ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Sede: viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM), Italia
Partita IVA: 15844561009

(GU Parte Seconda n.93 del 7-8-2021)

 
Estratto del decreto del Ministero  della  Transizione  Ecologica  n.
55/05/2021 del 10 giugno 2021 di  autorizzazione  alla  realizzazione
del progetto di installazione di un sistema di  accumulo  a  batterie
(BESS)  nella  centrale  termoelettrica  di  La  Casella  -  "Edoardo
        Amaldi", sita nel Comune di Castel San Giovanni (PC). 
 

  Decreto n. 55/05/2021 
  Ministero della Transizione Ecologica 
  Dipartimento  per  l'Energia  e   il   Clima   Direzione   Generale
Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari 
  Il Direttore Generale, 
  VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni dalla Legge  9  aprile  2002,  n.  55  e
ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli  impianti
di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonche' i
relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di  pubblica
utilita'  e  soggetti  ad  autorizzazione   unica   che   sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti; 
  [...] VISTA la nota prot.  n.  14938  del  1  ottobre  2019  (prot.
ingresso MiSE  n.  21419  del  2  ottobre  2019),  comprensiva  della
relativa   documentazione   tecnica   progettuale,   nonche'    della
documentazione   necessaria   per   le   valutazioni   ambientali   e
paesaggistiche, con cui l'Enel  Produzione  S.p.A.  (di  seguito  "il
Proponente") ha presentato  al  Ministero  dello  Sviluppo  economico
(oggi Ministero della transizione ecologica - DG  ISSEG)  istanza  di
autorizzazione alla modifica della Centrale termoelettrica La Casella
- "Edoardo Amaldi", sita nel Comune  di  Castel  San  Giovanni  (PC),
mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico per
un totale di massimo 100 MW (ESS); 
  [...] CONSIDERATO che il Proponente ha  presentato  contestualmente
al Ministero dell'Ambiente e della tutela  del  Territorio  del  Mare
(oggi Ministero della transizione ecologica - DG  CRESS)  istanza  di
valutazione  ambientale  preliminare  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO che l'impianto attuale dispone di una potenza elettrica
lorda complessiva di circa 1524 MW, suddivisa su  quattro  unita'  di
produzione uguali da 381 MW  ciascuna,  composta  da  una  Turbina  a
Vapore e una Turbina a Gas,  ed  impiega  come  combustibile  per  la
produzione di energia elettrica esclusivamente gas naturale; 
  [...] CONSIDERATO che il nuovo progetto proposto con nota dell'Enel
Produzione S.p.A. prot. n. 14938 del 1 ottobre  2019  consiste  nella
realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di circa  100
MW, il quale potra' fornire servizi di regolazione di frequenza e  di
bilanciamento ai quali  gia'  attualmente  contribuiscono  le  unita'
termoelettriche della Centrale di Edoardo Amaldi di La Casella e  che
inoltre  potra'  fornire  eventuali  nuovi  servizi   specifici   che
potrebbero essere richiesti dall'operatore della rete di trasmissione
nell'ambito dei progetti pilota sostenuti da ARERA  con  la  delibera
300/2017/R/eel,  anche  a   supporto   dei   servizi   gia'   offerti
dall'impianto; 
  [...] VISTA la nota prot. n. 12913 del 2 settembre 2020 con cui  il
Proponente ha trasmesso la  nota  della  Direzione  Generale  per  la
crescita sostenibile e  la  qualita'  dello  sviluppo  del  Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio del Mare (oggi  Ministero
della transizione ecologica - DG CRESS), prot. n. 061632 del 5 agosto
2020, con l'allegata nota tecnica prot.  060921  del  3  agosto  2020
predisposta dalla Div. V - Sistemi di  valutazione  ambientale  della
medesima Direzione CRESS, con cui il medesimo Dicastero  ha  ritenuto
che non sussistano  potenziali  impatti  ambientali  significativi  e
negativi  sia  in  fase  di  realizzazione  che  di  esercizio  degli
interventi di cui trattasi, nel rispetto di raccomandazioni, e che il
progetto non  debba  essere  sottoposto  a  successive  procedure  di
valutazione ambientale (VIA o verifica di assoggettabilita' a VIA); 
  [...] VISTA la nota prot. n. 22838 del 9 ottobre 2020  con  cui  il
Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della  transizione
ecologica - DG ISSEG), in considerazione dell'acquisizione dell'esito
positivo della valutazione ambientale, ha comunicato il  riavvio  del
procedimento autorizzativo,  facendo  presente  che  il  medesimo  si
sarebbe svolto secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge  7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che prevede la forma semplificata  e
l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalita' asincrona; 
  [...] CONSIDERATO con i vari pareri: 
  nota prot. n.  9069  del  23/10/2019,  con  cui  la  Soprintendenza
archeologia belle arti  e  paesaggio  per  le  province  di  Parma  e
Piacenza del MIBACT (oggi MIC): 1) ha precisato che la competenza per
gli aspetti paesaggistici e' in capo al Comune di Castel San Giovanni
ma che tuttavia, da un esame della  documentazione,  si  rileva  che,
nonostante la  centrale  esistente  si  trovi  parzialmente  in  area
vincolata, le opere di modifica oggetto dell'istanza non ricadono  in
aree paesaggistiche vincolate e quindi non dovrebbero rientrare 
  nelle procedure di autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs.
42/2004; 
  2) ha confermato la propria competenza all'espressione  del  parere
in merito agli aspetti di tutela archeologica precisando, a tal fine,
la  necessita'  dell'acquisizione   di   uno   stralcio   progettuale
sufficiente ai fini archeologici da prodursi da personale qualificato
ovvero da archeologi che abbiano i requisiti previsti dalla normativa
vigente; 
  •  nota  prot.  n.  ENEL-PRO-18/12/2019-0020019,  con  cui   l'Enel
Produzione S.p.A.  ha  fornito  al  Comune  di  Castel  San  Giovanni
chiarimenti in merito alla valutazione preventiva favorevole, 
  trasmessa dal Comune medesimo al Proponente con nota prot. n. 22165
del 29/11/2019, 
  relativamente ad aspetti urbanistici ed edilizi; 
  • nota del  26.10.2020,  acquisita  al  prot.  MiSE  n.  24837  del
29/10.2020 con cui il Comando Provinciale dei  Vigili  del  fuoco  di
Piacenza ha comunicato che l'attivita' in argomento risulta  soggetta
al  D.P.R.  1  agosto  2011,  n.  151  e  che  in   particolare   per
l'installazione in  argomento,  risultando  soggetta  alle  attivita'
48.2.C e 48.1.B, dovra' esser dato corso a quanto previsto agli artt.
3 e 4 del D.P.R. sopra citato; 
  • nota prot. n. 25687 del 5.11.2020 con cui la scrivente  Divisione
ha preso  atto  della  necessita'  di  sottoporre  il  progetto  alle
valutazioni  previste  dal  DPR  n.  151/2011  e  ss.mm.ii.   e,   in
particolare, alle previsioni di cui agli artt. 3 e  4  ma,  anche  in
considerazione di  quanto  riportato  nella  Circolare  n.  7714  del
4.06.2012  del  Ministero  dell'Interno,  ha   chiesto   al   Comando
Provinciale 
  dei Vigili del fuoco di Piacenza di sapere se, ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione unica di competenza, sia possibile o  meno  poter
procedere tramite il rilascio del NOF, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 8 del gia' citato DPR n. 151/2011, rimandando  sotto  forma
di "prescrizioni" gli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4  alla  fase
successiva, antecedente all'avvio dei lavori; 
  nota prot. n. 14072 del 13.11.2020 con cui il  Comando  Provinciale
dei Vigili del fuoco di 
  Piacenza, ha comunicato di condividere quanto descritto nella sopra
menzionata nota MiSE n. 
  25687 del 5.11.2020 e che pertanto "la Societa'  proponente  dovra'
richiedere il N.O.F., ai sensi 
  dell'art. 8 del DPR 151/2011, secondo le modalita'  di  cui  al  DM
07/08/2012, e che detto N.O.F. 
  costituira'  il  parere   di   questo   Comando   nell'ambito   del
procedimento unico in argomento 
  mentre il progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 dovra' essere
presentato a questo 
  Comando a valle del rilascio dell'autorizzazione unica da parte  di
Codesto Ministero"; 
  • formale richiesta da  parte  del  Proponente  di  NOF,  ai  sensi
dell'art. 8 del DPR 151/2011, 
  secondo  le  modalita'  di  cui  al  DM  07/08/2012,   al   Comando
provinciale dei VVFF di Piacenza, 
  trasmessa con apposita modulistica in data 10 dicembre 2020; 
  • nota prot. 15991 del 22 dicembre 2020 con cui il Comando dei VVFF
di Piacenza ha trasmesso 
  il proprio parere positivo (NOF) contenente prescrizioni sia per la
fase di progettazione 
  esecutiva sia per l'attivita' di messa in esercizio  dell'impianto,
a valle dei lavori; 
  • nota prot. 30933 del 22 dicembre 2020 con cui  il  Proponente  ha
fornito i chiarimenti richiesti con nota  9069  del  23/10/19  ed  ha
comunicato la non sussistenza di potenziali  impatti  sul  patrimonio
archeologico  e  la  non  necessita'  di  predisporre  una  relazione
specifica in merito; 
  • nota prot. 9877-P del 23 dicembre 2020 con cui la  Soprintendenza
archeologia belle arti  e  paesaggio  per  le  province  di  Parma  e
Piacenza del MIBACT, acquisite le informazioni richieste, ha espresso
il proprio parere favorevole alla realizzazione delle opere,  con  la
prescrizione di rispettare comunque, nel caso  si  manifestassero  le
relative condizioni, le disposizioni del D.lgs. 42/2004 (art. 90). 
  VISTA la nota prot.  n.  566  del  11  gennaio  2021,  con  cui  il
Ministero dello Sviluppo economico (oggi Ministero della  transizione
ecologica): 
  • ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; 
  • ha fatto presente che i pareri  mancanti  si  ritengono  pertanto
acquisiti d'ufficio, ai sensi e per gli effetti della Legge 7  agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
  • in considerazione a quanto sopra esposto, ha proposto, ai sensi e
per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7  e  ss.mm.ii.
alla Regione Emilia  Romagna,  l'adozione  dell'intesa  regionale  da
esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta  Regionale
(D.G.R.); 
  VISTA la nota n. 1963 del 5 febbraio 2021 (acquisita al  protocollo
MiSE n. 3630 del 5 febbraio 2021) trasmessa al Consorzio di  Bonifica
di Piacenza con cui il Proponente: 
  • ha comunicato che la soluzione di connessione alla rete elettrica
nazionale prevede il  collegamento  del  sistema  BESS  all'adiacente
stazione elettrica di Terna, nel Comune di Sarmato, tramite  un  cavo
interrato  in  alta  tensione,  e  che  pertanto  il  tracciato   del
cavidotto,  come  illustrato   nella   relazione   tecnica   allegata
all'istanza, prevede di oltrepassare  sottoterra  in  tre  punti  dei
canali consortili; 
  • ha chiesto  l'assenso  di  massima  alla  realizzazione  di  tali
attraversamenti tramite la  tecnica  TOC  (trivellazione  orizzontale
controllata), con specifiche modalita' esecutive da definire; 
  VISTA la nota acquisita al protocollo interno MiSE  n.5796  del  24
febbraio 2021 con  cui  il  Consorzio  di  Bonifica  di  Piacenza  ha
trasmesso il nulla osta idraulico in riferimento  alle  attivita'  di
cui alla nota precedente, nel rispetto di una serie  di  prescrizioni
sia in fase di progettazione, sia in fase esecutiva; 
  VISTA la Deliberazione della Giunta regionale (D.G.R.) n. 306 del 8
marzo 2021 (seduta n. 13), con  cui  la  Regione  Emilia  Romagna  ha
espresso l'intesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.  2  del  D.L.
7/02/2002, n.7, per il  rilascio  dell'autorizzazione  autorizzazione
unica per la modifica della centrale termoelettrica "Edoardo  Amaldi"
mediante l'installazione di sistemi di accumulo di energia (BESS) per
un  massimo  di  100  MW,  subordinata  al  rispetto  di   specifiche
prescrizioni; 
  PRESO ATTO che l'istanza di  modifica  e'  finalizzata  a  ottenere
l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7 e ss.mm.ii. e  che  l'autorizzazione  unica  costituisce  titolo  a
realizzare l'intervento, in conformita' al progetto  approvato  dalla
Conferenza  di  servizi,  come  modificato  in   ottemperanza   delle
conseguenti prescrizioni, fermo restando  le  successive  valutazioni
del Ministero  della  transizione  ecologica  e  in  particolare  gli
adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); 
  [...] CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; 
  D E C R E T A 
  Art. 1 Autorizzazione -  1.  L'Enel  Produzione  S.p.A.,  [...]  e'
autorizzata, ai sensi  e  per  gli  effetti  del  D.L.  n.  7/2002  e
ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica La  Casella  -
"Edoardo   Amaldi"   di   Castel   San   Giovanni   (PC),    mediante
l'installazione di un sistema  di  accumulo  elettrochimico  (sistema
BESS) di circa 100 MW, in conformita' al progetto presentato (istanza
di modifica prot. EnelPRO prot. n. 14938 del 1  ottobre  2019  (prot.
ingresso MiSE n. 21419 del 2 ottobre 2019), e nel rispetto vincolante
delle  prescrizioni  e  condizioni  formulate  dalle  Amministrazioni
interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art.
3. 
  2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono  essere
recepite le  prescrizioni  e  le  condizioni  di  cui  al  successivo
articolo 3, dovra' essere inviata  prima  della  messa  in  esercizio
dell'impianto,  dall'Enel   Produzione   S.p.A.   all'Amministrazione
autorizzante, alla Regione e al Comune interessato. 
  Art. 2 Programma dei lavori - 1. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta
a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori  al
MiTE e al MIC e alla Soprintendenza territorialmente  competente,  al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Emilia Romagna,  al  Comune  di  Castel  San
Giovanni  (PC)  nonche'  a  tutte   le   Amministrazioni   e/o   Enti
eventualmente interessati, evidenziando lo stato d'ottemperanza  alle
prescrizioni di cui al successivo art. 3. 
  2. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta  a  realizzare  le  attivita'
autorizzate entro 36 mesi dalla data di avvio lavori di cui al  comma
1. 
  3. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al
comma 2, anche ai fini del completamento delle procedure AIA,  l'Enel
Produzione S.p.a. e' tenuta  a  formalizzare  apposita  richiesta  di
proroga alla Direzione per  le  infrastrutture  e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e geominerari del MiTE. 
  4. La realizzazione degli  interventi  avviene  in  conformita'  al
progetto approvato, quale risultante  dagli  atti  istruttori,  dagli
esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni
espresse dalle Amministrazioni interessate.[...] 
  Art. 3 Prescrizioni - 1. L'Enel  Produzione  S.p.a.  e'  tenuta  al
rispetto delle prescrizioni di cui  ai  successivi  commi,  formulate
dalle  Amministrazioni  interessate  che,  se  non  diversamente   ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 
  2. L'Enel Produzione S.p.a.  e'  tenuta  a  comunicare  al  MiTE  -
Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza  dei  sistemi
energetici e geominerari: 
  a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; 
  b) il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 
  3. L'Enel Produzione S.p.a. e' tenuta  inoltre  al  rispetto  delle
seguenti         prescrizioni/condizioni         previste          da
enti/societa'/amministrazioni    intervenuti     nel     procedimento
autorizzativo, che si ritengono vincolanti  per  la  validita'  della
presente autorizzazione: 
  a) Prescrizioni della DG CRESS del MiTE: 
  - Considerato quanto rappresentato dal proponente  circa  il  fatto
che la configurazione finale dell'impianto in termini  di  numero  di
sistemi  di  conversione  e  di  numero  di  moduli  batteria,  sara'
effettuata  in  funzione  delle  scelte  progettuali   che   verranno
condivise con il fornitore del  sistema,  cosi'  come  il  numero  di
container, resta inteso che  configurazioni  sostanzialmente  diverse
dal punto di vista geometrico o produttivo, o che impegnino  maggiore
o diversa area da quella di progetto, dovranno  essere  sottoposte  a
nuovo esame da parte della DG CRESS; 
  b) Prescrizioni della  Soprintendenza  Archeologia,  Belle  Arti  e
Paesaggio delle province di Parma e Piacenza: 
  - non si rilevano elementi ostativi all'esecuzione dell'opere e  si
esprime parere favorevole  alla  realizzazione  delle  stesse,  fermo
restando il richiamo al disposto dell'art. 90 del d.lgs. 42/2004, che
impone  a  chiunque  scopra  fortuitamente  cose   aventi   interesse
artistico,  storico,  archeologico,  di  farne   immediata   denuncia
all'autorita' competente e di lasciarle nelle condizioni e nel  luogo
in cui sono state ritrovate. 
  c) Prescrizioni della Regione Emilia Romagna: 
  - che siano rispettate tutte le  condizioni  contenute  nel  parere
rilasciato dalla DG CRESS del Ministero  dell'Ambiente  con  nota  n.
61632 del 5 agosto 2020; 
  - e' in ogni caso fatto salvo ogni  altro  parere,  autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato
prescritto, anche in sede esecutiva,  da  disposizioni  vigenti,  con
particolare   riferimento   alle   norme   in   materia   ambientale,
igienico-sanitaria e di sicurezza; 
  -   nelle   successive   fasi   progettuali   e   autorizzative   e
nell'esecuzione delle opere dovra' essere garantito il rispetto delle
specifiche norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, nonche'
i disposti della legge regionale n. 19/2008; 
  - sono fatti salvi gli eventuali pareri rilasciati  dal  Comune  di
Castel San Giovanni (PC) e dalla Provincia di Piacenza; 
  d) Prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco di Piacenza: 
  - per quanto non  esplicitamente  rilevabile  dalla  documentazione
grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata
la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i  criteri  di  sicurezza
antincendio in vigore, nonche'  delle  norme  di  buona  tecnica  (in
particolare, norme CEI, UNI-CIG, UNI); 
  - devono essere attuati, per quanto applicabili, i criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei  luoghi
di lavoro previsti dal DM 10/03/1998; 
  - gli impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione  contro
le scariche atmosferiche devono essere  realizzati  ed  installati  a
regola d'arte, in conformita' a quanto previsto dalla legge 186/68; 
  - nei luoghi di lavoro deve essere installata idonea segnaletica di
sicurezza, conforme a quanto previsto dal d.lgs. 9  aprile  2008,  n.
81; 
  - qualsiasi variante rilevante ai fini della sicurezza deve  essere
sottoposta a preventiva approvazione prima della sua realizzazione; 
  - a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attivita', ai  sensi
dell'art. 4 del DPR n. 151 del 01/08/2011 dovra' essere presentata al
Comando istanza di cui al comma 2 dell'art.  16  del  d.lgs.  n.  139
dell'08/03/2006,  mediante   segnalazione   certificata   di   inizio
attivita'   (SCIA),   corredata   dalla    documentazione    prevista
dall'allegato  II  del  D.M.  07/08/2012.  Il  Comando  verifica   la
completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi
allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 
  e) Prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza: 
  - Nella fase  che  precede  l'inizio  dei  lavori  in  oggetto,  la
societa' Fastweb S.p.A dovra' sottoporre al Consorzio di Bonifica  di
Piacenza  il  progetto   esecutivo   relativo   alla   modalita'   di
attraversamento del reticolo  idraulico  di  bonifica,  al  fine  del
rilascio  della   Concessione   idraulica   ai   sensi   della   L.R.
Emilia-Romagna n.7 del 14/04/2004; 
  -  l'inizio  e  la  programmazione  degli  interventi  puntuali  in
corrispondenza del reticolo idraulico  di  bonifica  dovranno  essere
preventivamente comunicati e  concordati  con  il  Consorzio  per  le
verifiche di competenza; 
  - l'opera in progetto dovra' essere costruita con tecniche  da  non
compromettere in alcun modo l'officiosita' dei canali di bonifica; 
  - l'attraversamento interrato dei canali di bonifica dovra'  essere
realizzato con distanza verticale di  almeno  1,00  m  dal  fondo  di
scorrimento dei medesimi canali; 
  -  le  buche  per  scavo  con   perforazione   TOC   (trivellazione
orizzontale controllata) dovranno essere realizzate a una distanza di
almeno 5,00 m dai canali di bonifica; 
  - il parallelismo del cavo interrato in alta tensione dovra' essere
realizzato a distanza orizzontale non inferiore a 2,00 m  dai  canali
di bonifica; 
  - i lavori dovranno essere in regola con le norme  degli  strumenti
urbanistici vigenti nel Comune stesso; 
  -  ogni  responsabilita'  penale  e  civile  dipendente  dall'opera
eseguita sara' a carico del richiedente; 
  - il nulla-osta idraulico si ritiene rilasciato  senza  pregiudizio
di diritti dei terzi. 
  [...] 5. A  partire  dalla  data  di  inizio  lavori  e  sino  alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, l'Enel Produzione S.p.a. e'  tenuta  a  trasmettere  al
MiTE, al MIC, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al  Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco territorialmente  competente,  alla  Regione  Emilia
Romagna, al Comune di Castel San Giovanni (PC), nonche'  a  tutte  le
Amministrazioni e/o Enti  eventualmente  interessati  dalla  verifica
d'ottemperanza, un  rapporto  concernente  lo  stato  dell'intervento
realizzato e l'ottemperanza alle  prescrizioni  di  cui  al  presente
articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale
con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 
  [...] Art. 5 Pubblicazione e ricorsi - 1. La  Societa'  autorizzata
e'  tenuta  alla  pubblicazione   di   un   estratto   del   presente
provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data
di ricevimento del decreto di autorizzazione. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato sito  Internet  del  Ministero
della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it). 
  3.  Avverso  il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art.  41  della  Legge  23  luglio  2009,  n.  99  e
ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e  centoventi  giorni
dalla data  di  pubblicazione  di  un  suo  Estratto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

       Enel Produzione - Il responsabile del Power Plant North 
                           Alberto Marini 

 
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mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.