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Decreto di proroga della concessione di stoccaggio denominata "Brugherio Stoccaggio" IL DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"; VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso I); VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11,12 e 13; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime."; VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde"; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005; CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio e' disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata; VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011; VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, "continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."; VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel quale e' stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327; VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"; VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Societa' ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", ubicata su una superficie complessiva di 57,85 km2 nella provincia di Milano nella provincia di Milano (attualmente Citta' Metropolitana di Milano e Provincia di Monza e della Brianza); VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2001 con cui il Ministero delle attivita' produttive ha confermato la concessione di stoccaggio "BRUGHERIO STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 57,85 km2, in un volume di stoccaggio compreso tra -700 e -1.800 metri sul livello del mare; VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attivita' produttive ha modificato la titolarita' della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche "STOGIT" o "Societa'" o "Concessionario"), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159); CONSIDERATO il documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito "Indirizzi e linee guida", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014; VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che "per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; PRESO ATTO del documento "Relazione finale Luglio 2019", redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV nell'ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e Stogit S.p.A. per le attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi e linee guida" per i monitoraggi della concessione "Minerbio Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; VISTA l'istanza datata 20 dicembre 2013, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 29 gennaio 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 1, anno LVIII, con la quale STOGIT ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio "BRUGHERIO STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione del normale esercizio, senza variazione del programma dei lavori gia' approvato. CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 21 luglio 2015 che la Societa' ha trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 25 settembre 2014, a completamento dell'istanza di proroga; PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Lombardia il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 15 gennaio 2015 il Concessionario ha inviato al CTR l'aggiornamento quinquennale del RdS; PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e la relativa istruttoria e' attualmente in corso; CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 3 novembre 2015 con nota n. 3793, che, relativamente all'istanza di prima proroga presentata dalla STOGIT, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla Societa' idoneo ad un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio "BRUGHERIO STOCCAGGIO"; CONSIDERATO che, con nota n. 17514 del 22/09/2014 il Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Ex Divisione VII - Stoccaggio gas naturale, cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, ha chiesto alla Regione Lombardia l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO"; PRESO ATTO che la Regione Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un Accordo per il riconoscimento di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo di Brugherio (MI-MB), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR-BG) e Settala (MI), approvato con deliberazione 9 giugno 2020, n. XI/3221, in riferimento a quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e all'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale Accordo prevede il riconoscimento delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una parte della suddetta somma, per un valore complessivo di Euro 1.660.050, sara' corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione del programma di integrazione delle reti di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della manutenzione, della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti; VISTA la Delibera Regionale n. 3399 del 20 luglio 2020, con la quale la Giunta Regionale della Regione Lombardia ha espresso l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", senza variazione del programma dei lavori gia' approvato; CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta intesa regionale, la Regione Lombardia ha tra l'altro deliberato di: "dare atto che, secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, e' previsto il riconoscimento da parte di Stogit S.p.A., per ogni singola concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, di una somma a titolo di compensazione e riequilibrio ambientale, da realizzarsi sui territori e per le finalita' di cui all'allegato B della D.G.R.5328/2016, nonche' la realizzazione del programma di integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di stoccaggio rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei dati, da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione" e di "dare atto che la descrizione degli impianti, nonche' le modalita' e tempistiche di esecuzione delle attivita' relative al programma dei lavori da eseguirsi da parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza della prima proroga della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo "BRUGHERIO STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria" - Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione"; CONSIDERATO che la Societa' STOGIT chiede la prosecuzione della normale attivita' dello stoccaggio e delle attivita' di manutenzione degli impianti esistenti secondo il programma lavori gia' a suo tempo approvato; CONSIDERATO che la concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO" e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "BRUGHERIO STOCCAGGIO", e che il programma proposto per il periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attivita' di stoccaggio senza variazioni al programma lavori a suo tempo approvato, DECRETA Articolo 1 Proroga della concessione 1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "BRUGHERIO STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026. 2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011, non potra' essere aumentata la capacita' di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento (SBHPi) che riportata al datum (-924 m s.l.m.) e' pari a 118,9 Kg/cm2ass. Articolo 2 Programma lavori 1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia' approvato. Articolo 3 Estensione della concessione 1. L'area della concessione e' confermata in 57,85 km2, come risultante dal decreto ministeriale di conferimento della concessione del 5 maggio 1999, citato nelle premesse. 2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo del territorio della Citta' Metropolitana di Milano e della Provincia di Monza e della Brianza (Regione Lombardia) ed e' compreso tra le quote -700 e - 1.800 metri sul livello del mare. Articolo 4 Canoni 1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. Articolo 5 Obblighi e prescrizioni 1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonche' i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio deformazioni del suolo finora registrati. 2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovra' adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario inviera' al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello sviluppo economico una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi. 3. Il Concessionario e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni disposte dalla Regione Lombardia con deliberazione di Giunta Regionale n. 3399 del 20 luglio 2020. 4. Il Concessionario e' tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attivita' di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. Articolo 6 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. 2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore. Roma, 01.12.2020 Stogit S.p.A. - Il titolare Alessandro Troiano TX21ADA8023