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Estratto del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 55/05/2021 del 10 giugno 2021 di autorizzazione alla realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) nella centrale termoelettrica di La Casella - "Edoardo Amaldi", sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC). Decreto n. 55/05/2021 Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari Il Direttore Generale, VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti; [...] VISTA la nota prot. n. 14938 del 1 ottobre 2019 (prot. ingresso MiSE n. 21419 del 2 ottobre 2019), comprensiva della relativa documentazione tecnica progettuale, nonche' della documentazione necessaria per le valutazioni ambientali e paesaggistiche, con cui l'Enel Produzione S.p.A. (di seguito "il Proponente") ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica - DG ISSEG) istanza di autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica La Casella - "Edoardo Amaldi", sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per un totale di massimo 100 MW (ESS); [...] CONSIDERATO che il Proponente ha presentato contestualmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica - DG CRESS) istanza di valutazione ambientale preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che l'impianto attuale dispone di una potenza elettrica lorda complessiva di circa 1524 MW, suddivisa su quattro unita' di produzione uguali da 381 MW ciascuna, composta da una Turbina a Vapore e una Turbina a Gas, ed impiega come combustibile per la produzione di energia elettrica esclusivamente gas naturale; [...] CONSIDERATO che il nuovo progetto proposto con nota dell'Enel Produzione S.p.A. prot. n. 14938 del 1 ottobre 2019 consiste nella realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di circa 100 MW, il quale potra' fornire servizi di regolazione di frequenza e di bilanciamento ai quali gia' attualmente contribuiscono le unita' termoelettriche della Centrale di Edoardo Amaldi di La Casella e che inoltre potra' fornire eventuali nuovi servizi specifici che potrebbero essere richiesti dall'operatore della rete di trasmissione nell'ambito dei progetti pilota sostenuti da ARERA con la delibera 300/2017/R/eel, anche a supporto dei servizi gia' offerti dall'impianto; [...] VISTA la nota prot. n. 12913 del 2 settembre 2020 con cui il Proponente ha trasmesso la nota della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi Ministero della transizione ecologica - DG CRESS), prot. n. 061632 del 5 agosto 2020, con l'allegata nota tecnica prot. 060921 del 3 agosto 2020 predisposta dalla Div. V - Sistemi di valutazione ambientale della medesima Direzione CRESS, con cui il medesimo Dicastero ha ritenuto che non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui trattasi, nel rispetto di raccomandazioni, e che il progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA); [...] VISTA la nota prot. n. 22838 del 9 ottobre 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica - DG ISSEG), in considerazione dell'acquisizione dell'esito positivo della valutazione ambientale, ha comunicato il riavvio del procedimento autorizzativo, facendo presente che il medesimo si sarebbe svolto secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalita' asincrona; [...] CONSIDERATO con i vari pareri: nota prot. n. 9069 del 23/10/2019, con cui la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza del MIBACT (oggi MIC): 1) ha precisato che la competenza per gli aspetti paesaggistici e' in capo al Comune di Castel San Giovanni ma che tuttavia, da un esame della documentazione, si rileva che, nonostante la centrale esistente si trovi parzialmente in area vincolata, le opere di modifica oggetto dell'istanza non ricadono in aree paesaggistiche vincolate e quindi non dovrebbero rientrare nelle procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004; 2) ha confermato la propria competenza all'espressione del parere in merito agli aspetti di tutela archeologica precisando, a tal fine, la necessita' dell'acquisizione di uno stralcio progettuale sufficiente ai fini archeologici da prodursi da personale qualificato ovvero da archeologi che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente; • nota prot. n. ENEL-PRO-18/12/2019-0020019, con cui l'Enel Produzione S.p.A. ha fornito al Comune di Castel San Giovanni chiarimenti in merito alla valutazione preventiva favorevole, trasmessa dal Comune medesimo al Proponente con nota prot. n. 22165 del 29/11/2019, relativamente ad aspetti urbanistici ed edilizi; • nota del 26.10.2020, acquisita al prot. MiSE n. 24837 del 29/10.2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza ha comunicato che l'attivita' in argomento risulta soggetta al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e che in particolare per l'installazione in argomento, risultando soggetta alle attivita' 48.2.C e 48.1.B, dovra' esser dato corso a quanto previsto agli artt. 3 e 4 del D.P.R. sopra citato; • nota prot. n. 25687 del 5.11.2020 con cui la scrivente Divisione ha preso atto della necessita' di sottoporre il progetto alle valutazioni previste dal DPR n. 151/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, alle previsioni di cui agli artt. 3 e 4 ma, anche in considerazione di quanto riportato nella Circolare n. 7714 del 4.06.2012 del Ministero dell'Interno, ha chiesto al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza di sapere se, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione unica di competenza, sia possibile o meno poter procedere tramite il rilascio del NOF, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del gia' citato DPR n. 151/2011, rimandando sotto forma di "prescrizioni" gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 alla fase successiva, antecedente all'avvio dei lavori; nota prot. n. 14072 del 13.11.2020 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Piacenza, ha comunicato di condividere quanto descritto nella sopra menzionata nota MiSE n. 25687 del 5.11.2020 e che pertanto "la Societa' proponente dovra' richiedere il N.O.F., ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011, secondo le modalita' di cui al DM 07/08/2012, e che detto N.O.F. costituira' il parere di questo Comando nell'ambito del procedimento unico in argomento mentre il progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 dovra' essere presentato a questo Comando a valle del rilascio dell'autorizzazione unica da parte di Codesto Ministero"; • formale richiesta da parte del Proponente di NOF, ai sensi dell'art. 8 del DPR 151/2011, secondo le modalita' di cui al DM 07/08/2012, al Comando provinciale dei VVFF di Piacenza, trasmessa con apposita modulistica in data 10 dicembre 2020; • nota prot. 15991 del 22 dicembre 2020 con cui il Comando dei VVFF di Piacenza ha trasmesso il proprio parere positivo (NOF) contenente prescrizioni sia per la fase di progettazione esecutiva sia per l'attivita' di messa in esercizio dell'impianto, a valle dei lavori; • nota prot. 30933 del 22 dicembre 2020 con cui il Proponente ha fornito i chiarimenti richiesti con nota 9069 del 23/10/19 ed ha comunicato la non sussistenza di potenziali impatti sul patrimonio archeologico e la non necessita' di predisporre una relazione specifica in merito; • nota prot. 9877-P del 23 dicembre 2020 con cui la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza del MIBACT, acquisite le informazioni richieste, ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere, con la prescrizione di rispettare comunque, nel caso si manifestassero le relative condizioni, le disposizioni del D.lgs. 42/2004 (art. 90). VISTA la nota prot. n. 566 del 11 gennaio 2021, con cui il Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della transizione ecologica): • ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; • ha fatto presente che i pareri mancanti si ritengono pertanto acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; • in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla Regione Emilia Romagna, l'adozione dell'intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); VISTA la nota n. 1963 del 5 febbraio 2021 (acquisita al protocollo MiSE n. 3630 del 5 febbraio 2021) trasmessa al Consorzio di Bonifica di Piacenza con cui il Proponente: • ha comunicato che la soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale prevede il collegamento del sistema BESS all'adiacente stazione elettrica di Terna, nel Comune di Sarmato, tramite un cavo interrato in alta tensione, e che pertanto il tracciato del cavidotto, come illustrato nella relazione tecnica allegata all'istanza, prevede di oltrepassare sottoterra in tre punti dei canali consortili; • ha chiesto l'assenso di massima alla realizzazione di tali attraversamenti tramite la tecnica TOC (trivellazione orizzontale controllata), con specifiche modalita' esecutive da definire; VISTA la nota acquisita al protocollo interno MiSE n.5796 del 24 febbraio 2021 con cui il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha trasmesso il nulla osta idraulico in riferimento alle attivita' di cui alla nota precedente, nel rispetto di una serie di prescrizioni sia in fase di progettazione, sia in fase esecutiva; VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 306 del 8 marzo 2021 (seduta n. 13), con cui la Regione Emilia Romagna ha espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.L. 7/02/2002, n.7, per il rilascio dell'autorizzazione autorizzazione unica per la modifica della centrale termoelettrica "Edoardo Amaldi" mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (BESS) per un massimo di 100 MW, subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni; PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica e in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); [...] CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; D E C R E T A Art. 1 Autorizzazione - 1. L'Enel Produzione S.p.A., [...] e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica La Casella - "Edoardo Amaldi" di Castel San Giovanni (PC), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (sistema BESS) di circa 100 MW, in conformita' al progetto presentato (istanza di modifica prot. EnelPRO prot. n. 14938 del 1 ottobre 2019 (prot. ingresso MiSE n. 21419 del 2 ottobre 2019), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovra' essere inviata prima della messa in esercizio dell'impianto, dall'Enel Produzione S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessato. Art. 2 Programma dei lavori - 1. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al MiTE e al MIC e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Castel San Giovanni (PC) nonche' a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3. 2. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate entro 36 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 2, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiTE. 4. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate.[...] Art. 3 Prescrizioni - 1. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a comunicare al MiTE - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni della DG CRESS del MiTE: - Considerato quanto rappresentato dal proponente circa il fatto che la configurazione finale dell'impianto in termini di numero di sistemi di conversione e di numero di moduli batteria, sara' effettuata in funzione delle scelte progettuali che verranno condivise con il fornitore del sistema, cosi' come il numero di container, resta inteso che configurazioni sostanzialmente diverse dal punto di vista geometrico o produttivo, o che impegnino maggiore o diversa area da quella di progetto, dovranno essere sottoposte a nuovo esame da parte della DG CRESS; b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza: - non si rilevano elementi ostativi all'esecuzione dell'opere e si esprime parere favorevole alla realizzazione delle stesse, fermo restando il richiamo al disposto dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorita' competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate. c) Prescrizioni della Regione Emilia Romagna: - che siano rispettate tutte le condizioni contenute nel parere rilasciato dalla DG CRESS del Ministero dell'Ambiente con nota n. 61632 del 5 agosto 2020; - e' in ogni caso fatto salvo ogni altro parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato prescritto, anche in sede esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza; - nelle successive fasi progettuali e autorizzative e nell'esecuzione delle opere dovra' essere garantito il rispetto delle specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, nonche' i disposti della legge regionale n. 19/2008; - sono fatti salvi gli eventuali pareri rilasciati dal Comune di Castel San Giovanni (PC) e dalla Provincia di Piacenza; d) Prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza: - per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonche' delle norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI); - devono essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10/03/1998; - gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, in conformita' a quanto previsto dalla legge 186/68; - nei luoghi di lavoro deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza, conforme a quanto previsto dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; - qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve essere sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione; - a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attivita', ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovra' essere presentata al Comando istanza di cui al comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 139 dell'08/03/2006, mediante segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07/08/2012. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. e) Prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza: - Nella fase che precede l'inizio dei lavori in oggetto, la societa' Fastweb S.p.A dovra' sottoporre al Consorzio di Bonifica di Piacenza il progetto esecutivo relativo alla modalita' di attraversamento del reticolo idraulico di bonifica, al fine del rilascio della Concessione idraulica ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n.7 del 14/04/2004; - l'inizio e la programmazione degli interventi puntuali in corrispondenza del reticolo idraulico di bonifica dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il Consorzio per le verifiche di competenza; - l'opera in progetto dovra' essere costruita con tecniche da non compromettere in alcun modo l'officiosita' dei canali di bonifica; - l'attraversamento interrato dei canali di bonifica dovra' essere realizzato con distanza verticale di almeno 1,00 m dal fondo di scorrimento dei medesimi canali; - le buche per scavo con perforazione TOC (trivellazione orizzontale controllata) dovranno essere realizzate a una distanza di almeno 5,00 m dai canali di bonifica; - il parallelismo del cavo interrato in alta tensione dovra' essere realizzato a distanza orizzontale non inferiore a 2,00 m dai canali di bonifica; - i lavori dovranno essere in regola con le norme degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso; - ogni responsabilita' penale e civile dipendente dall'opera eseguita sara' a carico del richiedente; - il nulla-osta idraulico si ritiene rilasciato senza pregiudizio di diritti dei terzi. [...] 5. A partire dalla data di inizio lavori e sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta a trasmettere al MiTE, al MIC, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Emilia Romagna, al Comune di Castel San Giovanni (PC), nonche' a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. [...] Art. 5 Pubblicazione e ricorsi - 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). Enel Produzione - Il responsabile del Power Plant North Alberto Marini TX21ADA8890