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Estratto del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 55/04/2021 del 23 aprile 2021 di autorizzazione all'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (sistema BESS) di circa 100 MW nella centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta, sita nel Comune di Piegaro (PG). Decreto n. 55/04/2021 Ministero della Transizione Ecologica Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari Il Direttore Generale, VISTO il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; [...] VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica (di seguito MiTE) trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico; [...] VISTA la nota prot. n. 14942 del 1 ottobre 2019 (prot. ingresso MiSE n. 21504 del 2 ottobre 2019), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui l'Enel Produzione S.p.A. (di seguito "il Proponente") ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica - DG ISSEG) istanza di autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta, sita nel Comune di Piegaro (PG), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per un totale di massimo 200 MW (ESS); CONSIDERATO che il Proponente ha presentato contestualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica - DG CRESS) istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; [...] VISTA la nota prot. n. 7746 del 15 maggio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 10413 del 18 maggio 2020), inviata a tutte le Amministrazioni interessate, comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha modificato l'istanza originaria di cui alla nota prot. n. 14942 del 1 ottobre 2019 proponendo una modifica del progetto da autorizzare precisando contestualmente che la stessa non modifichera' la potenza termica attualmente autorizzata dell'impianto e non comportera' il superamento di alcuno dei limiti ambientali autorizzati per la centrale; CONSIDERATO che: > il nuovo progetto proposto, in sostituzione del precedente prevede, nello specifico, la realizzazione di un sistema BESS di circa 100 MW costituito da due moduli localizzati in due aree adiacenti a quella dell'unita' PF5; > le batterie sono composte da celle elettrochimiche a litio tra loro elettricamente collegate in serie ed in parallelo per formare due moduli di batterie da 50 MWe ciascuno. I moduli, a loro volta, sono elettricamente collegati tra loro ed assemblati in appositi armadi in modo tale da conseguire i valori richiesti di potenza, tensione e corrente; > questa nuova localizzazione consentira' la connessione elettrica del sistema BESS direttamente con la stazione elettrica dell'unita' PF5 esistente; > il nuovo intervento proposto di modifica della Centrale di Pietrafitta garantira' un servizio di flessibilita' nell'erogazione di energia, nonche' regolazione della rete, funzionale a rispondere con la massima tempestivita' alle esigenze della rete elettrica. > il sistema di immagazzinamento che si intende installare fornira' servizi di regolazione di frequenza e di bilanciamento, ai quali evidentemente gia' attualmente contribuisce l'unita' PF5; > verranno utilizzate le connessioni elettriche esistenti e funzionali all'impianto esistente e l'erogazione di questi servizi da parte del BESS consentira' una maggiore rispondenza per la fornitura di servizi di rete da parte del sistema elettrico nel suo complesso che ragionevolmente continuera' a fornire il suo contributo alla rete in termini di fornitura di potenza attiva; VISTA la nota prot. n. 11758 del 4 agosto 2020 con cui il Proponente ha trasmesso la nota della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica - DG CRESS), prot. n. 55016 del 15 luglio 2020, con l'allegata nota tecnica prot. MATTM/52466 dell'8 luglio 2020 predisposta dalla Div. V - Sistemi di valutazione ambientale della medesima Direzione CRESS, con cui il medesimo Dicastero ha ritenuto che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui trattasi, nel rispetto di raccomandazioni e che il progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA); [...] CONSIDERATO che, nel corso del procedimento, sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni: > nota prot. n. U.17491 del 22 ottobre 2019 con cui l'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia ha chiesto di integrare la documentazione presentata con informazioni sulla tecnologia adottata nelle singole unita' di accumulo, con particolare riguardo alle sostanze impiegate in termini di quantita' globale e distribuzione nell'area interessata e, con riferimento agli 4 impianti di protezione attiva, con la documentazione dettagliata relativa alle specifiche degli impianti; > nota ENAV\U\00154180\22-10-2019\OPS/OC/ADC/AD/OSAC con cui l'ENAV ha illustrato la procedura da effettuare per l'identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all'iter autorizzativo dell'ENAC e le modalita' di presentazione delle istanze di valutazione; > nota prot. M_D GGEN REG2019 0027506 25-10-2019 con cui la Direzione dei Lavori e del Demanio - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa, ha comunicato la non competenza sulla materia trattata evidenziando, ad ogni buon fine, che ai sensi del Codice dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, art. 333 e seg.) le autorizzazioni e/o pareri dell'autorita' militare per talune opere e attivita' sono rilasciati dai Comandi militari (Esercito, Marina e Aeronautica) competenti per territorio; > nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT (oggi MIC), acquisita al prot. MiSE n. 24332 del 5 novembre 2019, con cui sono state richieste le seguenti integrazioni progettuali (documento di valutazione archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 50/2016 e documentazione relativa agli interventi di scavo e movimenti terra); > nota prot. n. 25893-P del 4 settembre 2020 con cui il Servizio V - Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT (oggi MIC), ha comunicato che le valutazioni per il progetto sono in capo alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria rappresentando che, sebbene l'area dell'intervento non risulti sottoposta a vincolo paesaggistico (fatte salve ulteriori eventuali verifiche della competente Soprintendenza), trattandosi di opera a carattere pubblico o di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/20016, va comunque attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico; > nota prot. n. U.14494 dell'8 ottobre 2020 con cui l'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Perugia, esaminata la documentazione tecnica, ha comunicato di ritenere che l'intervento proposto configuri un aggravio del rischio incendio dell'attivita' principale e che pertanto dovra' essere prodotta dalla Societa' proponente Valutazione sulla conformita' del progetto ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011; > nota del 19 ottobre 2020 (prot. MiSE n.24141 del 22 ottobre 2020) con cui la Provincia di Perugia ha trasmesso il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto; > nota ENEL-PRO-04/11/2020-0016400 con cui il Proponente ha confermato l'invio della documentazione integrativa richiesta dal Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Perugia; > nota ENEL-PRO-07/11/2020-0016597 con cui il Proponente ha trasmesso al Servizio V - Tutela del Paesaggio della D.G. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT (oggi MIC) e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria la relazione archeologica e le informazioni richieste; > nota prot. n. 175653 del 9 novembre 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha espresso parere favorevole di compatibilita' paesaggistica con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento, subordinato al rispetto di prescrizioni; > nota n. 18083 del 30 novembre 2020 con cui il Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Perugia ha formalizzato il proprio parere favorevole alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto di prescrizioni; > nota acquisita al prot. interno n. 26180 del 10 novembre 2020 con cui la Regione Umbria - Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti, ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni, successivamente ribadite nella delibera di Intesa regionale al progetto; > nota acquisita al prot. interno n. 31270 del 28 dicembre 2020 con cui l'Ispettorato Territoriale Marche-Umbria della Direzione generale AT del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato le integrazioni/prescrizioni necessarie alla compatibilita' del progetto con le norme in materia di compatibilita' elettromagnetica; VISTA la nota prot. n. 28996 del 3 dicembre 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico: - ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; - ha fatto presente che i pareri mancanti si ritengono pertanto acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; - in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla Regione Umbria, l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 121 del 10 marzo 2021, con cui la Regione Umbria ha espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. 7/02/2002, n.7, per il rilascio dell'autorizzazione autorizzazione unica per la modifica della centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta, sita nel Comune di Piegaro (PG) mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (BESS); [...] PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica e in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); [...] CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; Decreta Art. 1 - Autorizzazione - 1. L'Enel Produzione Spa, [...], e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica "Franco Rasetti" di Pietrafitta, sita nel Comune di Piegaro (PG), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (sistema BESS) di circa 100 MW costituito da due moduli localizzati in due aree adiacenti a quella dell'unita' PF5, in conformita' al progetto presentato (istanza di modifica prot. Enel-PRO n. 7746 del 15 maggio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 10413 del 18 maggio 2020), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovra' essere inviata, a cura della Enel Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e ai Comuni interessati. Art. 2 - Programma dei lavori - 1. L'Enel Produzione Spa e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al MiTE e al MIC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Umbria nonche' al Comune di Piegaro (PG), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3. [...] 3. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate entro 48 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiTE. 5. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 6. In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a presentare relativa domanda alla DGISSEG del MiTE l'attivazione della pertinente procedura. Art. 3 - Prescrizioni - 1. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, rispettivamente formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a comunicare al MiTE - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a trasmettere al MiTE e al MIBAC e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Umbria e al Comune di Piegaro (PG), un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. [...] 5. L'Enel Produzione S.p.a.., e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni della DG CRESS del MiTE: - Sebbene le batterie siano sigillate e posizionate all'interno dei container metallici per escludere ogni possibile rischio di sversamento o di contaminazione del suolo e del sottosuolo, si raccomandano i dovuti accorgimenti di impermeabilizzazione delle aree occupate dalle nuove realizzazioni; b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria: - qualora nel corso delle attivita' di progetto si intercettassero strutture, materiali o altre preesistenze di interesse archeologico, le cose indicate nell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice Civile; in caso di violazione delle norme relative a tutela e conservazione dei Beni eventualmente rinvenuti il responsabile sara' sanzionato secondo quanto stabilito dalla Parte quarta del gia' citato D. Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.; - in caso di rinvenimenti di interesse archeologico, nessun parere e' sostitutivo di quello di questo Ufficio; le evidenze archeologiche rinvenute verranno tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ss. mm. ii.; natura e consistenza di eventuali scoperte potrebbero comportare l'imposizione di varianti al progetto in questione nonche' indagini archeologiche approfondite finalizzate alle documentazioni delle evidenze antiche e ai relativi interventi di tutela. c) Prescrizioni della Regione Umbria (Servizio Energia, Ambiente e Rifiuti): - per le nuove costruzioni dovra' essere effettuata una scelta di colori e di materiali appropriata al loro inserimento nell'ambiente e nel tessuto esistente; - dovranno essere messe a dimora idonee e sufficienti alberature di alto fusto, appartenenti alle specie autoctone con l'obiettivo di infoltire la vegetazione presente in loco inserendo una mitigazione paesaggistica, realizzata con delle fasce di vegetazione di tipo non compatto, ne' geometrico, al fine di conseguire un effetto di naturalita'. Le essenze da impiantare dovranno essere di tipo autoctono, alternate tra arboree e arbustive e disposte in modo sparso ed in senso parallelo ai nuovi manufatti, al fine d'interrompere la percezione di compattezza dei volumi e di lunghezza degli stessi; - successivamente alla messa in esercizio del sistema di accumulo, entro i primi tre mesi di esercizio la societa' e' tenuta a verificare il rispetto delle previsioni acustiche di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 447/95 o comunque la conformita' delle emissioni sonore alla zonizzazione acustica, ed a trasmetterne gli esiti anche al comune competente per territorio; - al fine di consentire la verifica ante e post-operam delle prescrizioni sopra indicate, il richiedente e' tenuto a presentare prima della realizzazione dell'opera, in sede di consegna del progetto definitivo, idonei elaborati tecnici (planimetria, relazione tecnica) nei quali siano esplicitate le modalita' e le specifiche attestanti il rispetto delle prescrizioni sopra indicate. d) Prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia: - A lavori eseguiti e prima di dare inizio all'attivita' dovra' essere presentata, ai fini dell'esercizio, a norma del combinato disposto del D.Lgs 139/2006 art. 16 come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 97/2017 e del DPR 151/2011 art.4, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attivita' (S.C.I.A). - La S.C.I.A, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 2 comma 7 del DPR 151/11, dal DM 07/08/2012 e dal DM 20/12/2012, dovra' essere corredata della documentazione prevista all'allegato II del predetto Decreto Ministeriale 07/08/12, attestante la conformita' dei lavori eseguiti. - La suddetta S.C.I.A ed i relativi allegati dovranno essere prodotti utilizzando la modulistica ministeriale, stabilita con Decreti Dirigenziali DCPST n° 200 del 31.10.2012, n°252 del 01/05/2014, n. 72 del 16.05.2018 e nota ministeriale prot. n. DCPREV/14720 del 26.11.2012 ritirabile presso gli uffici del Comando o scaricabile direttamente dal sito www.vigilfuoco.it. e) Prescrizioni dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ministero dello Sviluppo economico: - la Societa' Proponente dovra' fornire il progetto (relazione tecnica generale ed elaborati grafici) relativo alle linee elettriche, specificando i tracciati, le lunghezze, la posa e la tipologia (AT/MT/BT, aerei o interrati, cavi ad elica o conduttori nudi, multipolari o unipolari, etc.) e gli eventuali attraversamenti/avvicinamenti (incroci e parallelismi) con linee di telecomunicazioni esistenti con le quali possano determinare stati interferenziali. - Qualora le linee elettriche (nuove o da modificare) siano MT/BT dovra' essere prodotta la documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta in competenza a questo Ministero, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 259/2003; salvo il caso in cui siano impiegati cavi cordati ad elica per i 2 quali dovranno essere prodotte Istanza, Dichiarazione e Attestazione di Conformita', redatte ai sensi dell'art. 95, comma 2-bis, del D.Lgs. 259/2003 come da "format" stabilito nella riunione del giugno 2013 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il gestore di rete Enel Distribuzione SpA e l'associazione Federutility. - Qualora le linee elettriche (nuove o da modificare) siano AT dovra' essere prodotta la documentazione utile ai fini del rilascio del Nulla Osta in competenza a questo Ministero, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 259/2003, anche sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi alla costruzione ed esercizio relativi agli elettrodotti di 3° classe" (circ. Min. 70820 del 04/10/2007). [...] Art. 4 - Esercizio ai fini ambientali - 1. L'esercizio dell'impianto, cosi' come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa. Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi - 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.mise.gov.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). Enel Produzione - Il responsabile del Power Plant Center Paolo Tartaglia TX21ADA8194