TRIBUNALE DI AVELLINO
Volontaria Giurisdizione

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(GU Parte Seconda n.89 del 29-7-2021)

 
                       Ammortamento cambiario 
 

  Il giudice dott. Sossio Pellecchia, designato  per  la  trattazione
dei procedimenti di volontaria  giurisdizione,  letti  gli  atti  del
procedimento iscritto al n. 668/2021 R.G.V.G., rileva quanto segue. 
  Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/03/2021  CRISTIANO  GRAZIA,
luogo di nascita: SUMMONTE (AV), data di nascita:  02/03/1955,  C.F.:
CRSGRZ55C42L004W, rappresentata e  difesa  dall'avv.  VOLINO  EDOARDO
giusta procura in atti, ha esposto quanto segue: 
  - la ricorrente, in data 19 marzo  2003,  rilascio'  n.  6  effetti
cambiari in favore  del  sig.  Michele  Vignola  nato  a  Solofra  il
2/10/52, con coevo consenso ad iscrizione ipotecaria (atto per  notar
D'Amore del 19/3/2003); 
  - gli effetti cambiari erano di € 10.000,00  cadauno  con  scadenze
dal 01/3/2004 al 31/3/2008 ed un ultimo effetto di € 1.750,00  sempre
con scadenza 31/3/2008; 
  - gli effetti cambiari sono stati regolarmente pagati e  restituiti
alla  esponente,  che  tuttavia  li  ha  smarriti  in  data  e  luogo
imprecisati; 
  - il sig. Michele Vignola ha dichiarato che "i predetti  6  effetti
cambiari diretti, emessi in data 19  marzo  2003  in  Avellino  dalla
sig.ra  Cristiano  Grazia  ed  all'ordine  di  Vignola   Michele   -e
precisamente cinque paghero' ciascuno di € 10.000, con scadenze al 31
marzo 2004, 31 marzo 2005, 31 marzo 2006, 31 marzo 2007  e  31  marzo
2008, ed un paghero' di € 1.750,00 con scadenza  al  31  marzo  2008,
come analiticamente indicato nell'atto di consenso ad  iscrizione  di
ipoteca sottoscritto  in  pari  data  innanzi  al  notaio  Pellegrino
D'Amore  in  Avellino-  sono  stati  tutti  integralmente  pagati   e
restituiti alla sig.ra Cristiano Grazia e che pertanto nulla osta  al
loro ammortamento". 
  - lo smarrimento e' stato regolarmente denunciato ai Carabinieri di
Solofra. 
  Tutto cio' premesso, la  sig.ra  Cristiano  Grazia  ha  chiesto  di
emettere  decreto  che  pronunci  l'inefficacia  dei   titoli   sopra
indicati. 
  I fatti esposti sono attendibili e provati documentalmente  (v.  la
documentazione prodotta a corredo del ricorso ed innanzi richiamata),
onde il chiesto ammortamento va pronunciato. 
  Il prenditore  degli  effetti  cambiari  Vignola  Michele  ha  reso
dichiarazione da lui sottoscritta con forma autenticata di null'altro
a pretendere essendo stati gli effetti cambiari  tutti  integralmente
pagati. 
  Sicche' e' superfluo disporre nei suoi confronti  la  notifica  del
presente decreto. 
  P.Q.M. 
  visti gli artt. 102 e 89 del R.d. 14/12/1933,  n.  1669,  pronuncia
l'ammortamento degli effetti cambiari indicati nella parte narrativa. 
  Onera la parte ricorrente di far  pubblicare  il  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  con  avviso  ai
detentori delle cambiali che possono proporre opposizione nelle forme
e nei termini di legge. 
  Si comunichi. 

                         avv. Edoardo Volino 

 
TX21ABC8453
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