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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n. 1297 del 12 novembre 2019 recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore di province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di provincia, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448" Alla Circolare CDP S.p.A. 12 novembre 2019, n. 1297, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore di province, citta' metropolitane e comuni capoluogo di provincia, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448", pubblicata in GURI n. 142, Parte II, del 3 dicembre 2019, sono apportate le modifiche di seguito indicate. Alla Parte I "AMBITO APPLICATIVO", in "Premessa", dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l'altro, il seguente periodo: "Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali". Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo concessi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP") "sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". Alla Parte I "AMBITO APPLICATIVO", in "Premessa", all'ultimo periodo, le parole "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP")" sono sostituite da "CDP". Alla Parte I, "Sez. 2. Ambito Oggettivo", l'anno "2020" e' sostituito con "2023" e dopo le parole "come appresso definita" sono aggiunte le parole ", i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi,". Alla Parte I, la "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari" e' sostituita con la seguente sezione: "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari: I Mutui Originari devono essere stati contratti in conformita' alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati: - al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito "Investimenti"); - al finanziamento di spese diverse da Investimenti, anche sulla base di specifiche norme primarie che ne abbiano autorizzato l'assunzione e la relativa destinazione (di seguito "Spese Ammesse"); ovvero - alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse." Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al primo periodo, le parole "le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti" sono cosi' sostituite "la contrazione dei Nuovi Prestiti". Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al quarto periodo, la nota " 1 " e' sostituita dalla seguente nota " 1 La CDP si riserva la facolta' di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni." e le parole "ad Investimenti, ovvero; ▪ alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui che avevano come oggetto il finanziamento di Investimenti." sono cosi' sostituite " ▪ ad Investimenti; ▪ a Spese Ammesse; ovvero ▪ alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse; o ove il Mutuo Originario sia stato destinato, anche parzialmente, a Spese Ammesse: ▪ la normativa sulla cui base sia stato contratto il Mutuo Originario; e ▪ la conferma da parte dell'Ente in merito alla legittimita' della contrazione del Mutuo Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;" Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al quinto periodo, il primo alinea e' cosi' sostituito " - la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile per il ricorso ai Nuovi Prestiti da parte dell'Ente;". Alla Parte II, "Sez. 3. Perfezionamento del Contratto", la nota "2" e' sostituita dalla seguente nota " 2 La CDP si riserva la facolta' di consentire un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 15 giorni." Alla Parte II, "Sez. 3. Perfezionamento del Contratto", secondo periodo, e' eliminata la parola "," dopo la parola "Telematici". Roma, 9 marzo 2021 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TX21AAB9248