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Modifiche alla circolare CDP S.P.A. N. 1274 del 24 Luglio 2009 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004" Alla Circolare CDP S.p.A. 24 luglio 2009, n. 1274, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da parte delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti ad esse assimilati, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in GURI n. 91, Parte II, dell'8 agosto 2009, modificata in data 6 marzo 2013 (GURI n. 34, Parte II, del 21 marzo 2013) e in data 2 agosto 2019 (GURI n. 96, Parte II, del 17 agosto 2019), sono apportate le modifiche di seguito indicate: Alla Sezione 1 "Ambito Soggettivo" il periodo: "gli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61 ("ERP")" e' sostituito dal periodo: "gli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ("ERP") o di cui all'art. 119, comma 9, lettera c), del DL 34/2020 ("Enti ERP");". Al Paragrafo 4.2.2 "Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di Utilizzo9" dopo le parole "definitivamente accertato" sono aggiunte le parole "ovvero qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario reperito successivamente alla sottoscrizione del contratto di prestito,". Al Paragrafo 4.5.2 "Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di ente pubblico" dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente periodo "CDP, quale forma di garanzia dei prestiti alternativa rispetto a quelle sopra indicate, puo' altresi' richiedere all' ERP, di produrre fideiussione dell'ente territoriale di riferimento, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ERP di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, per un importo che sara' determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economico- finanziaria-patrimoniale dell'ente.". Al Paragrafo 4.5.3 "Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica costituiti in forma giuridica di societa' di capitali" dopo l'ultimo periodo e' inserito il seguente periodo "CDP, quale forma di garanzia dei prestiti alternativa rispetto a quelle sopra indicate, puo' altresi' richiedere all' ERP, di produrre fideiussione dell'ente territoriale di riferimento, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'ERP di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, per un importo che sara' determinato in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economico- finanziaria-patrimoniale dell'ente.". Al Paragrafo 4.5.4 "Garanzie e impegni relativi ai finanziamenti delle Universita' e degli Istituti Superiori" e' eliminato il periodo "La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere alle Universita' ed agli Istituti Superiori, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui al presente paragrafo 4.5, ulteriori forme di garanzia personale o reale." Al Paragrafo 4.7 "Perfezionamento del contratto" il periodo: "mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della CDP, se il prestito chirografario e' di importo inferiore a cento milioni di euro e destinato ad un ente avente personalita' giuridica pubblica;" e' sostituito dal periodo "mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della CDP, se il prestito chirografario e' di importo inferiore a cento milioni di euro e destinato ad un ente avente personalita' giuridica pubblica ovvero mediante scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale;". Alla fine della Sezione 4 "Condizioni generali del prestito chirografario" e' inserito quanto segue: "5. Condizioni generali del "Prestito Superbonus Edilizio" L'art. 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come successivamente modificato ed integrato, ("DL 34/2020") individua tra i soggetti potenzialmente beneficiari degli incentivi fiscali di cui al comma 1 del medesimo articolo ("Superbonus"), gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Il Prestito Superbonus Edilizio puo' essere concesso per un importo minimo non inferiore a 2 milioni di euro. 5.1. Ambito soggettivo Gli enti di cui all'art. 119, comma 9, lettera c), del DL 34/2020. 5.2. Ambito oggettivo Il Prestito Superbonus Edilizio della CDP e' concesso agli Enti ERP per il finanziamento di investimenti di cui all'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 eleggibili ai fini della concessione del Superbonus ("Investimenti Ammissibili"), nonche' ulteriori investimenti non eleggibili a fini Superbonus, che siano comunque strumentali e/o connessi e/o accessori alle opere e lavori pubblici eleggibili a tale misura. 5.3. Periodo di utilizzo e Pre-ammortamento Il periodo di utilizzo del prestito decorre, di norma, dalla data di perfezionamento del contratto fino al 31 dicembre 2022. L'Ente ERP ha la facolta', in caso di mancato completamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, di chiedere la proroga di tale periodo sino ad un massimo di 3 anni, fermo restando che, in caso di spese sostenute dall'ente a fronte di erogazioni effettuate oltre i termini previsti dall'art. 119 del DL 34/2020 non potra' essere esercitata l'opzione di cui al successivo paragrafo "Cessione Superbonus". Il pre- ammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla data di inizio ammortamento. Nel corso del periodo di pre-ammortamento, sull'importo erogato maturano interessi al tasso di interesse variabile. 5.4. Erogazione Il Prestito Superbonus Edilizio e' erogato, nel corso del periodo di utilizzo, sulla base delle modalita' previste nel contratto di prestito. In caso di proroga del periodo di utilizzo, le somme del prestito non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, potranno essere erogate in una o piu' soluzioni sino al termine del periodo di utilizzo. Qualora l'Ente ERP non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuera' l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente potra' attingere esclusivamente per il finanziamento delle spese per la realizzazione dell'investimento finanziato. Le erogazioni sono effettuate entro e non oltre la data di inizio ammortamento, sulla base di apposite domande di erogazione da parte dell'Ente ERP, che devono pervenire alla CDP entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento. Qualora l'Ente ERP, entro il termine suddetto, non richieda l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma prestata all'importo della somma effettivamente erogata puo' essere accordata dalla CDP in conseguenza di ribasso d'asta o di minore costo dell'investimento finanziato definitivamente accertato, debitamente documentati da parte dell'Ente ERP. 5.5. Ammortamento L'ammortamento del Prestito Superbonus Edilizio e' regolato a tasso variabile e puo' avere, di norma, durata di, 5, 10, 15 o 20 anni. Le rate di ammortamento sono semestrali, posticipate, comprensive di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito inclusa. L'ammortamento e' strutturato a quote capitale costanti (metodo italiano). L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo alla scadenza del periodo di utilizzo. 5.6. Tasso di interesse Il tasso di interesse applicato al periodo di pre-ammortamento e' pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i Prestiti Superbonus Edilizio tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet13, e il Parametro Tasso Variabile. Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento e' pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per i Prestiti Superbonus Edilizio, tra quelle determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet e il Parametro Tasso Variabile 5.7. Garanzie e impegni Gli Enti ERP costituiti in forma giuridica di ente pubblico ovvero costituiti in forma giuridica di societa' di capitali devono produrre fideiussione rilasciata dall'ente territoriale di riferimento, conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e avente durata fino all'integrale adempimento da parte dell'Ente ERP di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, per un importo pari alla somma prestata, maggiorato di un ulteriore importo che sara' determinato dalla CDP in relazione alle caratteristiche del finanziamento ed all'esito dell'analisi economico-finanziaria-patrimoniale dell'Ente ERP. L'importo oggetto della suddetta garanzia si ridurra' proporzionalmente al rimborso del capitale del prestito effettuato dall'Ente ERP. 5.8. Istruttoria ed affidamento La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004). La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi, ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente ERP della domanda di prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, nonche' la descrizione dettagliata dell'investimento da finanziare e delle caratteristiche del mutuo richiesto (tipologia e durata). La documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia in funzione della natura giuridica dell'Ente ERP e della tipologia dell'investimento da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro, l'analisi della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente ERP, avuto particolare riguardo alla situazione debitoria. La fase istruttoria si conclude, in caso di esito positivo, con l'affidamento dell'Ente ERP da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo. L'affidamento e' comunicato all'Ente ERP mediante l'invio da parte della CDP della relativa comunicazione. Nel sito internet della CDP sara' resa disponibile una scheda riepilogativa della documentazione da produrre per l'istruttoria, restando salva la facolta' di CDP di richiedere eventuali ulteriori documenti o attestazioni che si rendessero necessari al fine di verificare i presupposti di legittimita' delle operazioni di indebitamento ovvero l'equilibrio economico-finanziario e la solidita' patrimoniale dell'Ente ERP. 5.9. Perfezionamento del contratto Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalita' alternative: • mediante sottoscrizione del contratto, di norma, presso la sede della CDP ovvero mediante scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale, se il Prestito Edilizio Superbonus e' di importo inferiore a cento milioni di euro e destinato ad un ente avente personalita' giuridica pubblica; • in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con oneri a carico dell'Ente ERP, se il prestito chirografario e' di importo pari o superiore a cento milioni di euro ovvero se e' destinato ad un Ente avente personalita' giuridica privatistica. All'atto della stipula l'Ente ERP deve produrre la documentazione di garanzia in originale. Gli schemi contrattuali, cui si rinvia per maggiori dettagli sulla disciplina del Prestito Edilizio Superbonus, saranno resi consultabili sul sito internet della CDP. 5.10. Rimborso Anticipato parziale o totale Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 5.11, e' facolta' dell'Ente ERP effettuare il rimborso anticipato parziale del prestito per un importo inferiore alla somma prestata ("Somma da Rimborsare"), ovvero totale per un importo pari alla somma prestata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento del periodo di ammortamento, a partire dalla data indicata nel contratto di prestito, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso14. In entrambi i casi l'Ente ERP dovra' corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso di rimborso anticipato parziale l'Ente ERP dovra' restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del Prestito Edilizio Superbonus, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare15. In tal caso, inoltre, l'Ente ERP dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare. In caso di rimborso anticipato totale l'Ente ERP dovra' corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal piano di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l'Ente ERP dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 5.11. Cessione Superbonus Nel caso in cui maturino le condizioni per la cessione del Superbonus spettante all'Ente ERP in relazione agli Investimenti Ammissibili, come individuate nel contratto di prestito e, quindi: a) nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti per tale cessione: i. dal DL 34/2020; ii. dalle "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici" dell' 8 agosto 2020 dell'Agenzia delle Entrate; iii. dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E dell'8 agosto 2020 e dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/E del 22 dicembre 2020; iv. dal decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" del Ministro per lo sviluppo economico; v. dal decreto 6 agosto 2020 "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; vi. dalle eventuali ulteriori norme e disposizioni regolanti la materia; b) a seguito dell'invio da parte dell'Ente della documentazione prevista nel contratto di prestito, da produrre in relazione a ciascuna richiesta di esercizio dell'opzione per la cessione. L'Ente e CDP hanno la facolta' di esercitare un'opzione, rispettivamente, di cedere e acquistare il credito d'imposta del 110% ai termini e con le modalita' previste nel contratto di prestito ad un prezzo prefissato, indicato nel contratto di prestito stesso 16. A fronte di tale cessione/acquisto, CDP procedera', nelle tempistiche individuate nel contratto di prestito e a condizione che il credito d'imposta risulti nel proprio cassetto fiscale, a corrispondere il corrispettivo pattuito in favore dell'Ente ERP, mediante compensazione ("Compensazione") con gli importi dovuti dall'Ente ai sensi del contratto di prestito, individuati secondo l'ordine che segue: i. in primo luogo, importi dovuti a titolo di interessi di mora maturati e non pagati, indennizzi o altro titolo diverso da quelli di cui ai seguenti paragrafi ii e iii; ii. in secondo luogo, importi dovuti a titolo di interessi corrispettivi, maturati e non pagati; iii. in terzo luogo, importi dovuti a titolo di rimborso del debito residuo. Resta inteso che (a) nessun indennizzo sara' dovuto dall'Ente ERP in conseguenza della Compensazione, e (b) le eventuali eccedenze del corrispettivo della cessione che dovessero risultare a seguito della Compensazione, saranno corrisposte dalla CDP all'Ente ERP nei termini e nelle modalita' stabiliti nel contratto che regolera' la cessione dei crediti d'imposta. Qualora il corrispettivo della cessione del credito d'imposta sia inferiore rispetto agli importi dovuti dall'Ente ERP ai sensi del contratto di prestito, la CDP provvedera' a consegnare all'Ente ERP un nuovo piano di ammortamento rideterminato sulla base del debito residuo risultante dopo la Compensazione e della data di scadenza del prestito. Il contratto di cessione dei crediti di imposta dovra' essere stipulato tra CDP e l'Ente ERP, con le modalita' comunicate dalla CDP sul proprio sito internet, sulla base dello schema messo a disposizione da CDP, che sara' allegato al contratto di prestito. 5.12. Diverso utilizzo La CDP puo' autorizzare l'Ente ERP ad utilizzare la somma prestata per realizzare un investimento diverso da quello per cui era stato concesso il prestito medesimo, e comunque non ammissibile al Superbonus, a condizione che il nuovo investimento sia finanziabile dalla CDP, sia di importo superiore a 5.000 euro e rimangano invariate le condizioni di ammortamento del prestito. 5.13. Risoluzione In conseguenza della risoluzione del contratto di prestito per inadempimento, l'Ente ERP dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e iv) un importo pari allo 0,125% del debito residuo. 13 La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti Superbonus Edilizio, con riferimento, rispettivamente, al periodo di pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il medesimo regime interessi, in conformita' con le durate e le tipologie quotate, di norma settimanalmente, sul sito internet della CDP . 14 Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potra' avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento). 15 Il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare e' anch'esso a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale e' pari al rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso parziale. 16 Il prezzo di acquisto del credito d'imposta sara' reso pubblico sul sito internet della CDP. 6. Ulteriori previsioni La CDP si riserva di modificare il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonche' le durate di pre-ammortamento e di ammortamento previste nella presente circolare. La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti di cui alla presente Circolare, in alternativa o in aggiunta alle garanzie di cui ai precedenti paragrafi, ulteriori forme di garanzia personale o reale." La sezione "NOTA TECNICA" e' sostituita come segue: "NOTA TECNICA Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero- coupon dai tassi depositi-swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3). (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi." L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TX21AAB9249