A2A GENCOGAS S.P.A.

(GU Parte Seconda n.86 del 22-7-2021)

 
        Valutazione impatto ambientale - Provvedimento finale 
 

  La societa' A2A  gencogas  S.p.A.,  con  sede  in  Corso  di  Porta
Vittoria 4, 20122 Milano,  rende  noto  che  in  data  24/04/2021  il
Ministero  della  Transizione  Ecologica  ha  emesso  il  decreto  n.
55/03/2021  di  autorizzazione,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del
Decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.  7  e  ss.mm.ii,  modifica  della
centrale termoelettrica di Chivasso (TO), mediante l'installazione di
un sistema di accumulo elettrochimico di  energia  (BESS)  di  taglia
pari a 20 MW/MWh c.ca, come specificato ed in conformita' al progetto
presentato nell'istanza prot. n. 45/2020/GM/it  del  29  luglio  2020
(prot. ingresso MiSE n. 17137 del 31 luglio  2020),  e  nel  rispetto
vincolante  delle   prescrizioni   e   condizioni   formulate   dalle
Amministrazioni interessate nel corso del  procedimento  e  riportate
nel decreto stesso. Si  riporta  di  seguito  l'estratto  del  citato
decreto   n.55/03/2021:   Ministero   della   Transizione   Ecologica
Dipartimento  per   l'Energia   e   il   Clima   Direzione   Generale
Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari 
  IL DIRETTORE GENERALE: VISTO il Decreto-legge 7 febbraio  2002,  n.
7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del  sistema
elettrico nazionale,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  9
aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; 
  VISTI il Decreto-legge 18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e  ss.mm.ii,  ...  -
omissis -; 
  VISTO il Decreto-legge 29  agosto  2003,  n.  239,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ...  -
omissis -; 
  VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis -; 
  VISTI il Decreto Interministeriale del  18  settembre  2006,  cosi'
come modificato con successivo Decreto del  9  novembre  2016,  e  la
Circolare   ministeriale   del   4   maggio   2007   concernenti   la
regolamentazione del contributo dovuto per le  attivita'  istruttorie
del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma  110,  della
Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii); 
  VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  ss.mm.ii.,  -
omissis; 
  VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, ... - omissis -; 
  VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ... - omissis -; 
  VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ... - omissis -; 
  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  ss.mm.ii,  -
omissis; 
  VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  ss.mm.ii,
omissis -; 
  VISTA la nota prot. n. 45/2020/GM/it  del  29  luglio  2020  (prot.
ingresso MiSE  n.  17137  del  31  luglio  2020),  comprensiva  della
relativa documentazione tecnica,  con  cui  la  A2A  Gencogas  S.p.A.
(Proponente) ha presentato  al  Ministero  dello  Sviluppo  economico
istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica
di Chivasso (TO), mediante l'installazione di un sistema di  accumulo
elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari a circa 20 MW/MWh; 
  CONSIDERATO  che  la  centrale  termoelettrica  di   Chivasso,   di
proprieta' della A2A Gencogas S.p.A., sita nel territorio del  Comune
di Chivasso (TO) e situata tra la sponda  sinistra  del  fiume  Po  e
l'imbocco del Canale Cavour, occupa una superficie di  150.000  metri
quadri c.ca ed e' attualmente costituita  da  n.  2  gruppi  a  ciclo
combinato alimentato a gas  naturale  aventi  una  potenza  elettrica
lorda complessiva di 1.177 MWe.; 
  CONSIDERATO che il progetto di modifica proposto  per  il  sito  di
Chivasso consiste nell'installazione di un  sistema  di  accumulo  di
energia per la fornitura del servizio di  Fast  Reserve  e  di  altri
servizi di rete in grado di aumentare la flessibilita' e la capacita'
di  adattamento  e  risposta   della   stessa   alle   sollecitazioni
provenienti da un sistema di generazione sempre  piu'  distribuito  e
caratterizzato  da  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  non
programmabili; 
  CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto di modifica  proposto
prevede l'installazione all'interno dell'area di: fino a 14 container
40' contenenti i rack batterie (ESS) o  in  numero  proporzionalmente
maggiore qualora il fornitore del sistema  utilizzasse  container  di
lunghezza inferiore; 
  fino a 2 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; 
  fino  a  2  cabinati  prefabbricati  ovvero   realizzato   mediante
pannellatura  fonoassorbente,  in  cui  sono  installati   i   quadri
elettrici MT, BT, i quadri di automazione e protezione; 
  il/i trasformatore/i elevatori BT/MT, il trasformatore dei  servizi
ausiliari  MT/BT  e  il/i  sistema/i  di  conversione  (PCS  -  Power
Conversion Unit) saranno  installati  all'interno  di  container  e/o
cabinati e/o piccoli prefabbricati,  in  accordo  agli  standard  del
fornitore selezionato. 
  VISTA la nota prot. n. 43/2020/GM/it del 29 luglio  2020,  allegata
all'istanza  autorizzativa,  con  cui  la  A2A  Gencogas  S.p.A.   ha
comunicato il valore complessivo delle attivita' da eseguire ai  fini
del versamento del contributo di cui al combinato disposto  dell'art.
1, comma 110, della Legge 23 agosto  2004,  n.  239,  e  ss.mm.ii.  e
Decreto Interministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come  modificato
con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche'  della  Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007, ed ha allegato la relativa  quietanza
di pagamento dell'importo dovuto; 
  VISTA la nota prot. n. 2020-AGG-00289 del 17 luglio 2020 con cui il
Proponente  ha   presentato   istanza   di   valutazione   ambientale
preliminare ai sensi e per gli effetti  dell'art.  6,  comma  9,  del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  ss.mm.ii.  al  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare; 
  VISTA la nota prot. n. 67396 del 1 settembre 2020 (prot. MiSE 19121
del 1 settembre 2020) con cui  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della
tutela del Territorio del Mare ha comunicato la non sussistenza,  sia
in fase di realizzazione che di esercizio delle opere in oggetto,  di
potenziali impatti ambientali significativi e  negativi,  difformi  o
aggiuntivi, rispetto a quanto gia' valutato in sede delle  precedenti
procedure  di  valutazione  ambientali  svolte,   e   in   corso   di
svolgimento, sulla centrale in oggetto  e,  di  conseguenza,  la  non
necessita' di avvio di ulteriori procedimenti  valutativi  in  merito
alla stessa, a  patto  di  sottoporre  all'amministrazione  eventuali
modifiche nella configurazione del progetto, derivanti  della  scelta
del fornitore delle unita' da installare; 
  CONSIDERATO che,  con  la  medesima  nota  prot.  n.  67396  del  1
settembre  2020,  il  Ministero  dell'Ambiente  e  della  tutela  del
Territorio del Mare  ha  fatto  tuttavia  presente  che  l'intervento
esaminato,  pur  ricadendo  esternamente  al   sito   ZSCZPSIT1110018
"Confluenza Po- Orco-Malone" appartenente alla Rete Natura  2000,  si
trova ad una distanza da esso inferiore ad 1 km,  e'  necessaria  una
interlocuzione con l'Autorita' Competente  per  considerazioni  circa
l'eventuale  necessita'  di  una  Valutazione  di  Incidenza  per  il
rispetto degli obiettivi di conservazione del sito; 
  VISTA la nota prot. n. 20863 del  21  settembre  2020  con  cui  il
Ministero  dello  sviluppo   economico   ha   avviato   il   relativo
procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e  per  gli  effetti  del
combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii.  alla
modifica della  Centrale  termoelettrica  di  Chivasso  (TO)  di  cui
all'istanza prot. n. 45/2020/GM/it  del  29  luglio  2020  della  A2A
Gencogas S.p.A.; 
  CONSIDERATO che, con la medesima la nota  prot.  n.  20863  del  21
settembre 2020, il Ministero dello  Sviluppo  economico  ha  altresi'
indetto la Conferenza di servizi semplificata di cui all'art.  14-bis
della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e,  contestualmente,
ha disposto la sospensione del procedimento autorizzativo  in  attesa
che il Proponente portasse a termine quanto prescritto dal  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del  Territorio  del  Mare  in  tema  di
Valutazione di  Incidenza  specificando  altresi'  che,  in  esito  a
suddetta verifica, e, se necessario, al  completamento  dell'iter  di
valutazione di incidenza, l'autorita' procedente avrebbe provveduto a
comunicare  il  riavvio  del  procedimento  e  i   termini   per   la
trasmissione dei pareri; 
  CONSIDERATO che, in data 29 settembre 2020, con nota prot. n.  2697
trasmessa all'Amministrazione procedente dal proponente  in  data  30
settembre 2020,  l'Ente  di  gestione  delle  aree  protette  del  Po
torinese, ha rappresentato che, considerata la tipologia e  l'entita'
dell'intervento, si ritengono esaustivi gli elementi di inquadramento
ambientale inviati  e  si  rileva  che  non  sussistono  interferenze
potenziali con le vicine aree oggetto di tutela, sia in corso d'opera
che  a  seguito  dell'intervento  prospettato,  e  che  si   dispone,
pertanto, che l'intervento proposto non deve  essere  assoggettato  a
Valutazione di Incidenza, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  43
della L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che, alla luce  dell'acquisizione  dell'esito  positivo
della valutazione  ambientale  e  della  conclusione  dei  successivi
approfondimenti effettuati dal Proponente presso l'Ente  di  gestione
delle aree protette del Po torinese, con nota prot. n. 24984  del  30
ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo  economico  ha  disposto  il
riavvio del procedimento  autorizzativo,  specificando  che  esso  si
sarebbe svolto secondo le disposizioni di  cui  all'art.14-bis  della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede  la  forma  semplificata  e
l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalita' asincrona; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati  acquisiti  i
seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni: 
  dichiarazione  di  non  interferenza   con   attivita'   minerarie,
acquisita al prot. MiSE n. 17545 del 4 agosto 2020,  predisposta  dal
Proponente secondo la procedura prevista dall'Autorita' Mineraria, ai
sensi dell'art. 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  e
valevole come nulla osta della stessa Autorita' mineraria; 
  nota prot. n. 2020-AGG-000331-P del 3 settembre 2020,  con  cui  il
proponente  ha  trasmesso  la  dichiarazione  di   insussistenza   di
interesse aeronautico; 
  nota MIBACT_DG_ABAP_SERV V_28/09/2020_0027973-P con cui il Servizio
V della  DG  Archeologia,  Belle  Arti  e  Paesaggio  del  MIBACT  ha
comunicato l'ufficio competente all'espressione del parere; 
  nota prot. n. 32952/RU del 24 novembre 2020 con cui l'Ufficio delle
Dogane  di  Torino  ha  espresso  parere  favorevole  alle  modifiche
dell'officina elettrica. in argomento, precisando di avere competenza
per gli aspetti fiscali relativi alla produzione  ed  al  consumo  di
energia elettrica e che, prima dell'avvio dell'attivita' nella  nuova
configurazione, la Societa' dovra' pertanto presentare idonea istanza
modificativa  di  officina  elettrica  e  rilascio  di   licenza   di
esercizio; 
  nota   MIBACT_MIBACT_SABAP-TO_26/11/2020_0018358-P   con   cui   la
Soprintendenza Archeologia Belle  Arti  e  Paesaggio  per  la  Citta'
metropolitana di Torino ha comunicato il  proprio  parere  favorevole
alla   realizzazione   dell'opera   subordinato   al   rispetto    di
prescrizioni; 
  nota prot. n. 156418 del 22  dicembre  2020  con  cui  la  Div.  IV
dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del  Ministero
dello Sviluppo economico, in esito al ricevimento delle  integrazioni
richieste e a valle della "dichiarazione di impegno"  rilasciata  dal
soggetto Proponente, ha comunicato il proprio nulla osta nel rispetto
di prescrizioni; 
  VISTA la nota prot. n.  3044  del  2  febbraio  2021,  con  cui  il
Ministero dello Sviluppo economico: 
  ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; 
  ha fatto presente che  i  pareri  mancanti  si  ritengono  pertanto
acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7  agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
  in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai  sensi  e
per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 alla  Regione
Piemonte,   l'adozione   dell'intesa    regionale    da    esprimersi
inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); 
  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.)  n.  12-2937
resa nell'adunanza del 5 marzo 2021, con cui la Regione  Piemonte  ha
espresso l'intesa, ai sensi e per gli  effetti  del  Decreto-Legge  7
febbraio 2002 e ss.mm.ii., ai fini del  rilascio  dell'autorizzazione
unica, prevista dalle stesse disposizioni,  inerente  all'istanza  di
cui alla premessa, presentata da A2A Gencogas  S.p.A.  ed  avente  ad
oggetto l'installazione di un sistema di accumulo  elettrochimico  di
potenza pari a circa 20  MW  presso  la  centrale  termoelettrica  di
Chivasso (TO); 
  VISTA la nota del 23 marzo 2021 (prot. ingresso MiSE n 9133 del  24
marzo 2021) con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi  e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre  2000,  n.
445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti  pantouflage  ai
fini 5 dell'applicazione dell'art. 53, comma  16-ter  del  D.lgs.  30
marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver concluso (e che non
concludera' in futuro) contratti di lavoro  subordinato  o  autonomo,
ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a ex dipendenti  pubblici
che hanno esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  nei  propri
confronti  in  relazione  allo  specifico  procedimento   riguardante
l'installazione  di  un  impianto  di  generazione,  purificazione  e
distribuzione di idrogeno nella  centrale  di  Brindisi  Sud  per  il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro [...]"; 
  CONSIDERATO che,  ai  fini  dell'acquisizione  della  comunicazione
antimafia: 
  in data 21 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo  economico  ha
inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei
soggetti interessati, ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193; 
  ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis,  del  Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso  il  termine
di cui al comma  4  del  medesimo  art.  88,  e'  comunque  possibile
procedere anche in  assenza  della  comunicazione  antimafia,  previa
acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del  medesimo
Decreto legislativo; 
  PRESO ATTO che l'istanza di  modifica  e'  finalizzata  a  ottenere
l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7 e ss.mm.ii. e  che  l'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a
realizzare l'intervento, in conformita' al progetto  approvato  dalla
Conferenza  di  servizi,  come  modificato  in   ottemperanza   delle
conseguenti prescrizioni, fermo restando  le  successive  valutazioni
del  Ministero  della  transizione  ecologica  in   particolare   gli
adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; 
  CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art. 1 - Autorizzazione 
  1. La A2A Gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta  Vittoria  4,
20122 Milano (MI), codice  fiscale  e  partita  iva  01995170691,  e'
autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7  febbraio
2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di
Chivasso (TO), mediante l'installazione di  un  sistema  di  accumulo
elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari  a  20  MW/MWh  c.ca,
come  specificato  ed   in   conformita'   al   progetto   presentato
nell'istanza  prot.  n.  45/2020/GM/it  del  29  luglio  2020  (prot.
ingresso MiSE n. 17137 del 31 luglio 2020), e nel rispetto vincolante
delle  prescrizioni  e  condizioni  formulate  dalle  Amministrazioni
interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art.
3. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere
recepite le  prescrizioni  e  le  condizioni  di  cui  al  successivo
articolo 3, dovra' essere trasmessa, prima della messa  in  esercizio
dell'impianto,  dalla   A2A   Gencogas   S.p.a.   all'Amministrazione
autorizzante, alla Regione e al Comune interessati. 
  Art. 2 - Programma dei lavori 
  1.  La  A2A  Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a   inviare   preventiva
comunicazione della data di  avvio  dei  lavori  al  Ministero  della
transizione  ecologica,   al   Ministero   della   cultura   e   alla
Soprintendenza    territorialmente    competente,    al     Ministero
dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero  della  Difesa,
al  Comando  provinciale  dei  Vigili  del   Fuoco   territorialmente
competente, alla Regione Piemonte  nonche'  al  Comune  di  Chivasso,
evidenziando lo stato d'ottemperanza alle  prescrizioni,  di  cui  al
successivo art. 3. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa
anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti  eventualmente  interessati
alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui  al  successivo
art. 3. 3. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a realizzare le attivita'
autorizzate entro 18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al  comma
1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini  di  cui
al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure  AIA,  la
A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a formalizzare  apposita  richiesta  di
proroga alla Direzione per  le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e  geominerari  del  Ministero  della  transizione
ecologica. 1. La realizzazione  degli  interventi  deve  avvenire  in
conformita'  al  progetto  approvato,  quale  risultante  dagli  atti
istruttori, dagli esiti della Conferenza di  servizi  semplificata  e
dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni  interessate.  2.
In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato  diverse  da
quelle necessarie  per  il  recepimento  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 3, anche in corso d'opera, la  A2A  Gencogas  S.p.a.  e'
tenuta  a  presentare  relativa  domanda  alla   Direzione   per   le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del Ministero della transizione ecologica. 
  Art. 3 - Prescrizioni 
  1. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta al rispetto delle  prescrizioni
di  cui  ai  successivi  commi,   formulate   dalle   Amministrazioni
interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono
tenute alla verifica  del  loro  esatto  adempimento  provvedendo  ai
controlli del caso. Restano  comunque  ferme  tutte  le  prescrizioni
dettate  da  Amministrazioni,  Enti  e   soggetti   competenti   alle
rispettive verifiche di  ottemperanza  e  derivanti  da  nulla  osta,
pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso  del
procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La
A2A Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a  comunicare  al  Ministero  della
transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la
sicurezza  dei  sistemi  energetici  e  geominerari:  a)   l'avvenuto
deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le
operazioni autorizzate con  il  presente  provvedimento,  presso  gli
uffici comunali competenti in materia di edilizia; b)  il  nominativo
del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme  vigenti,
della conformita' delle opere al progetto definitivo  presentato;  c)
la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini di
cui al comma 2, dalla data di inizio  lavori  sino  alla  conclusione
delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni,  la  A2A
Gencogas  S.p.a.  e'  tenuta  a  trasmettere   al   Ministero   della
transizione  ecologica,   al   Ministero   della   Cultura   e   alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e  paesaggio  territorialmente
competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute,  al
Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili  del  Fuoco
territorialmente competente,  nonche'  alla  Regione  Piemonte  e  al
Comune di Chivasso, un rapporto concernente lo stato  dell'intervento
realizzato e l'ottemperanza alle  prescrizioni  di  cui  al  presente
articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale
con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4.  La  A2A  Gencogas  S.p.a.  e'
tenuta altresi' a trasmettere il rapporto di cui al comma 3  anche  a
tutte le Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  dalla
verifica d'ottemperanza. 5. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta  inoltre
al  rispetto  delle  seguenti  prescrizioni/condizioni  previste   da
enti/societa'/amministrazioni    intervenuti     nel     procedimento
autorizzativo, che si ritengono vincolanti  per  la  validita'  della
presente autorizzazione: a) Prescrizioni contenute nella  nota  prot.
n. 67396 del 1 settembre 2020 - Direzione generale  per  la  crescita
sostenibile e la qualita' dello sviluppo - Ministero dell'Ambiente  e
della Tutela del Territorio e del Mare:  Considerato  infine  che  la
Societa' proponente si e' riservata  di  adottare  la  configurazione
finale del sistema  BESS  -  in  termini  di  numero  di  sistemi  di
conversione, di numero di moduli batteria e di containers impiegati -
solo  a  seguito  della  scelta  del  fornitore,  resta  inteso   che
configurazioni diverse da quella oggetto del presente esame  dovranno
essere sottoposte alla Scrivente per eventuali  determinazioni  sugli
aspetti di competenza. b) Prescrizioni contenute nella nota prot.  n.
32952/ru del 24 novembre 2020 - DT II  -  Liguria  Piemonte  e  Valle
d'Aosta - Ufficio delle  Dogane  di  Torino  -  Sezione  antifrode  e
controlli - Agenzia delle Dogane e  dei  Monopoli.  Prima  dell'avvio
dell'attivita'  nella  nuova  configurazione,  la   Societa'   dovra'
pertanto   presentare   allo   scrivente   Ufficio   idonea   istanza
modificativa  di  officina  elettrica  e  rilascio  di   licenza   di
esercizio.  c)   Prescrizioni   contenute   nella   nota   prot.   n.
MIBACT_MIBACT_SABAP    TO_26/11/2020_0018358-P    -    Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  la  Citta'  metropolitana  di
Torino -  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attivita'  culturali  (oggi
Ministero della cultura). Si richiama comunque  la  Direzione  Lavori
allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004
e s.m.i. in merito alle eventuali  scoperte  fortuite  (con  sanzioni
agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma
b  del  D.Lgs.  42/2004  e  s.m.i.)  con  particolare  riguardo  alla
tempestiva  comunicazione  a  questo  ufficio  e   alla   contestuale
sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al  fine
di consentire le verifiche tecniche di legge. Si  chiede  di  mettere
debitamente al corrente il professionista che  seguira'  i  lavori  e
tutti i soggetti coinvolti del  contenuto  del  presente  parere.  d)
Prescrizioni contenute nella nota prot. n.  156418  del  22  dicembre
2020 - Div. IV Ispettorato Territoriale Piemonte e  Valle  d'Aosta  -
Ministero dello Sviluppo economico. 1) la posa  delle  condutture  di
energia  elettrica  dovra'  essere  eseguita  in  conformita'  e  nel
rispetto del progetto prodotto; 2) nella  posa  delle  condutture  di
energia elettrica in progetto dovranno essere osservate  le  norme  e
prescrizioni riportate nella dichiarazione di  impegno;  Il  presente
nulla  osta  viene  concesso  in  dipendenza  della  copia   conforme
dell'Atto di Sottomissione prodotto dalla societa' A2A  Gencogas  Spa
in  data  14/12/2020,  registrato   presso   l'Ufficio   Territoriale
dell'Agenzia delle Entrate di Magenta - Direzione  Provinciale  I  di
Milano  -  in  data  30.11.2020  al  n.  3005  serie  3  senza  alcun
pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i  diritti
che derivano allo  scrivente  Ministero  dal  R.D.  n°  1775  dell'11
dicembre 1933 e dal D.L.vo del 01.08.2003 n. 259. Allo scopo di poter
eseguire i previsti controlli la societa'  A2A  Gencogas  Spa  dovra'
segnalare a questo ufficio, in tempo  utile,  mediante  comunicazione
formale a mezzo PEC o mail l'inizio e la fine dei lavori inerenti  la
posa delle condutture di energia elettrica in  oggetto,  indicando  i
riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato  e
il nominativo  di  un  proprio  referente.  L'invio  differito  o  la
mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica
l'effettuazione di scavi a campione ed a  totale  carico  di  codesta
societa'; resta inteso che qualora  si  riscontrassero  irregolarita'
questo Ufficio  applichera'  le  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente.  In  fase  esecutiva  societa'  A2A  Gencogas   Spa   dovra'
necessariamente  contattare  il  gestore  della  rete   pubblica   di
comunicazione elettronica interferita per l'osservanza degli obblighi
in  merito  all'adozione  di  tutte  le  misure   atte   ad   evitare
danneggiamenti agli impianti della  rete  pubblica  di  comunicazione
elettronica della medesima societa' e  verificare  congiuntamente  il
rispetto delle norme vigenti in materia  di  coesistenza  tra  i  due
impianti. Ad ultimazione lavori e' fatto obbligo  alla  societa'  A2A
Gencogas Spa di produrre all'Ufficio scrivente  la  dichiarazione  di
conformita' inerente il rispetto del progetto prodotto e delle  norme
osservate per la regolarizzazione delle eventuali interferenze  sopra
citate. In tale circostanza, allo scopo di definire  le  preesistenze
tra gli impianti, codesta societa' dovra' necessariamente  fornire  a
questo Ufficio apposita documentazione,  in  cui  sono  riportate  le
stesse interferenze. Si rammenta quanto prescritto al comma 9 art. 95
D.L.vo n. 259/03,  che  qualora,  a  causa  di  impianti  di  energia
elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti,
si abbia turbamento del servizio  di  comunicazione  elettronica,  il
Ministero promuove, sentite le  predette  autorita',  lo  spostamento
degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi,
a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque
e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933.
Le relative spese sono a carico  di  chi  le  rende  necessarie.  Dal
progetto presentato si rileva la presenza di condutture elettriche di
classe "0". In merito si informa che nel caso in cui tali  condutture
dovessero costituire una rete di  comunicazione  elettronica  ad  uso
privato, di cui agli articoli 99 e 104 del  D.Lgs.  n.  259/2003  (ad
esempio  reti  di  telesorveglianza,   telecontrollo,   monitoraggio,
altro), Codesto  Comune  dovra'  conseguire  apposita  autorizzazione
Generale presso il Ministero dello  Sviluppo  Economico  -  Direzione
Generale  per  i  Servizi   di   Comunicazione   Elettronica   e   di
Radiodiffusione e Postali - Divisione II - Viale America 201 -  00144
ROMA con le modalita' prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107
stesso Decreto. Cio' non e' previsto nel caso in cui la predetta rete
di comunicazione elettronica ad uso privato ricada in quanto disposto
dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 comma  2  lettera  a)  (reti  di
comunicazione elettronica ad  uso  privato  sul  proprio  fondo).  Si
allega, al presente Nulla Osta, la relativa nota spese per  Attivita'
Istruttoria Rilascio Nulla Osta ai sensi del D.M. 15  febbraio  2006.
6. Gli esiti finali  degli  eventuali  controlli  e  di  ottemperanza
dovranno essere  comunicati  anche  al  Ministero  della  transizione
ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e  la  sicurezza
dei sistemi energetici e geominerari. 
  Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali 
  1.  L'esercizio  dell'impianto  ai  fini  ambientali,  cosi'   come
modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato
da un autonomo provvedimento di Autorizzazione  Integrata  Ambientale
(A.I.A.),  nei  termini  previsti  dalla  normativa  in   materia   e
richiamati in premessa. 
  Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi 
  1. La Societa' autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento   del   decreto   di
autorizzazione.  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito
Internet    del     Ministero     della     Transizione     ecologica
(http://www.minambiente.it). 3. Avverso il presente provvedimento  e'
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione  di  Roma,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23  luglio  2009,
n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo
dello Stato nel termine, rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

           A2A Gencogas S.p.A. - L'amministratore delegato 
                         Giuseppe Monteforte 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.