MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi
energetici e geominerari

(GU Parte Seconda n.84 del 17-7-2021)

 
Decreto  di  proroga  della  concessione  di  stoccaggio   denominata
                        "Settala Stoccaggio" 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche'  le
successive modifiche ed integrazioni, con particolare  riferimento  a
quelle introdotte dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte  dall'articolo  11  della
legge 30 luglio 1990, n. 221; 
  VISTA la legge 26 aprile 1974, n.  170,  recante  disciplina  dello
stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi,  nonche'  le
successive modifiche e integrazioni; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  VISTO  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare,  l'articolo
13  che,  definendo  norme  sul  conferimento  ed   esercizio   delle
concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1  prevede  che
"dopo quindici anni dal conferimento  il  concessionario,  quando  e'
necessario al fine di completare lo sfruttamento del  giacimento,  ha
diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito  i  programmi  di
coltivazione e di ricerca e se ha  adempiuto  a  tutti  gli  obblighi
derivanti dal decreto di concessione"; 
  VISTO il decreto  Legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  recante
"Attuazione  della  direttiva  96/82/CE  relativa  al  controllo  dei
pericoli di incidenti rilevanti  connessi  con  determinate  sostanze
pericolose" (Seveso I); 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii,  di
attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli  11,
12 e 13; 
  VISTA la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  norme  per  il
riordino del settore energetico,  ed  in  particolare  l'articolo  1,
comma 8, lettera  b),  numero  3),  che  attribuisce  allo  Stato  le
determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in  giacimento,
e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di  concessioni  di
stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono  usufruire  di  non
piu' di due proroghe  di  dieci  anni,  qualora  abbiano  eseguito  i
programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti  gli  obblighi  derivanti
dalle concessioni medesime."; 
  VISTO il decreto legislativo 21 settembre  2005,  n.  238,  recante
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che  modifica  la  direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti  connessi
con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); 
  VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  di  attuazione
dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme  in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
e sue modifiche ed integrazioni; 
  VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre  2009,  recante
"Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334, in materia di controllo dei pericoli di  incidenti  rilevanti,
agli stoccaggi sotterranei di gas naturale  in  giacimenti  o  unita'
geologiche profonde"; 
  VISTO il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  21
gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di
stoccaggio di gas naturale in  sotterraneo  e  relativo  disciplinare
tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26
agosto 2005; 
  CONSIDERATO che,  ai  sensi  del  comma  6,  dell'articolo  3,  del
succitato D.M. 21 gennaio  2011,  la  proroga  della  concessione  di
stoccaggio e' disposta  con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in  terraferma,
con la Regione interessata; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  4  febbraio  2011,   recante
"Procedure  operative  di  attuazione  del  decreto  ministeriale  21
gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio
e di controllo, ai sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul  Supplemento  Ordinario
n. 43 alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  del  18
febbraio 2011; 
  VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  di  attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; 
  VISTO il decreto legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   recante
"Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese"   e,   in
particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni
di stoccaggio di gas naturale rilasciate  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,
hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta  e
per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data
di entrata in vigore del decreto  legislativo  n.  164  del  2000  si
intendono confermate sia  l'originaria  scadenza  sia  l'applicazione
dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; 
  VISTO il comma 19 del citato  articolo  34  del  decreto  legge  18
ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione  dei
piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi
energetici, gli impianti in funzione,  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164,  "continuano  ad  essere
eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso
previste  sulla  base  dell'originario  titolo  abilitativo,  la  cui
scadenza deve intendersi a tal fine  automaticamente  prorogata  fino
all'anzidetto completamento."; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164,  recante  "Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza 
  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  attivita'
produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel quale e' stabilito,
tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza  delle  forniture
di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli  stoccaggi
di  gas  naturale  rivestono  carattere  di   interesse   strategico,
costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di  pubblica
utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327; 
  VISTO il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante
"Attuazione della direttiva  2012/18/UE  relativa  al  controllo  del
pericolo di incidenti rilevanti  connessi  con  sostanze  pericolose"
(Direttiva  Seveso  III),  che  abroga  e  sostituisce   il   decreto
legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento concernente l'organizzazione
del Ministero dello sviluppo economico"; 
  VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con  cui  il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  ha  conferito,  con
decorrenza 1° gennaio 1997 e  per  la  durata  di  anni  venti,  alla
Societa' ENI S.p.A. la concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata  "SETTALA   STOCCAGGIO",   ubicata   su   una   superficie
complessiva di 84,55 km2 nelle province di Milano e Lodi; 
  VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il  Ministero
delle attivita' produttive ha confermato la concessione di stoccaggio
"SETTALA STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata, secondo il
programma di lavoro approvato, riducendo l'area della  concessione  a
50,73 km2 (di cui 39,67 km2 nella provincia di  Milano  e  11,06  km2
nella provincia di Lodi) sulla base della nuova delimitazione  emersa
dalla precisa  individuazione  del  volume  di  stoccaggio,  come  da
istanza della  Societa'  ENI  S.p.A.,  in  un  volume  di  stoccaggio
compreso tra -700 e -1.700 metri sul livello del mare; 
  VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero
delle  attivita'  produttive  ha  modificato  la  titolarita'   della
concessione, a seguito del conferimento  del  ramo  d'azienda,  dalla
Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS  ITALIA  S.p.A.  (nel
seguito anche "STOGIT" o "Societa'"  o  "Concessionario"),  con  sede
operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013)  e  sede
legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara,  7  (C.A.P.
20097) - (Codice Fiscale 13271380159); 
  VISTA la nota del 2 luglio 2002 con la  quale  il  Ministero  delle
attivita' produttive ha autorizzato l'utilizzo del  livello  SAN  P/C
per lo stoccaggio del gas naturale; 
  VISTO  il  decreto  direttoriale  del  25  ottobre  2010   che   ha
autorizzato la STOGIT S.p.A. ad ampliare la capacita'  di  stoccaggio
della concessione "SETTALA STOCCAGGIO",  livello  SAN  P/E,  mediante
l'incremento della pressione massima di stoccaggio non  superiore  al
107% della pressione  statica  di  fondo  originaria  del  giacimento
(140,4 Kg/cm2ass a -1.158 m  s.l.m.)  ovvero  ad  una  pressione  non
superiore a 150,2 Kg/cm2ass; 
  CONSIDERATO  il  documento  "Indirizzi  e  Linee   Guida   per   il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito
"Indirizzi e linee guida", pubblicato dal  Ministero  dello  sviluppo
economico in data 24 novembre 2014; 
  VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee  Guida  sopra
citate, in occasione della riunione  svoltasi  in  data  23  dicembre
2015, ha chiarito che "per  reiniezione  si  intende  reiniezione  di
fluidi incomprimibili e che in  questa  definizione  non  rientra  la
movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; PRESO  ATTO  del
documento "Relazione finale  Luglio  2019",  redatto  dall'  Istituto
Nazionale  di  Geofisica  e  Vulcanologia  -  INGV  nell'ambito   del
Protocollo Operativo  siglato  tra  MiSE,  Regione  Emilia-Romagna  e
STOGIT S.p.A. per le attivita' di sperimentazione di  cui  al  citato
documento  "Indirizzi  e  linee  guida"  per  i   monitoraggi   della
concessione "Minerbio Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di  Minerbio,
al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione  Emilia  Romagna
in data 23 luglio 2019,  prot.  INGV  n.10918,  a  conclusione  della
sperimentazione; 
  VISTA l'istanza datata 25 novembre  2014,  pervenuta  al  Ministero
dello sviluppo economico in data 9 dicembre  2014  e  pubblicata  sul
Bollettino Ufficiale per  gli  Idrocarburi  e  le  Georisorse  (BUIG)
numero 12, anno LVIII, con la quale la STOGIT S.p.A.  ha  chiesto  al
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo  3,  comma
4, del  Decreto  ministeriale  21  gennaio  2011,  la  prima  proroga
decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine  di  scadenza  della
concessione  di  stoccaggio  "SETTALA  STOCCAGGIO",  al  fine   della
prosecuzione del normale esercizio, senza  variazione  del  programma
dei lavori gia' approvato; CONSIDERATA la documentazione  integrativa
pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in  data  3  novembre
2015 che la Societa' ha trasmesso, su richiesta del  Ministero  dello
sviluppo  economico  del   14   settembre   2015,   a   completamento
dell'istanza di proroga; PRESO ATTO che in data 22 gennaio  2010,  ai
sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e ss.mm.ii., il
Concessionario ha presentato  al  Comitato  Tecnico  Regionale  (CTR)
della Regione Lombardia  il  Rapporto  di  Sicurezza  (RdS)  entro  i
termini stabiliti dalla citata  circolare  interministeriale  del  21
ottobre 2009, e che in data 28 novembre  2014  il  Concessionario  ha
inviato al CTR l'aggiornamento quinquennale del RdS; PRESO  ATTO  che
in data 16  maggio  2016  il  Concessionario  ha  presentato  al  CTR
Lombardia un nuovo aggiornamento del Rapporto di  Sicurezza,  redatto
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26  giugno  2015,  n.
105 e che la relativa istruttoria e' attualmente in corso; 
  CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna
della Direzione Generale per  la  sicurezza  anche  ambientale  delle
attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario  per
gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 5 agosto  2016  con
nota  n.  3298,  che,  relativamente  all'istanza  di  prima  proroga
presentata dalla STOGIT  il  25.11.2014,  ha  ritenuto  il  programma
lavori proposto dalla Societa' idoneo ad un ottimale  sviluppo  della
concessione di stoccaggio "SETTALA STOCCAGGIO"; 
  CONSIDERATO che con nota n. 946 del 19 gennaio  2015  il  Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie
ed Energetiche,  UNMIG,  CIRM,  Laboratori  chimici  e  mineralogici,
stoccaggio di gas naturale e CO2, ha chiesto alla  Regione  Lombardia
l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio  della  proroga  della
concessione  "SETTALA  STOCCAGGIO";  PRESO  ATTO   che   la   Regione
Lombardia, ANCI Lombardia e STOGIT S.p.A. hanno stipulato un  Accordo
per il riconoscimento  di  misure  di  compensazione  e  riequilibrio
ambientale, in relazione al rilascio delle proroghe delle concessioni
di stoccaggio del gas in sotterraneo di  Brugherio  (MI-MB),  Ripalta
Cremasca  (CR),  Sergnano  (CR-BG)  e  Settala  (MI),  approvato  con
deliberazione 9 giugno 2020, n.  XI/3221,  in  riferimento  a  quanto
disposto all'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e  all'art.  1,
comma 7, della legge regionale n. 43/2015. Tale  Accordo  prevede  il
riconoscimento  delle  misure   di   compensazione   e   riequilibrio
ambientale, per un importo complessivo di Euro 10.400.000; una  parte
della suddetta somma, per un valore complessivo  di  Euro  1.660.050,
sara' corrisposta da STOGIT mediante la realizzazione  del  programma
di  integrazione  delle  reti  di  monitoraggio  degli  impianti   di
stoccaggio rispetto all'esistente,  comprensivo  della  manutenzione,
della strumentazione e della relativa analisi dei dati acquisiti; 
  VISTA la Delibera Regionale n. 3402 del  20  luglio  2020,  con  la
quale  la  Giunta  Regionale  della  Regione  Lombardia  ha  espresso
l'Intesa favorevole in merito all'istanza di prima proroga  decennale
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
denominata "SETTALA STOCCAGGIO", senza variazione del  programma  dei
lavori gia' approvato; 
  CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta  intesa  regionale,  la
Regione Lombardia ha tra  l'altro  deliberato  di:  "dare  atto  che,
secondo quanto stabilito dall'Accordo citato in premessa, e' previsto
il riconoscimento  da  parte  di  Stogit  S.p.A.,  per  ogni  singola
concessione di stoccaggio di gas  naturale  in  sotterraneo,  di  una
somma  a  titolo  di  compensazione  e  riequilibrio  ambientale,  da
realizzarsi sui territori e per le finalita' di  cui  all'allegato  B
della D.G.R.5328/2016, nonche'  la  realizzazione  del  programma  di
integrazione della rete di monitoraggio degli impianti di  stoccaggio
rispetto all'esistente, comprensivo della relativa analisi dei  dati,
da riconoscersi a Regione Lombardia entro 30 giorni dall'approvazione
della presente deliberazione" e di  "dare  atto  che  la  descrizione
degli impianti, nonche' le  modalita'  e  tempistiche  di  esecuzione
delle attivita' relative al programma  dei  lavori  da  eseguirsi  da
parte di Stogit S.p.A., nel periodo di vigenza  della  prima  proroga
della concessione  di  stoccaggio  di  gas  naturale  in  sotterraneo
"SETTALA STOCCAGGIO", sono riportate nella "Relazione istruttoria"  -
Allegato  A,  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione"; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT  chiede  la  prosecuzione  della
normale attivita' dello stoccaggio e delle attivita' di  manutenzione
degli impianti esistenti secondo il programma lavori gia' a suo tempo
approvato; 
  CONSIDERATO  che  la  concessione  "SETTALA  STOCCAGGIO"  e'  stata
rilasciata  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi  dell'articolo  34,
comma  18,  della  legge  17   dicembre   2012,   n.   221,   rientra
nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n.  239  del
2004; 
  CONSIDERATO che la Societa' STOGIT ha finora eseguito il  programma
lavori  autorizzato  e  adempiuto  agli  obblighi   derivanti   dalla
concessione "SETTALA STOCCAGGIO", e che il programma proposto per  il
periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attivita' di
stoccaggio  senza  variazioni  al  programma  lavori  a   suo   tempo
approvato, 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  Proroga della concessione 
  1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi
dell'art. 1,  comma  61  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  la  prima
proroga decennale della concessione di  stoccaggio  di  gas  naturale
denominata "SETTALA STOCCAGGIO",  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,
fissando il nuovo termine di scadenza al 
  31 dicembre 2026. 
  2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni  del
presente  decreto,  del  disciplinare  tipo   di   cui   al   decreto
ministeriale 21 gennaio 2011 e al  decreto  direttoriale  4  febbraio
2011. 
  3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni  di  cui  all'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011: 
  - nel livello SAN P/E non potra' essere aumentata la  capacita'  di
stoccaggio mediante operazioni  che  comportano  il  superamento,  in
condizioni stazionarie, della pressione massima autorizzata  pari  al
107% della pressione statica originaria del giacimento che  riportata
al datum (-1.158 m s.l.m.) e' pari a 140,4  Kg/cm2ass  (la  pressione
massima autorizzata e' quindi pari a  150,2  Kg/cm2ass,  riferita  al
medesimo datum); 
  - nel livello SAN P/C non potra' essere aumentata la  capacita'  di
stoccaggio mediante operazioni  che  comportano  il  superamento,  in
condizioni  stazionarie,  della  pressione  statica  originaria   del
giacimento che riportata al datum (-1.158 m s.l.m.) e' pari  a  134,1
Kg/cm2ass. 
  Articolo 2 
  Programma lavori 
  1. Il  presente  decreto  autorizza  la  prosecuzione  del  normale
esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia'
approvato. 
  Articolo 3 
  Estensione della concessione 
  1. L'area della  concessione  e'  confermata  in  50,73  km2,  come
risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del
15 ottobre 2001, citato nelle premesse. 
  2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo delle province
di Milano e Lodi (regione 
  Lombardia) ed e' compreso tra le quote  -700  e  -1.700  metri  sul
livello del mare. 
  Articolo 4 
  Canoni 
  1. Il concessionario e'  tenuto  a  corrispondere  all'Agenzia  del
Demanio, Direzione Regionale Lombardia, il canone  annuo  anticipato,
ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 625/96,  aggiornato
annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. 
  Articolo 5 
  Obblighi e prescrizioni 
  1. Il Concessionario,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero dello sviluppo economico
i  dati  disponibili  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi
geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del  titolo  concessorio,
nonche'  i  dati  e  le   elaborazioni   inerenti   al   monitoraggio
microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati. 
  2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle  deformazioni
del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data  del
presente decreto,  dovra'  adeguare  i  sistemi  di  monitoraggio  ai
requisiti indicati nel documento "Indirizzi  e  Linee  Guida  per  il
monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo  e  delle
pressioni di poro  nell'ambito  delle  attivita'  antropiche",  anche
tenendo conto dei risultati della sperimentazione  nella  concessione
"Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 
  2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa  data
il Concessionario inviera' al Ministero dello sviluppo economico  una
relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio  adottati.
Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero dello
sviluppo economico  una  relazione  relativa  ai  risultati  di  tali
monitoraggi. 
  3. Il Concessionario e' tenuto  ad  ottemperare  alle  prescrizioni
disposte  dalla  Regione  Lombardia  con  deliberazione   di   Giunta
Regionale n. 3402 del 20 luglio 2020. 
  4. Il  Concessionario  e'  tenuto  a  garantire  l'efficacia  e  la
trasparenza delle attivita' di  monitoraggio  svolte,  attraverso  la
realizzazione,  entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, di un  sito  internet  dedicato  alla  diffusione  dei  dati
acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. 
  Articolo 6 
  Pubblicazione ed entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale  per
gli Idrocarburi e le Georisorse e sul  sito  internet  del  Ministero
dello sviluppo economico. 
  2. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  giurisdizionale
al TAR competente o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine  rispettivamente  di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore. 
  Roma, 01.12.2020 

                     Stogit S.p.A. - Il titolare 
                         Alessandro Troiano 

 
TX21ADA8025
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.