V4 SPECIALE S.R.L.

(GU Parte Seconda n.84 del 17-7-2021)

 
Fusione transfrontaliera per incorporazione di Caballero 50  S.a.r.l.
in V4 Speciale S.r.l. - Avviso ai sensi dell'articolo 7  del  Decreto
                 Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 
 

  Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Caballero 50 S.a.r.l.  in  V4  Speciale  S.r.l.  (la  "Fusione"),  si
forniscono  di   seguito   le   informazioni   richieste   ai   sensi
dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108. 
  1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 
  1.1 Societa' incorporante 
  V4 Speciale  S.r.l.,  societa'  costituita  ai  sensi  del  diritto
italiano, con sede  in  Milano,  Piazzale  Cadorna  6,  iscritta  nel
Registro delle Imprese di Milano, sezione  ordinaria,  al  numero  di
iscrizione  e  codice  fiscale  10873250962,   Repertorio   Economico
Amministrativo n. 2563155, capitale sociale  sottoscritto  e  versato
pari ad Euro 10.000,00 (la "Societa' Incorporante"). 
  1.2 Societa' incorporanda 
  Caballero 50 S.a.r.l., societa' costituita  ai  sensi  del  diritto
lussemburghese con sede legale in 12 Rue Guillaume Schneider,  L-2522
Lussemburgo, iscritta nel Registro delle Imprese di  Lussemburgo,  al
numero  di  iscrizione  B226.292,  capitale  sociale  sottoscritto  e
versato pari ad Euro 30.000,00 (la "Societa' Incorporanda"). 
  2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza 
  2.1 Societa' Incorporante 
  2.1.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporante 
  Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503  e  2505-quater
del codice civile, i creditori di V4 Speciale S.r.l., i quali vantino
un credito sorto anteriormente all'iscrizione  o  alla  pubblicazione
del progetto comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma
3, del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione  entro
trenta giorni dall'ultima  delle  iscrizioni  previste  dall'articolo
2502-bis  del  codice  civile.  Alla   data   odierna   la   Societa'
Incorporante non presenta alcun creditore. 
  2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  Societa'
Incorporante. 
  La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso  in
favore  dei  soci  della  Societa'  Incorporante  che   non   abbiano
contribuito all'approvazione della stessa ai  sensi  dell'articolo  5
del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008  n.  108  e  dell'articolo
2473 del codice civile. 
  2.2 Societa' Incorporanda 
  2.2.1  Esercizio  dei  diritti   dei   creditori   della   Societa'
Incorporanda. 
  I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione
della  fusione   transfrontaliera   hanno   il   diritto   ai   sensi
dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915  sulle
societa' commerciali e successive modifiche,  entro  due  mesi  dalla
data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del  Tribunal
d'arrondissement del Lussemburgo  chiamato  a  giudicare  in  materia
commerciale, la costituzione di garanzie per i  creditori  scaduti  e
non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie. 
  2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di  minoranza  della  societa'
incorporanda. 
  Non  esistono  soci  di  minoranza  dal  momento  che  la  Societa'
Incorporanda e' interamente posseduta dalla Societa' Incorporante. 
  3. Modalita' con le quali  si  possono  ottenere  gratuitamente  le
informazioni relative alla fusione. 
  Gli aventi diritto  potranno  prendere  visione  gratuitamente  del
progetto comune di fusione  e  degli  ulteriori  documenti  destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della  normativa  applicabile
presso le sedi legali della Societa' Incorporante  e  della  Societa'
Incorporanda. 

             V4 Speciale S.r.l. - L'amministratore unico 
                      ing. Franco Prestigiacomo 

 
TX21AAB8117
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