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Valutazione impatto ambientale - Provvedimento finale La societa' A2A gencogas S.p.A., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, rende noto che in data 24/04/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il decreto n. 55/03/2021 di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, modifica della centrale termoelettrica di Chivasso (TO), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari a 20 MW/MWh c.ca, come specificato ed in conformita' al progetto presentato nell'istanza prot. n. 45/2020/GM/it del 29 luglio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 17137 del 31 luglio 2020), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate nel decreto stesso. Si riporta di seguito l'estratto del citato decreto n.55/03/2021: Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari IL DIRETTORE GENERALE: VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attivita' istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., - omissis; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ... - omissis -; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, omissis -; VISTA la nota prot. n. 45/2020/GM/it del 29 luglio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 17137 del 31 luglio 2020), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la A2A Gencogas S.p.A. (Proponente) ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Chivasso (TO), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari a circa 20 MW/MWh; CONSIDERATO che la centrale termoelettrica di Chivasso, di proprieta' della A2A Gencogas S.p.A., sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e situata tra la sponda sinistra del fiume Po e l'imbocco del Canale Cavour, occupa una superficie di 150.000 metri quadri c.ca ed e' attualmente costituita da n. 2 gruppi a ciclo combinato alimentato a gas naturale aventi una potenza elettrica lorda complessiva di 1.177 MWe.; CONSIDERATO che il progetto di modifica proposto per il sito di Chivasso consiste nell'installazione di un sistema di accumulo di energia per la fornitura del servizio di Fast Reserve e di altri servizi di rete in grado di aumentare la flessibilita' e la capacita' di adattamento e risposta della stessa alle sollecitazioni provenienti da un sistema di generazione sempre piu' distribuito e caratterizzato da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili; CONSIDERATO che, nello specifico, il progetto di modifica proposto prevede l'installazione all'interno dell'area di: fino a 14 container 40' contenenti i rack batterie (ESS) o in numero proporzionalmente maggiore qualora il fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; fino a 2 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; fino a 2 cabinati prefabbricati ovvero realizzato mediante pannellatura fonoassorbente, in cui sono installati i quadri elettrici MT, BT, i quadri di automazione e protezione; il/i trasformatore/i elevatori BT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari MT/BT e il/i sistema/i di conversione (PCS - Power Conversion Unit) saranno installati all'interno di container e/o cabinati e/o piccoli prefabbricati, in accordo agli standard del fornitore selezionato. VISTA la nota prot. n. 43/2020/GM/it del 29 luglio 2020, allegata all'istanza autorizzativa, con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attivita' da eseguire ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, ed ha allegato la relativa quietanza di pagamento dell'importo dovuto; VISTA la nota prot. n. 2020-AGG-00289 del 17 luglio 2020 con cui il Proponente ha presentato istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare; VISTA la nota prot. n. 67396 del 1 settembre 2020 (prot. MiSE 19121 del 1 settembre 2020) con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare ha comunicato la non sussistenza, sia in fase di realizzazione che di esercizio delle opere in oggetto, di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, difformi o aggiuntivi, rispetto a quanto gia' valutato in sede delle precedenti procedure di valutazione ambientali svolte, e in corso di svolgimento, sulla centrale in oggetto e, di conseguenza, la non necessita' di avvio di ulteriori procedimenti valutativi in merito alla stessa, a patto di sottoporre all'amministrazione eventuali modifiche nella configurazione del progetto, derivanti della scelta del fornitore delle unita' da installare; CONSIDERATO che, con la medesima nota prot. n. 67396 del 1 settembre 2020, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare ha fatto tuttavia presente che l'intervento esaminato, pur ricadendo esternamente al sito ZSCZPSIT1110018 "Confluenza Po- Orco-Malone" appartenente alla Rete Natura 2000, si trova ad una distanza da esso inferiore ad 1 km, e' necessaria una interlocuzione con l'Autorita' Competente per considerazioni circa l'eventuale necessita' di una Valutazione di Incidenza per il rispetto degli obiettivi di conservazione del sito; VISTA la nota prot. n. 20863 del 21 settembre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di Chivasso (TO) di cui all'istanza prot. n. 45/2020/GM/it del 29 luglio 2020 della A2A Gencogas S.p.A.; CONSIDERATO che, con la medesima la nota prot. n. 20863 del 21 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha altresi' indetto la Conferenza di servizi semplificata di cui all'art. 14-bis della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e, contestualmente, ha disposto la sospensione del procedimento autorizzativo in attesa che il Proponente portasse a termine quanto prescritto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare in tema di Valutazione di Incidenza specificando altresi' che, in esito a suddetta verifica, e, se necessario, al completamento dell'iter di valutazione di incidenza, l'autorita' procedente avrebbe provveduto a comunicare il riavvio del procedimento e i termini per la trasmissione dei pareri; CONSIDERATO che, in data 29 settembre 2020, con nota prot. n. 2697 trasmessa all'Amministrazione procedente dal proponente in data 30 settembre 2020, l'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, ha rappresentato che, considerata la tipologia e l'entita' dell'intervento, si ritengono esaustivi gli elementi di inquadramento ambientale inviati e si rileva che non sussistono interferenze potenziali con le vicine aree oggetto di tutela, sia in corso d'opera che a seguito dell'intervento prospettato, e che si dispone, pertanto, che l'intervento proposto non deve essere assoggettato a Valutazione di Incidenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. n. 19/2009 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che, alla luce dell'acquisizione dell'esito positivo della valutazione ambientale e della conclusione dei successivi approfondimenti effettuati dal Proponente presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po torinese, con nota prot. n. 24984 del 30 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il riavvio del procedimento autorizzativo, specificando che esso si sarebbe svolto secondo le disposizioni di cui all'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalita' asincrona; CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni: dichiarazione di non interferenza con attivita' minerarie, acquisita al prot. MiSE n. 17545 del 4 agosto 2020, predisposta dal Proponente secondo la procedura prevista dall'Autorita' Mineraria, ai sensi dell'art. 120 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e valevole come nulla osta della stessa Autorita' mineraria; nota prot. n. 2020-AGG-000331-P del 3 settembre 2020, con cui il proponente ha trasmesso la dichiarazione di insussistenza di interesse aeronautico; nota MIBACT_DG_ABAP_SERV V_28/09/2020_0027973-P con cui il Servizio V della DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha comunicato l'ufficio competente all'espressione del parere; nota prot. n. 32952/RU del 24 novembre 2020 con cui l'Ufficio delle Dogane di Torino ha espresso parere favorevole alle modifiche dell'officina elettrica. in argomento, precisando di avere competenza per gli aspetti fiscali relativi alla produzione ed al consumo di energia elettrica e che, prima dell'avvio dell'attivita' nella nuova configurazione, la Societa' dovra' pertanto presentare idonea istanza modificativa di officina elettrica e rilascio di licenza di esercizio; nota MIBACT_MIBACT_SABAP-TO_26/11/2020_0018358-P con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' metropolitana di Torino ha comunicato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'opera subordinato al rispetto di prescrizioni; nota prot. n. 156418 del 22 dicembre 2020 con cui la Div. IV dell'Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta del Ministero dello Sviluppo economico, in esito al ricevimento delle integrazioni richieste e a valle della "dichiarazione di impegno" rilasciata dal soggetto Proponente, ha comunicato il proprio nulla osta nel rispetto di prescrizioni; VISTA la nota prot. n. 3044 del 2 febbraio 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo economico: ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; ha fatto presente che i pareri mancanti si ritengono pertanto acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 alla Regione Piemonte, l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 12-2937 resa nell'adunanza del 5 marzo 2021, con cui la Regione Piemonte ha espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata da A2A Gencogas S.p.A. ed avente ad oggetto l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a circa 20 MW presso la centrale termoelettrica di Chivasso (TO); VISTA la nota del 23 marzo 2021 (prot. ingresso MiSE n 9133 del 24 marzo 2021) con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti pantouflage ai fini 5 dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver concluso (e che non concludera' in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'installazione di un impianto di generazione, purificazione e distribuzione di idrogeno nella centrale di Brindisi Sud per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro [...]"; CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia: in data 21 gennaio 2021, il Ministero dello Sviluppo economico ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193; ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, e' comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo; PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA Art. 1 - Autorizzazione 1. La A2A Gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 01995170691, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Chivasso (TO), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia (BESS) di taglia pari a 20 MW/MWh c.ca, come specificato ed in conformita' al progetto presentato nell'istanza prot. n. 45/2020/GM/it del 29 luglio 2020 (prot. ingresso MiSE n. 17137 del 31 luglio 2020), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovra' essere trasmessa, prima della messa in esercizio dell'impianto, dalla A2A Gencogas S.p.a. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessati. Art. 2 - Programma dei lavori 1. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Piemonte nonche' al Comune di Chivasso, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3. 3. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate entro 18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica. 1. La realizzazione degli interventi deve avvenire in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 2. In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica. Art. 3 - Prescrizioni 1. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Piemonte e al Comune di Chivasso, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta altresi' a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza. 5. La A2A Gencogas S.p.a. e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 67396 del 1 settembre 2020 - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Considerato infine che la Societa' proponente si e' riservata di adottare la configurazione finale del sistema BESS - in termini di numero di sistemi di conversione, di numero di moduli batteria e di containers impiegati - solo a seguito della scelta del fornitore, resta inteso che configurazioni diverse da quella oggetto del presente esame dovranno essere sottoposte alla Scrivente per eventuali determinazioni sugli aspetti di competenza. b) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 32952/ru del 24 novembre 2020 - DT II - Liguria Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio delle Dogane di Torino - Sezione antifrode e controlli - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Prima dell'avvio dell'attivita' nella nuova configurazione, la Societa' dovra' pertanto presentare allo scrivente Ufficio idonea istanza modificativa di officina elettrica e rilascio di licenza di esercizio. c) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. MIBACT_MIBACT_SABAP TO_26/11/2020_0018358-P - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Citta' metropolitana di Torino - Ministero per i Beni e le Attivita' culturali (oggi Ministero della cultura). Si richiama comunque la Direzione Lavori allo scrupoloso rispetto del dettato dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito alle eventuali scoperte fortuite (con sanzioni agli eventuali danneggiamenti o inadempienze ex artt. 161 e 175 comma b del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione a questo ufficio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge. Si chiede di mettere debitamente al corrente il professionista che seguira' i lavori e tutti i soggetti coinvolti del contenuto del presente parere. d) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 156418 del 22 dicembre 2020 - Div. IV Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Ministero dello Sviluppo economico. 1) la posa delle condutture di energia elettrica dovra' essere eseguita in conformita' e nel rispetto del progetto prodotto; 2) nella posa delle condutture di energia elettrica in progetto dovranno essere osservate le norme e prescrizioni riportate nella dichiarazione di impegno; Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza della copia conforme dell'Atto di Sottomissione prodotto dalla societa' A2A Gencogas Spa in data 14/12/2020, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Magenta - Direzione Provinciale I di Milano - in data 30.11.2020 al n. 3005 serie 3 senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n° 1775 dell'11 dicembre 1933 e dal D.L.vo del 01.08.2003 n. 259. Allo scopo di poter eseguire i previsti controlli la societa' A2A Gencogas Spa dovra' segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione formale a mezzo PEC o mail l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa delle condutture di energia elettrica in oggetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato e il nominativo di un proprio referente. L'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta societa'; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarita' questo Ufficio applichera' le sanzioni previste dalla normativa vigente. In fase esecutiva societa' A2A Gencogas Spa dovra' necessariamente contattare il gestore della rete pubblica di comunicazione elettronica interferita per l'osservanza degli obblighi in merito all'adozione di tutte le misure atte ad evitare danneggiamenti agli impianti della rete pubblica di comunicazione elettronica della medesima societa' e verificare congiuntamente il rispetto delle norme vigenti in materia di coesistenza tra i due impianti. Ad ultimazione lavori e' fatto obbligo alla societa' A2A Gencogas Spa di produrre all'Ufficio scrivente la dichiarazione di conformita' inerente il rispetto del progetto prodotto e delle norme osservate per la regolarizzazione delle eventuali interferenze sopra citate. In tale circostanza, allo scopo di definire le preesistenze tra gli impianti, codesta societa' dovra' necessariamente fornire a questo Ufficio apposita documentazione, in cui sono riportate le stesse interferenze. Si rammenta quanto prescritto al comma 9 art. 95 D.L.vo n. 259/03, che qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorita' competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie. Dal progetto presentato si rileva la presenza di condutture elettriche di classe "0". In merito si informa che nel caso in cui tali condutture dovessero costituire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, di cui agli articoli 99 e 104 del D.Lgs. n. 259/2003 (ad esempio reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), Codesto Comune dovra' conseguire apposita autorizzazione Generale presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione e Postali - Divisione II - Viale America 201 - 00144 ROMA con le modalita' prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 stesso Decreto. Cio' non e' previsto nel caso in cui la predetta rete di comunicazione elettronica ad uso privato ricada in quanto disposto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 comma 2 lettera a) (reti di comunicazione elettronica ad uso privato sul proprio fondo). Si allega, al presente Nulla Osta, la relativa nota spese per Attivita' Istruttoria Rilascio Nulla Osta ai sensi del D.M. 15 febbraio 2006. 6. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali 1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, cosi' come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa. Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). A2A Gencogas S.p.A. - L'amministratore delegato Giuseppe Monteforte TX21ADE8279