TRIBUNALE DI BARI

(GU Parte Seconda n.95 del 12-8-2021)

 
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per  usucapione  e
       contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria 
 

  Il  sig.  Vincenzo  Guerrieri  nato  a  Bari  il  08.09.1959  quivi
residente  alla  via  Massimi  Losacco   12   C.F.   GRRVCN59P08A662T
rappresentato e difeso giusta mandato in  atti  dall'avv.  Alessandro
Amendolara (C.F. MNDLSN76D26A662R) presso il cui studio a  Bari  C.so
Cavour  51  elegge  domicilio,   (comunicazioni   all'indirizzo   pec
alessandroamendolara@pec.giuffre.it   ovvero   al    n.    di    fax.
080.9757865); vista l'autorizzazione presidenziale alla notifica  per
pubblici  proclami  dell'atto   di   citazione   e   della   relativa
convocazione in mediazione di cui al provvedimento del 16.07.2021  RG
n. 3927/2021 VG Tribunale Civile di Bari; convoca tutti gli eventuali
o  presunti  chiamati  all'eredita',  eredi  ovvero  aventi  causa  a
qualsivoglia titolo o ragione, della de cuius Sabina Lorusso, nata  a
Bari   il   30.09.1932   e   ivi   deceduta   il   27.01.2002,   C.F.
LRSSBN32P70B737S relativamente al terreno ubicato in Bari, nei pressi
di V.le Cotugno n.41, in Catasto terreni al fg. 107,  p.lla  136,  se
viventi, o i loro eredi ed eventuali aventi  causa,  se  defunti,  al
primo incontro di mediazione del 15 settembre 2021,  ore  17.00  Bari
(BA) via Alessandro Maria Calefati 249, con il conciliatore/mediatore
civile professionale, Dott. Cataldo  Maria  debitamente  nominato  al
fine di dirimere la controversia tra le parti. Trattasi di  "CHIAMATA
A CONCILIARE ex art. 8 comma 1 del D. Lgs. 04  marzo  2010  n.28,  lo
scrivente Organismo di Conciliazione - con sede alla  Loc.  Corgiano,
20/D, Pellezzano (SA)  a  seguito  di  domanda  di  conciliazione  di
Vincenzo  Guerrieri  -  CHIAMA  a  conciliare  la  S/v   in   merito:
controversia come specificato nella  domanda  di  mediazione.  Valore
indicativo della controversia utile per la  definizione  delle  spese
della presente mediazione determinato da parte  istante  e'  pari  ad
euro 5.000.00. Ai sensi del Decreto Lgs. 4/03/2010 n. 28 art.17 comma
5 ter inserito dall'art. 84,co.1 lett.p) n 2) D.L. n.69/2013 la parte
ha facolta' di  presentarsi  al  primo  incontro  e  in  quella  sede
determinarsi per il prosieguo o meno della procedura. Al  momento  in
cui si presenta all'incontro la parte dovra'  versare  esclusivamente
euro 48,80 per diritti  di  segreteria.  In  caso  di  arresto  della
procedura al primo incontro nessun compenso e' dovuto  all'Organismo.
Esclusivamente  in  caso  di  adesione   ossia   di   prosieguo   del
procedimento le parti saranno tenute al pagamento della somma pari ad
euro 105.74 (per compenso mediatore). ATTENZIONE Si prega di  inviare
adesione o non adesione alla  procedura  oltre  che  alla  segreteria
dell'organismo,      anche      al      mediatore      via      email
avv.mariacataldo@libero.it    cataldo.maria@avvocatibari.legalmail.it
Tutti pagamenti dovranno avvenire a mezzo bonifico bancario su INTESA
SANPAOLO   SpA   Filiale    di    Baronisii    (SA)    CODICE    IBAN
IT93L0306976082100000005184 oppure su  conto  BancoPosta  n.  8865542
intestato  a   "Associazione   Nazionale   per   l'Arbitrato   &   la
Conciliazione ANPAR" via Corgiano, 20/D  84080  Pellezzano  (SA).  Si
ricorda inoltre che la presente comunicazione produce gli effetti  di
cui all'art. 5, comma 6 del menzionato D. Lgs.  28/2010,  nonche'  la
mancata partecipazione le conseguenze di cui all'art. 8 comma  5  del
D. Lgs. 28/2010. Tariffe  e  regolamento  dell'A.N.P.A.R.  depositati
presso il  Ministero  della  Giustizia  sono  consultabili  sul  sito
internet  www.anpar.it.  Qualora  l'esperimento  della  procedura  di
mediazione dovesse fallire, il sig. Vincenzo  Guerrieri  mediante  il
suo difensore, cita i medesimi soggetti sopra  indicati  a  comparire
innanzi al Tribunale Civile di Bari,  nell'udienza  del  25  febbraio
2022 ore di rito, dinanzi al Giudice Istruttore che  sara'  designato
ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., con  l'invito  a  costituirsi  nel
termine di almeno venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e
nelle forme di cui all'art.  166  cod.  proc.  civ.,  con  l'espresso
avvertimento  che  la  costituzione   oltre   il   suddetto   termine
implichera' le decadenze di cui agli art. 38 e 167 cod. proc. civ.  e
che, in difetto di costituzione,  si  procedera'  in  loro  legittima
contumacia, per  sentir  accogliere,  nell'interesse  dell'attore  le
seguenti CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa  ogni
contraria   istanza,   domanda,   eccezione   e   deduzione,   previo
accertamento del possesso esclusivo, da  parte  dell'odierno  attore,
Vincenzo Guerrieri nato a Bari il 08.09.1959 ed  ivi  residente  alla
via Massimi  Losacco  12,  C.F.  GRRVCN59P08A662T  in  modo  pubblico
manifesto pacifico continuato e non interrotto da oltre venti anni  e
comunque a far data dal mese di ottobre del 1998, del terreno ubicato
in Bari, nei pressi di V.le Cotugno n.41, in Catasto terreni  al  fg.
107, p.lla 136, qualita' semin. Arbor. 2; are 5,6, classe 2;  reddito
dominicale € 4,09; reddito agrario € 1,17;  partita  porzioni  15761;
dichiarare avvenuta a favore del medesimo attore ed  in  danno  degli
eventuali anzidetti convenuti, l'acquisto per  usucapione,  con  ogni
effetto di legge, del diritto di piena proprieta', per l'intero,  del
prefato terreno; per l'effetto ordinare al Conservatore dei  Registri
Immobiliari di Bari, di procedere  alle  necessarie  trascrizioni  ed
annotazioni dell'emananda sentenza a  favore  di  Vincenzo  Guerrieri
nato a Bari il 08.09.1959 ed ivi residente alla via  Massimi  Losacco
12, C.F. GRRVCN59P08A662T e contro tutti  i  suddetti  convenuti  con
esonero  del  Conservatore  da  ogni  responsabilita'  e  conseguenza
nonche',  ove  necessario,  autorizzare   l'Agenzia   delle   Entrate
Direzione Provinciale di Bari Ufficio Territoriale Bari a  effettuare
le variazioni  catastali  nonche'  tutti  gli  ulteriori  adempimenti
connessi, con esonero del relativo  Direttore  dell'ufficio  da  ogni
responsabilita' e conseguenza,  a  favore  dell'odierno  attore;  con
vittoria di spese e compenso  professionale  del  presente  giudizio,
come per legge. 
  Bari, 28.06.2021 

                     avv. Alessandro Amendolara 

 
TX21ABA9013
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