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Fusione transfrontaliera per incorporazione di Buzzi Unicem International S.a'.r.l. in Buzzi Unicem S.p.A. (avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108) Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di Buzzi Unicem International S.a'.r.l. in Buzzi Unicem SpA. (la «Fusione»), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1. Societa' incorporante Buzzi Unicem SpA, societa' per azioni di diritto italiano con sede legale in via Luigi Buzzi n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria-Asti 00930290044, capitale sociale di euro 123.636.658,80 interamente versato e regolata dal diritto italiano ("Societa' Incorporante") 1.2. Societa' incorporata Buzzi Unicem International S.a'.r.l., societa' di diritto lussemburghese ("societe' a' responsabilite' limitee") con sede legale L-2310 Luxembourg, 20 Avenue Pasteur, iscritta presso il Registro di Commercio e delle Societa' del Lussemburgo al numero B98168, capitale sociale di euro 37.529.900 interamente versato, e regolata dal diritto lussemburghese ("Societa' Incorporata"). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1. Societa' Incorporante Per quanto riguarda la societa' incorporante, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, i creditori della Societa' Incorporante anteriori all'iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle imprese di Alessandria-Asti, possono opporsi, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile italiano, entro 60 giorni dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria-Asti, della decisione che ha approvato la Fusione. La Fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso ai sensi della normativa vigente. Tenuto conto che l'intero capitale sociale della Societa' Incorporata e' attualmente detenuto dalla Societa' incorporante, la Fusione verra' sottoposta per la competente decisione al Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem SpA, conformemente a quanto previsto dall'art. 2505 del codice civile e dall'art. 16 dello statuto sociale di Buzzi Unicem SpA, fatta salva la facolta' per i soci di Buzzi Unicem SpA che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Alessandria-Asti, che la decisione di approvazione della fusione da parte di Buzzi Unicem SpA venga adottata dall'assemblea straordinaria. 2.2. Societa' Incorporata I creditori della Societa' Incorporata anteriori alla data di pubblicazione del certificato notarile lussemburghese previsto ai sensi dell'articolo 1021-14 della legge del 1915 possono, entro due mesi da detta pubblicazione, chiedere al presidente del Tribunale distrettuale nella cui giurisdizione ha sede la Societa' Incorporata, la costituzione di garanzie a condizione che siano in grado di dimostrare in modo credibile che la Fusione costituisce un rischio per l'esercizio dei loro diritti e che la Societa' Incorporata non ha fornito loro garanzie adeguate. Non esistono soci di minoranza della Societa' Incorporata poiche' l'intero capitale sociale della Societa' Incorporata e' detenuto dalla Societa' Incorporante. Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di Fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile, reperibili sul sito internet della Societa' Incorporante www.buzziunicem.com sezione Investitori/Informazioni per azionisti nonche' presso le rispettive sedi legali della Societa' Incorporata e della Societa' Incorporante. p. Il consiglio di amministrazione - Un amministratore delegato Pietro Buzzi TX21AAB8846