PREFETTURA DI ROMA

(GU Parte Seconda n.99 del 21-8-2021)

Protocollo: 288958 del 11/08/2021
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  Il prefetto della Provincia di Roma, visto il  decreto  legislativo
15 gennaio  1948,  n.  1,  recante  «Proroga  dei  termini  legali  o
convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle  aziende  di  credito  o
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»; 
  Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 del richiamato decreto  legislativo
n. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di  credito  e  gli
istituti di cui al regio decreto-legge  12  marzo  1936,  n.  375,  o
alcuna delle loro dipendenze non  potessero  funzionare  a  causa  di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante
il periodo di mancato funzionamento o nei cinque  giorni  successivi,
ancorche' relativi ad  atti  od  operazioni  da  compiersi  su  altra
piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle  aziende  di
credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal  giorno  della
riapertura degli sportelli al pubblico; 
  Considerato che il successivo art. 2 del citato decreto legislativo
n. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il  periodo  di
mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze
di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni  provincia  con
decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale  della  Banca
d'Italia sedente nel capoluogo  della  provincia,  e  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale; 
  Vista la nota n. 0771203/21 con la quale la Divisione Relazioni tra
intermediari e clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dalla Cassa  di  Ravenna,  ha  richiesto
l'emanazione  del  decreto  di   proroga   dei   termini   legali   o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  Vista la richiamata istanza con la quale la  Cassa  di  Ravenna  ha
segnalato che nelle giornate dell'11 e  12  maggio  2021  le  proprie
filiali: 
    Agenzia n. 4, sita in Roma alla piazza Attilio Friggeri n. 11; 
    Agenzia n. 5, sita in Roma al corso Trieste n. 99, 
  sono state chiuse al  pubblico  a  causa  dell'adozione  di  misure
organizzative  precauzionali  in  tema  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ritenuto, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione  del  provvedimento  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo n. 1/1948; 
 
                              Decreta: 
 
  In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nei periodi
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e  2  del
decreto legislativo 15  gennaio  1948,  n.  1,  i  termini  legali  o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene inviato alla sede  di  Roma  della  Banca
d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,  il
quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi  dell'art.  31,  comma  3,  della
legge n. 340/2000. 

                             Il prefetto 
                             Piantedosi 

 
TU21ABP9107 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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