le premesse fanno parte integrante del presente atto e si intendono integralmente approvate; - in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e per le motivazioni in premessa indicate, l'indennita' provvisoria di asservimento spettante al proprietario dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori di "rifacimento dell'allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP 75 bar, in localita' Campiano di Talamello", sulla base dello stralcio del documento estimativo denominato "Elenco dei proprietari dei terreni da asservire/occupare temporaneamente", facente parte integrante del presente atto e comprendente i criteri di calcolo; - di dare atto che ai sensi dell'art. 20.4 TUE, il presente atto che determina in via provvisoria la misura dell'indennita' e' notificato al proprietario con le forme degli atti processuali civili; DECRETA Articolo 1 Di disporre a favore della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) ed uffici in Ancona (AN), ai sensi dell'art. 22 del DPR 327/01, la servitu' per metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni in Comune di Talamello, interessati dal tracciato del metanodotto "rifacimento dell'allacciamento Cappelli DN 100 (4") DP 75 bar, in localita' Campiano di Talamello" e riportati nello stralcio del piano particellare allegato con l'indicazione della Ditta proprietaria dei terreni sottoposti all'azione ablativa di seguito elencati: Servitu' per metanodotto e occupazione temporanea sul Foglio 8 Mappale 380 per mq. 899, Mappale 386 per mq. 25, Mappale 350 per mq. 52 e Mappale 340 per mq. 74. GILMOR srl C.F. 01436010415 con sede in Via dell'Industria n. 22 di Talamello (RN) e in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Sig. Cantori Gilberto nato a Novafeltria (RN) il 31/03/1964, residente in Viale del Borgo n. 13 di Verucchio (RN), in qualita' di proprietario per 1000/1000; totale indennita' provvisoria di servitu' per metanodotto ed occupazione temporanea € 6.250,00; Nel citato piano particellare vengono rappresentate con velatura di colore rosso le aree soggette a servitu' per metanodotto e con velatura di colore verde quelle necessarie alla corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea, per un periodo di anni 2 (due) a decorrere dalla data di immissione in possesso. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, disposto sotto la condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della SNAM Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente provvedimento, prevede quanto segue: - una servitu' di metanodotto sui terreni indicati all'art. 1 e di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1:2000; - la facolta' di Snam di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di ml. 13,50 dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati dalla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; Articolo 3 L'indennita' provvisoria per la servitu' di metanodotto sui terreni, e' stata determinata in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, conformemente all'articolo 44, e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare della Ditta proprietaria e determinate nello stralcio della relazione di stima allegata, facente parte integrante del presente atto. Se l'indennita' viene corrisposta a chi esercita un'impresa commerciale, non e' soggetta ad I.V.A. in quanto riferita a servitu' su aree e comunque non assimilabili ad aree suscettibili di utilizzazione edificatoria ai sensi del D.P.R. 633/72, art. 2 - comma 3, lettera C.; Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvede alla notifica del presente decreto ai sensi dell'art. 23.1 lettera g) del T.U.E. n. 327/01 nelle forme degli atti processuali civili, alla Ditta proprietaria con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista la sua esecuzione ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa (aree oggetto di servitu' e di occupazione temporanea), eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri. La Societa' SNAM Rete Gas S.p.A, sara' tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso a questa Amministrazione che provvedera' ad indicare in calce al presente decreto la data della sua esecuzione. La stessa Societa', sara' inoltre tenuta a trasmettere copia del verbale di immissione in possesso all'Ufficio dei Registri Immobiliari per la relativa annotazione ai sensi dell'art. 24.5 T.U.E. n. 327/01. Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni, oggetto del presente decreto, nei (30) trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione, tramite consegna cartacea (presso Uff. Tecnicoi - Piazza Garibaldi n. 42 - Talamello) oppure tramite pec (comune.talamelo.rn@pec.it e per conoscenza alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. (p.e.c. ingcos.incenor@pec.snam.it) l'accettazione dell'indennita' di servitu' per metanodotto. Questa Amministrazione ricevuta dalla Ditta proprietaria la comunicazione di accettazione dell'indennita' di servitu' per metanodotto, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' l'atto affinche' la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di (60) sessanta giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sull'indennita' provvisoria di servitu' per metanodotto disposta dal presente decreto, decorsi (30) trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, questa Amministrazione con propria determinazione ordinera' alla Societa' SNAM Rete Gas S.p.A il deposito dell'indennita' da effettuarsi presso la competente Ragioneria Territoriale dello Stato. Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria che non condivida l'indennita' provvisoria proposta con il presente decreto puo': - ai sensi dell'articolo 21 comma 3 e seguenti del Testo Unico Espropri, produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennita' definitive. Le spese per la nomina dei tecnici saranno liquidate in base alle tariffe professionali e verranno ripartite secondo le disposizioni dell'articolo 21 comma 6 del Testo Unico Espropri; - non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso l'indennita' definitiva sara' determinata tramite la Commissione Provinciale competente. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, i proprietari, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse, potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri. Articolo 9 Al fine della realizzazione del metanodotto, la Societa' SNAM Rete Gas S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Societa' beneficiaria comunichera' alla Ditta proprietaria la denominazione ed il recapito dell'impresa appaltatrice. Articolo 10 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 (sessanta) per il ricorso al TAR e di giorni 120 (centoventi) per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Allegati: - Stralcio piano particellare in cui sono indicate: - le aree oggetto di imposizione di servitu' di metanodotto con velatura di colore rosso; - le aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori oggetto di occupazione temporanea con velatura di colore verde; - la determinazione urgente dell'indennita' provvisoria. - Schema A: Accettazione indennita' servitu' per metanodotto, con dichiarazione assenza di diritti di terzi sul bene e documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno. - Scema B : Designazione di tecnico di fiducia per la determinazione definitiva d'indennita' relativa alla servitu' di metanodotto e all'occupazione temporanea di aree per la realizzazione del gasdotto. Il responsabile del settore geom. Ivo Rossi TX21ADC7200