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Protocollo: 289130 del 11/08/2021 Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Roma, visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante «Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto legislativo n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; Vista la nota n. 0926457/21 con la quale la divisione Relazioni tra intermediari e clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco Desio, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; Vista la richiamata istanza con la quale Banco Desio ha segnalato che nelle giornate dall'8 al 13 giugno 2021 la propria filiale sita in Roma alla via Appia n. 580/580A e' stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Ritenuto, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1/1948; Decreta: In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nei periodi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Il prefetto Piantedosi TU21ABP9106 (Gratuito)