MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari

(GU Parte Seconda n.84 del 17-7-2021)

 
Decreto  di  proroga  della  concessione  di  stoccaggio   denominata
                       "Brugherio Stoccaggio" 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 
  92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute  dei  lavoratori  nelle
industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare,  l'articolo
13  che,  definendo  norme  sul  conferimento  ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1  prevede  che
"dopo quindici anni dal conferimento  il  concessionario,  quando  e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione"; 
  VISTO il decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose" (Seveso I); 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii,  di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale  e,  in  particolare,  gli  articoli
11,12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di  concessioni  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono  usufruire  di  non
piu' di due proroghe  di  dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
dalle concessioni medesime."; 
  VISTO il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che  modifica  la  direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre  2009,  recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale  in  giacimenti  o  unita'
geologiche profonde"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  comma  6,  dell'articolo  3,  del
succitato D.M. 21 gennaio  2011,  la  proroga  della  concessione  di
stoccaggio e' disposta  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in  terraferma,
con la Regione interessata; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul  Supplemento  Ordinario
n. 43 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  18
febbraio 2011; 
  VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il comma 19 del citato  articolo  34  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione  dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione,  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,  "continuano  ad  essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste  sulla  base  dell'originario  titolo  abilitativo,  la  cui
scadenza deve intendersi a tal fine  automaticamente  prorogata  fino
all'anzidetto completamento."; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive" e, in  particolare,  l'articolo  37,  nel
quale e' stabilito,  tra  l'altro,  che,  al  fine  di  aumentare  la
sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed  europeo  del
gas naturale gli stoccaggi di gas  naturale  rivestono  carattere  di
interesse  strategico,  costituiscono  una  priorita'   a   carattere
nazionale e  sono  di  pubblica  utilita',  nonche'  indifferibili  e
urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327; 
  VISTO il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose"
(Direttiva  Seveso  III),  che  abroga  e  sostituisce   il   decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico"; 
  VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ha  conferito,  con
decorrenza 1° gennaio 1997 e  per  la  durata  di  anni  venti,  alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata  "BRUGHERIO  STOCCAGGIO",  ubicata   su   una   superficie
complessiva di 57,85 km2 nella provincia di Milano nella provincia di
Milano (attualmente Citta' Metropolitana di  Milano  e  Provincia  di
Monza e della Brianza); 
  VISTO  il  decreto  ministeriale  27  settembre  2001  con  cui  il
Ministero delle attivita' produttive ha confermato la concessione  di
stoccaggio  "BRUGHERIO  STOCCAGGIO"  per  l'originaria  decorrenza  e
durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 57,85
km2, in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -1.800 metri  sul
livello del mare; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  modificato  la  titolarita'   della
concessione, a seguito del conferimento  del  ramo  d'azienda,  dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS  ITALIA  S.p.A.  (nel
seguito anche "STOGIT" o "Societa'"  o  "Concessionario"),  con  sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013)  e  sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara,  7  (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159); 
  CONSIDERATO  il  documento  "Indirizzi  e  Linee   Guida   per   il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito
"Indirizzi e linee guida", pubblicato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 24 novembre 2014; 
  VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee  Guida  sopra
citate, in occasione della riunione  svoltasi  in  data  23  dicembre
2015, ha chiarito che "per  reiniezione  si  intende  reiniezione  di
fluidi incomprimibili e che in  questa  definizione  non  rientra  la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; 
  PRESO ATTO del documento "Relazione finale  Luglio  2019",  redatto
dall'Istituto  Nazionale  di  Geofisica   e   Vulcanologia   -   INGV
nell'ambito del Protocollo  Operativo  siglato  tra  Ministero  dello
sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e  Stogit  S.p.A.  per  le
attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi  e
linee  guida"  per  i   monitoraggi   della   concessione   "Minerbio
Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di  Minerbio,  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in  data  23  luglio
2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; 
  VISTA l'istanza datata 20 dicembre  2013,  pervenuta  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 29 gennaio  2014  e  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale per  gli  Idrocarburi  e  le  Georisorse  (BUIG)
numero 1, anno LVIII, con la quale STOGIT  ha  chiesto  al  Ministero
dello sviluppo economico, ai sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  del
Decreto ministeriale 21 gennaio 2011,  la  prima  proroga  decennale,
fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza  della  concessione
di stoccaggio "BRUGHERIO STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione  del
normale esercizio, senza variazione del  programma  dei  lavori  gia'
approvato. 
  CONSIDERATA la documentazione integrativa  pervenuta  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 21 luglio 2015 che  la  Societa'  ha
trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 25
settembre 2014, a completamento dell'istanza di proroga; 
  PRESO ATTO che in data  22  gennaio  2010,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha
presentato  al  Comitato  Tecnico  Regionale  (CTR)   della   Regione
Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro  i  termini  stabiliti
dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009,  e  che
in  data  15  gennaio  2015  il  Concessionario  ha  inviato  al  CTR
l'aggiornamento quinquennale del RdS; 
  PRESO ATTO  che  in  data  16  maggio  2016  il  Concessionario  ha
presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento  del  Rapporto  di
Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26
giugno 2015, n. 105 e  la  relativa  istruttoria  e'  attualmente  in
corso; 
  CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 3 novembre 2015 con
nota  n.  3793,  che,  relativamente  all'istanza  di  prima  proroga
presentata dalla STOGIT, ha ritenuto  il  programma  lavori  proposto
dalla Societa' idoneo ad un ottimale sviluppo  della  concessione  di
stoccaggio "BRUGHERIO STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che, con nota n.  17514  del  22/09/2014  il  Ministero
dello sviluppo economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie
ed Energetiche, Ex Divisione VII - Stoccaggio gas naturale, cattura e
stoccaggio dell'anidride carbonica, ha chiesto alla Regione Lombardia
l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio  della  proroga  della
concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO"; 
  PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A.
hanno stipulato  un  Accordo  per  il  riconoscimento  di  misure  di
compensazione e riequilibrio ambientale,  in  relazione  al  rilascio
delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo
di Brugherio (MI-MB),  Ripalta  Cremasca  (CR),  Sergnano  (CR-BG)  e
Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n.  XI/3221,
in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge  n.
239/2004 e all'art. 1, comma 7, della  legge  regionale  n.  43/2015.
Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di  compensazione
e  riequilibrio  ambientale,  per  un  importo  complessivo  di  Euro
10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo
di  Euro  1.660.050,  sara'  corrisposta  da   STOGIT   mediante   la
realizzazione  del  programma   di   integrazione   delle   reti   di
monitoraggio degli impianti  di  stoccaggio  rispetto  all'esistente,
comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa
analisi dei dati acquisiti; 
  VISTA la Delibera Regionale n. 3399 del  20  luglio  2020,  con  la
quale  la  Giunta  Regionale  della  Regione  Lombardia  ha  espresso
l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga  decennale
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", senza variazione del programma dei
lavori gia' approvato; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta  intesa  regionale,  la
Regione Lombardia ha tra  l'altro  deliberato  di:  "dare  atto  che,
secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, e' previsto
il riconoscimento  da  parte  di  Stogit  S.p.A.,  per  ogni  singola
concessione di stoccaggio di gas  naturale  in  sotterraneo,  di  una
somma  a  titolo  di  compensazione  e  riequilibrio  ambientale,  da
realizzarsi sui territori e per le finalita' di  cui  all'allegato  B
della D.G.R.5328/2016, nonche'  la  realizzazione  del  programma  di
integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di  stoccaggio
rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei  dati,
da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione
della presente deliberazione" e di  "dare  atto  che  la  descrizione
degli impianti, nonche' le  modalita'  e  tempistiche  di  esecuzione
delle attivita' relative al programma  dei  lavori  da  eseguirsi  da
parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza  della  prima  proroga
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
"BRUGHERIO STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione  istruttoria"
-  Allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale   della   presente
deliberazione"; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT  chiede  la  prosecuzione  della
normale attivita' dello stoccaggio e delle attivita' di  manutenzione
degli impianti esistenti secondo il programma lavori gia' a suo tempo
approvato; 
  CONSIDERATO che la  concessione  "BRUGHERIO  STOCCAGGIO"  e'  stata
rilasciata  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi  dell'articolo  34,
comma  18,  della  legge  17   dicembre   2012,   n.   221,   rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n.  239  del
2004; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il  programma
lavori  autorizzato  e  adempiuto  agli  obblighi   derivanti   dalla
concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO", e che il programma  proposto  per
il periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attivita'
di stoccaggio senza  variazioni  al  programma  lavori  a  suo  tempo
approvato, 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo  34  del  decreto  legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la
prima proroga  decennale  della  concessione  di  stoccaggio  di  gas
naturale denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio
2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale  4  febbraio  2011,
non potra' essere  aumentata  la  capacita'  di  stoccaggio  mediante
operazioni che comportano il superamento, in condizioni  stazionarie,
della  pressione  statica  originaria  del  giacimento  (SBHPi)   che
riportata al datum (-924 m s.l.m.) e' pari a 118,9 Kg/cm2ass. 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della  concessione  e'  confermata  in  57,85  km2,  come
risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione
del 5 maggio 1999, citato nelle premesse. 
  2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo del territorio
della Citta' Metropolitana di Milano e della  Provincia  di  Monza  e
della Brianza (Regione Lombardia) ed e' compreso tra le quote -700  e
- 
  1.800 metri sul livello del mare. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il concessionario e'  tenuto  a  corrispondere  all'Agenzia  del
Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone  annuo  anticipato,
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96,  aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il Concessionario,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico
i  dati  disponibili  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi
geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del  titolo  concessorio,
nonche'  i  dati  e  le   elaborazioni   inerenti   al   monitoraggio
deformazioni del suolo finora registrati. 
  2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle  deformazioni
del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data  del
presente decreto,  dovra'  adeguare  i  sistemi  di  monitoraggio  ai
requisiti indicati nel documento "Indirizzi  e  Linee  Guida  per  il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro  nell'ambito  delle  attivita'  antropiche",  anche
tenendo conto dei risultati della sperimentazione  nella  concessione
"Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale  Luglio
2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il
Concessionario inviera' al Ministero  dello  sviluppo  economico  una
relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio  adottati.
Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello
sviluppo economico  una  relazione  relativa  ai  risultati  di  tali
monitoraggi. 
  3. Il Concessionario e' tenuto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni
disposte  dalla  Regione  Lombardia  con  deliberazione   di   Giunta
Regionale n. 3399 del 20 luglio 2020. 
  4. Il  Concessionario  e'  tenuto  a  garantire  l'efficacia  e  la
trasparenza delle attivita' di  monitoraggio  svolte,  attraverso  la
realizzazione,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, di un  sito  internet  dedicato  alla  diffusione  dei  dati
acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione ed entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
  Roma, 01.12.2020 

                     Stogit S.p.A. - Il titolare 
                         Alessandro Troiano 

 
TX21ADA8023
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.