CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.102 del 28-8-2021)

 
Modifiche alla circolare CDP S.P.A. n.  1297  del  12  novembre  2019
recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della  gestione
separata della Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.Lgs.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, mediante prestiti in favore di province, citta' metropolitane  e
comuni capoluogo di provincia, destinati alla  conversione  di  mutui
concessi a tali enti da intermediari  bancari  e  finanziari  diversi
dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero  da  altri
soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge
                      28 dicembre 2001, n. 448" 
 

  Alla Circolare CDP  S.p.A.  12  novembre  2019,  n.  1297,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5,  comma  7,  lettera  a),  primo  periodo,  del  D.L.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, mediante prestiti in favore di province, citta' metropolitane  e
comuni capoluogo di provincia, destinati alla  conversione  di  mutui
concessi a tali enti da intermediari  bancari  e  finanziari  diversi
dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero  da  altri
soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n.448", pubblicata in GURI n. 142, Parte II, del  3
dicembre 2019, sono apportate le modifiche di seguito indicate. 
  Alla Parte I "AMBITO APPLICATIVO", in  "Premessa",  dopo  il  primo
periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "L'articolo 1, comma  789,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ha  aggiunto  all'articolo  3,
comma 17, della legge n. 350  del  2003,  tra  l'altro,  il  seguente
periodo: "Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti  del
citato articolo 119, le operazioni di revisione,  ristrutturazione  o
rinegoziazione dei contratti di  approvvigionamento  finanziario  che
determinano una riduzione del  valore  finanziario  delle  passivita'
totali". Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo
concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni  (di
seguito  "CDP")  "sono  destinati  agli  investimenti  di   interesse
pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge o ad altre finalita' per le  quali  e'  consentito,  ai
medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". 
  Alla  Parte  I  "AMBITO  APPLICATIVO",  in  "Premessa",  all'ultimo
periodo, le parole "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di
seguito "CDP")" sono sostituite da "CDP". 
  Alla  Parte  I,  "Sez.  2.  Ambito  Oggettivo",  l'anno  "2020"  e'
sostituito con "2023" e dopo le parole "come appresso definita"  sono
aggiunte le parole ", i cui oneri di ammortamento sono  a  totale  ed
esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi,". 
  Alla Parte I, la "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui  Originari"  e'
sostituita con la seguente  sezione:  "Sez.  3.  Caratteristiche  dei
Mutui Originari: I Mutui Originari devono essere stati  contratti  in
conformita' alla normativa in materia  di  ricorso  all'indebitamento
tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati: 
  - al finanziamento delle  spese  per  investimenti  individuati  ai
sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24  dicembre  2003,
n. 350 (di seguito "Investimenti"); 
  - al finanziamento di spese diverse da  Investimenti,  anche  sulla
base  di  specifiche  norme  primarie  che  ne  abbiano   autorizzato
l'assunzione e la relativa destinazione (di seguito "Spese Ammesse");
ovvero 
  - alla conversione, ai sensi  dell'Art.  41,  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse." 
  Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al primo periodo,  le  parole
"le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti" sono  cosi'
sostituite "la contrazione dei Nuovi Prestiti". 
  Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al quarto periodo, la nota  "
1 " e' sostituita dalla seguente nota  "  1  La  CDP  si  riserva  la
facolta' di  consentire  la  presentazione  della  Domanda  entro  un
termine ridotto rispetto a quello  ordinario  di  60  giorni."  e  le
parole  "ad  Investimenti,  ovvero;  ▪  alla  conversione,  ai  sensi
dell'Art. 41,  di  precedenti  mutui  che  avevano  come  oggetto  il
finanziamento di Investimenti." sono cosi' sostituite " 
  ▪ ad Investimenti; 
  ▪ a Spese Ammesse; ovvero 
  ▪ alla conversione, ai sensi  dell'Art.  41,  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di 
  Investimenti e/o di Spese Ammesse; 
  o ove il Mutuo Originario sia stato destinato, anche  parzialmente,
a Spese Ammesse: 
  ▪ la  normativa  sulla  cui  base  sia  stato  contratto  il  Mutuo
Originario; e 
  ▪ la conferma da parte dell'Ente in merito alla legittimita'  della
contrazione del Mutuo 
  Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;" 
  Alla Parte II, "Sez. 2. Istruttoria", al quinto periodo,  il  primo
alinea e' cosi'  sostituito  "  -  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dalla normativa tempo per tempo applicabile per  il  ricorso
ai Nuovi Prestiti da parte dell'Ente;". 
  Alla Parte II, "Sez. 3. Perfezionamento del Contratto", la nota "2"
e' sostituita dalla seguente nota " 2 La CDP si riserva  la  facolta'
di consentire un termine ridotto rispetto a quello  ordinario  di  15
giorni." 
  Alla Parte II, "Sez. 3.  Perfezionamento  del  Contratto",  secondo
periodo, e' eliminata la parola "," dopo la parola "Telematici". 
  Roma, 9 marzo 2021 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TX21AAB9248
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