CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.102 del 28-8-2021)

 
Modifiche alla circolare CDP S.P.A. N. 1274  del  24  Luglio  2009  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
("CDP")  da  parte  delle  Aziende   Sanitarie   Locali   e   Aziende
Ospedaliere,  degli   Enti   operanti   nel   settore   dell'Edilizia
residenziale pubblica, delle Universita' statali e Istituti  ad  esse
assimilati, relative ai  prestiti  di  scopo  ordinari  di  cui  agli
articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
                     finanze del 6 ottobre 2004" 
 

  Alla  Circolare  CDP  S.p.A.  24  luglio  2009,  n.  1274,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ("CDP") da  parte
delle Aziende Sanitarie Locali  e  Aziende  Ospedaliere,  degli  Enti
operanti  nel  settore  dell'Edilizia  residenziale  pubblica,  delle
Universita' statali  e  Istituti  ad  esse  assimilati,  relative  ai
prestiti di scopo ordinari di cui agli  articoli  11,  12  e  13  del
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  6  ottobre
2004", pubblicata in GURI  n.  91,  Parte  II,  dell'8  agosto  2009,
modificata in data 6 marzo 2013 (GURI n. 34, Parte II, del  21  marzo
2013) e in data 2 agosto 2019 (GURI n. 96, Parte II,  del  17  agosto
2019), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  Alla Sezione 1 "Ambito Soggettivo" il periodo: "gli  Enti  operanti
nel settore dell'Edilizia residenziale pubblica, di cui  all'art.  93
del decreto del Presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.  61
("ERP")" e' sostituito dal periodo: "gli Enti  operanti  nel  settore
dell'Edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ("ERP")  o  di
cui all'art. 119, comma 9, lettera c), del DL 34/2020 ("Enti ERP");". 
  Al Paragrafo 4.2.2 "Pre-ammortamento a tasso variabile e Periodo di
Utilizzo9" dopo le parole "definitivamente accertato"  sono  aggiunte
le parole "ovvero qualora l'investimento benefici  di  un  contributo
finanziario  reperito   successivamente   alla   sottoscrizione   del
contratto di prestito,". 
  Al Paragrafo 4.5.2 "Garanzie e impegni  relativi  ai  finanziamenti
degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia  residenziale  pubblica
costituiti in forma giuridica di ente pubblico" dopo l'ultimo periodo
e' inserito il seguente periodo "CDP, quale  forma  di  garanzia  dei
prestiti alternativa rispetto a quelle sopra indicate, puo'  altresi'
richiedere all' ERP, di produrre fideiussione dell'ente  territoriale
di riferimento, conforme allo schema reso  disponibile  dalla  CDP  e
avente durata fino all'integrale adempimento  da  parte  dell'ERP  di
tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito, per  un  importo
che  sara'  determinato  in  relazione   alle   caratteristiche   del
finanziamento     ed      all'esito      dell'analisi      economico-
finanziaria-patrimoniale dell'ente.". 
  Al Paragrafo 4.5.3 "Garanzie e impegni  relativi  ai  finanziamenti
degli Enti operanti nel settore dell'Edilizia  residenziale  pubblica
costituiti in forma giuridica di societa' di capitali" dopo  l'ultimo
periodo e' inserito il seguente periodo "CDP, quale forma di garanzia
dei prestiti alternativa  rispetto  a  quelle  sopra  indicate,  puo'
altresi' richiedere all'  ERP,  di  produrre  fideiussione  dell'ente
territoriale di riferimento, conforme allo  schema  reso  disponibile
dalla CDP e avente durata fino  all'integrale  adempimento  da  parte
dell'ERP di tutti gli obblighi assunti in relazione al prestito,  per
un importo che sara' determinato in  relazione  alle  caratteristiche
del    finanziamento    ed    all'esito    dell'analisi    economico-
finanziaria-patrimoniale dell'ente.". 
  Al Paragrafo 4.5.4 "Garanzie e impegni  relativi  ai  finanziamenti
delle Universita' e degli Istituti Superiori" e' eliminato il periodo
"La  CDP  si  riserva,  inoltre,  la  facolta'  di  richiedere   alle
Universita' ed agli Istituti Superiori, in alternativa o in  aggiunta
alle garanzie di cui al presente paragrafo 4.5,  ulteriori  forme  di
garanzia personale o reale." 
  Al  Paragrafo  4.7  "Perfezionamento  del  contratto"  il  periodo:
"mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede della
CDP, se il prestito chirografario e' di  importo  inferiore  a  cento
milioni di euro e destinato ad un ente avente personalita'  giuridica
pubblica;" e' sostituito dal  periodo  "mediante  sottoscrizione  del
contratto, di  norma  presso  la  sede  della  CDP,  se  il  prestito
chirografario e' di importo inferiore  a  cento  milioni  di  euro  e
destinato ad un ente avente personalita'  giuridica  pubblica  ovvero
mediante scambio via Posta Elettronica Certificata (PEC) di documenti
informatici sottoscritti mediante apposizione di firma digitale;". 
  Alla  fine  della  Sezione  4  "Condizioni  generali  del  prestito
chirografario" e' inserito quanto segue: 
  "5. Condizioni generali del "Prestito Superbonus Edilizio" 
  L'art. 119, comma 9, lettera c), del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, come successivamente modificato ed integrato,  ("DL  34/2020")
individua tra i soggetti potenzialmente beneficiari  degli  incentivi
fiscali di cui al comma 1 del medesimo articolo  ("Superbonus"),  gli
istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonche' gli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti
nella  forma  di  societa'  che   rispondono   ai   requisiti   della
legislazione  europea  in  materia  di  "in  house   providing"   per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta' ovvero  gestiti
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 
  Il Prestito Superbonus Edilizio puo' essere concesso per un importo
minimo non inferiore a 2 milioni di euro. 
  5.1. Ambito soggettivo 
  Gli enti di cui all'art. 119, comma 9, lettera c), del DL 34/2020. 
  5.2. Ambito oggettivo 
  Il Prestito Superbonus Edilizio della CDP e' concesso agli Enti ERP
per il finanziamento di investimenti di cui all'articolo 3, commi  18
e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 eleggibili ai  fini  della
concessione  del  Superbonus  ("Investimenti  Ammissibili"),  nonche'
ulteriori investimenti non eleggibili a fini  Superbonus,  che  siano
comunque strumentali e/o connessi e/o accessori alle opere  e  lavori
pubblici eleggibili a tale misura. 
  5.3. Periodo di utilizzo e Pre-ammortamento 
  Il periodo di utilizzo del prestito decorre, di norma,  dalla  data
di perfezionamento del contratto fino al 31 dicembre 2022. L'Ente ERP
ha la facolta', in caso di mancato completamento dei lavori entro  il
31 dicembre 2022, di chiedere la proroga di tale periodo sino  ad  un
massimo di 3 anni, fermo restando che, in  caso  di  spese  sostenute
dall'ente a fronte di erogazioni effettuate oltre i termini  previsti
dall'art. 119 del DL 34/2020 non potra' essere  esercitata  l'opzione
di  cui  al  successivo  paragrafo  "Cessione  Superbonus".  Il  pre-
ammortamento decorre dalla data di erogazione e termina alla data  di
inizio ammortamento.  Nel  corso  del  periodo  di  pre-ammortamento,
sull'importo  erogato  maturano  interessi  al  tasso  di   interesse
variabile. 
  5.4. Erogazione 
  Il Prestito Superbonus Edilizio e' erogato, nel corso  del  periodo
di utilizzo, sulla base delle modalita'  previste  nel  contratto  di
prestito. In caso di proroga del periodo di utilizzo,  le  somme  del
prestito non utilizzate alla data  del  31  dicembre  2022,  potranno
essere erogate in una o piu' soluzioni sino al termine del periodo di
utilizzo. 
  Qualora l'Ente ERP non sia tenuto a versare le entrate  provenienti
dal prestito in contabilita' speciale, presso la  competente  sezione
di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre
1984, n. 720, la CDP effettuera' l'erogazione mediante versamento  in
un  deposito  bancario  vincolato,  cui   l'Ente   potra'   attingere
esclusivamente per il finanziamento delle spese per la  realizzazione
dell'investimento finanziato. 
  Le erogazioni sono effettuate entro e non oltre la data  di  inizio
ammortamento, sulla base di apposite domande di erogazione  da  parte
dell'Ente ERP, che devono pervenire alla CDP entro  e  non  oltre  il
trentesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento. 
  Qualora  l'Ente  ERP,  entro  il  termine  suddetto,  non  richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta
di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a
saldo con  valuta  corrispondente  al  Giorno  TARGET  immediatamente
precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione  della  somma
prestata all'importo della somma effettivamente erogata  puo'  essere
accordata dalla CDP in conseguenza di  ribasso  d'asta  o  di  minore
costo   dell'investimento   finanziato   definitivamente   accertato,
debitamente documentati da parte dell'Ente ERP. 
  5.5. Ammortamento 
  L'ammortamento del Prestito Superbonus Edilizio e' regolato a tasso
variabile e puo' avere, di norma, durata di, 5, 10, 15 o 20 anni. 
  Le rate di ammortamento sono semestrali,  posticipate,  comprensive
di capitale ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il  31
dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno solare in cui  cade  la
data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Prestito
inclusa. L'ammortamento e'  strutturato  a  quote  capitale  costanti
(metodo italiano). 
  L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo alla scadenza  del
periodo di utilizzo. 
  5.6. Tasso di interesse 
  Il tasso di interesse applicato al periodo di  pre-ammortamento  e'
pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data  di  stipula
per i Prestiti Superbonus Edilizio tra quelle determinate e rese note
di  norma  settimanalmente  dalla  CDP  attraverso  il  proprio  sito
internet13, e il Parametro Tasso Variabile. 
  Il tasso di interesse applicato nel periodo di ammortamento e' pari
alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per  i
Prestiti Superbonus Edilizio, tra quelle determinate e rese  note  di
norma settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet e
il Parametro Tasso Variabile 
  5.7. Garanzie e impegni 
  Gli Enti ERP costituiti in forma giuridica di ente pubblico  ovvero
costituiti in forma giuridica di societa' di capitali devono produrre
fideiussione  rilasciata  dall'ente  territoriale   di   riferimento,
conforme allo schema reso disponibile dalla CDP e avente durata  fino
all'integrale  adempimento  da  parte  dell'Ente  ERP  di  tutti  gli
obblighi assunti in relazione al prestito, per un importo  pari  alla
somma  prestata,  maggiorato  di  un  ulteriore  importo  che   sara'
determinato  dalla  CDP  in  relazione   alle   caratteristiche   del
finanziamento           ed           all'esito           dell'analisi
economico-finanziaria-patrimoniale dell'Ente ERP.  L'importo  oggetto
della suddetta garanzia si ridurra' proporzionalmente al rimborso del
capitale del prestito effettuato dall'Ente ERP. 
  5.8. Istruttoria ed affidamento 
  La  fase  istruttoria   e'   funzionale   "all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per  le  operazioni  di
indebitamento dei soggetti richiedenti, nonche'  di  eventuali  altre
condizioni fissate dalla CDP per categorie  omogenee"  (articolo  11,
comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
ottobre 2004). 
  La fase istruttoria, effettuata sulla base di criteri uniformi,  ha
inizio con la presentazione da parte dell'Ente ERP della  domanda  di
prestito, contenente la quantificazione del  fabbisogno  finanziario,
nonche' la descrizione dettagliata dell'investimento da finanziare  e
delle caratteristiche del mutuo richiesto (tipologia  e  durata).  La
documentazione oggetto di valutazione istruttoria varia  in  funzione
della   natura   giuridica   dell'Ente   ERP   e   della    tipologia
dell'investimento da finanziare. L'istruttoria concerne, tra l'altro,
l'analisi  della  situazione  finanziaria  ed  economico-patrimoniale
dell'Ente ERP, avuto particolare riguardo alla situazione debitoria. 
  La fase istruttoria si conclude, in caso  di  esito  positivo,  con
l'affidamento dell'Ente ERP da parte del Consiglio di Amministrazione
della  CDP  ovvero  dell'Organo  della  CDP  delegato  dal  Consiglio
medesimo. 
  L'affidamento e' comunicato all'Ente ERP mediante l'invio da  parte
della CDP della relativa comunicazione. 
  Nel sito internet della  CDP  sara'  resa  disponibile  una  scheda
riepilogativa della documentazione  da  produrre  per  l'istruttoria,
restando salva la facolta' di CDP di richiedere  eventuali  ulteriori
documenti o attestazioni che  si  rendessero  necessari  al  fine  di
verificare  i  presupposti  di  legittimita'  delle   operazioni   di
indebitamento  ovvero   l'equilibrio   economico-finanziario   e   la
solidita' patrimoniale dell'Ente ERP. 
  5.9. Perfezionamento del contratto 
  Successivamente  all'affidamento,  si  procede  alla  stipula   del
contratto  di  prestito  chirografario,  con  le  seguenti  modalita'
alternative: 
  • mediante sottoscrizione del contratto, di norma, presso  la  sede
della CDP ovvero mediante scambio via Posta  Elettronica  Certificata
(PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante  apposizione  di
firma digitale, se il Prestito  Edilizio  Superbonus  e'  di  importo
inferiore a cento milioni di euro  e  destinato  ad  un  ente  avente
personalita' giuridica pubblica; 
  • in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente ERP, se  il  prestito  chirografario  e'  di
importo pari o superiore  a  cento  milioni  di  euro  ovvero  se  e'
destinato ad un Ente avente personalita' giuridica privatistica. 
  All'atto della stipula l'Ente ERP deve produrre  la  documentazione
di garanzia in originale. Gli schemi contrattuali, cui si rinvia  per
maggiori dettagli sulla disciplina del Prestito Edilizio  Superbonus,
saranno resi consultabili sul sito internet della CDP. 
  5.10. Rimborso Anticipato parziale o totale 
  Fermo restando quanto previsto al  successivo  paragrafo  5.11,  e'
facolta' dell'Ente ERP effettuare il rimborso anticipato parziale del
prestito per un importo inferiore  alla  somma  prestata  ("Somma  da
Rimborsare"), ovvero totale per un importo pari alla somma  prestata,
in corrispondenza di  ciascuna  Data  di  Pagamento  del  periodo  di
ammortamento,  a  partire  dalla  data  indicata  nel  contratto   di
prestito, previa comunicazione scritta da inviarsi alla  CDP,  almeno
30 (trenta) giorni prima della Data di  Pagamento  prescelta  per  il
rimborso14. 
  In entrambi  i  casi  l'Ente  ERP  dovra'  corrispondere  alla  CDP
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e  quota  interessi)  in
scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  Nel  caso  di  rimborso  anticipato  parziale  l'Ente  ERP   dovra'
restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di  ammortamento  per  la
vita residua del Prestito Edilizio Superbonus, alla Data di Pagamento
prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il piano di
ammortamento del Prestito e il piano di ammortamento della  Somma  da
Rimborsare15. In tal caso, inoltre, l'Ente ERP  dovra'  corrispondere
alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% della Somma da
Rimborsare. 
  In  caso  di  rimborso  anticipato   totale   l'Ente   ERP   dovra'
corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante  dal  piano
di ammortamento del Prestito a seguito del pagamento  della  rata  in
scadenza alla Data di Pagamento prescelta per  il  rimborso.  In  tal
caso, infine, l'Ente ERP dovra' corrispondere alla CDP un  indennizzo
per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo, come risultante a
seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data  di  Pagamento
prescelta per il rimborso. 
  5.11. Cessione Superbonus 
  Nel caso  in  cui  maturino  le  condizioni  per  la  cessione  del
Superbonus spettante all'Ente  ERP  in  relazione  agli  Investimenti
Ammissibili, come individuate nel contratto di prestito e, quindi: 
  a) nel rispetto delle modalita' e dei  termini  previsti  per  tale
cessione: 
  i. dal DL 34/2020; 
  ii. dalle "Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,
per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti  per
gli interventi di  ristrutturazione  edilizia,  recupero  o  restauro
della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,  riduzione
del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici  e
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici" dell'  8  agosto
2020 dell'Agenzia delle Entrate; 
  iii. dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 24/E dell'8  agosto
2020 e  dalla  Circolare  dell'Agenzia  delle  Entrate  30/E  del  22
dicembre 2020; 
  iv. dal decreto 6 agosto 2020 "Requisiti tecnici per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici -
cd. Ecobonus" del Ministro per lo sviluppo economico; 
  v. dal decreto 6 agosto 2020  "Requisiti  delle  asseverazioni  per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
degli edifici - cd. Ecobonus" del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,  il
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
  vi. dalle eventuali ulteriori norme  e  disposizioni  regolanti  la
materia; 
  b) a seguito dell'invio da  parte  dell'Ente  della  documentazione
prevista nel contratto  di  prestito,  da  produrre  in  relazione  a
ciascuna richiesta di esercizio dell'opzione per la cessione. 
  L'Ente  e  CDP  hanno  la  facolta'   di   esercitare   un'opzione,
rispettivamente, di cedere e acquistare il credito d'imposta del 110%
ai termini e con le modalita' previste nel contratto di  prestito  ad
un prezzo prefissato, indicato nel contratto di prestito stesso 16. A
fronte di tale cessione/acquisto, CDP procedera',  nelle  tempistiche
individuate nel contratto di prestito e a condizione che  il  credito
d'imposta risulti nel proprio cassetto fiscale,  a  corrispondere  il
corrispettivo   pattuito   in   favore   dell'Ente   ERP,    mediante
compensazione ("Compensazione") con gli importi dovuti  dall'Ente  ai
sensi del contratto di prestito,  individuati  secondo  l'ordine  che
segue: 
  i. in primo luogo, importi dovuti a titolo  di  interessi  di  mora
maturati e non pagati, indennizzi o altro titolo diverso da quelli di
cui ai seguenti paragrafi ii e iii; 
  ii.  in  secondo  luogo,  importi  dovuti  a  titolo  di  interessi
corrispettivi, maturati e non pagati; 
  iii. in terzo luogo, importi dovuti a titolo di rimborso del debito
residuo. 
  Resta inteso che (a) nessun indennizzo sara' dovuto  dall'Ente  ERP
in conseguenza della Compensazione, e (b) le eventuali eccedenze  del
corrispettivo della cessione che dovessero risultare a seguito  della
Compensazione, saranno corrisposte dalla CDP all'Ente ERP nei termini
e nelle modalita' stabiliti nel contratto che regolera'  la  cessione
dei crediti d'imposta. 
  Qualora il corrispettivo della cessione del credito  d'imposta  sia
inferiore rispetto agli importi dovuti dall'Ente  ERP  ai  sensi  del
contratto di prestito, la CDP provvedera' a consegnare  all'Ente  ERP
un nuovo piano di ammortamento rideterminato sulla  base  del  debito
residuo risultante dopo la Compensazione e della data di scadenza del
prestito. 
  Il contratto di cessione  dei  crediti  di  imposta  dovra'  essere
stipulato tra CDP e l'Ente ERP, con le modalita' comunicate dalla CDP
sul  proprio  sito  internet,  sulla  base  dello  schema   messo   a
disposizione da CDP, che sara' allegato al contratto di prestito. 
  5.12. Diverso utilizzo 
  La CDP puo' autorizzare l'Ente ERP ad utilizzare la somma  prestata
per realizzare un investimento diverso da quello per  cui  era  stato
concesso  il  prestito  medesimo,  e  comunque  non  ammissibile   al
Superbonus, a condizione che il nuovo investimento  sia  finanziabile
dalla CDP,  sia  di  importo  superiore  a  5.000  euro  e  rimangano
invariate le condizioni di ammortamento del prestito. 
  5.13. Risoluzione 
  In conseguenza della risoluzione  del  contratto  di  prestito  per
inadempimento, l'Ente ERP dovra', entro 15  (quindici)  giorni  dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare:  i)  l'importo  erogato  al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi  di  mora  fino  al
giorno dell'effettivo pagamento  e  gli  altri  accessori  e  iv)  un
importo pari allo 0,125% del debito residuo. 
  13 La maggiorazione applicata al prestito rimane unica per tutta la
durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti
Superbonus Edilizio, con riferimento, rispettivamente, al periodo  di
pre-ammortamento e di ammortamento, di pari durata e con il  medesimo
regime interessi,  in  conformita'  con  le  durate  e  le  tipologie
quotate, di norma settimanalmente, sul sito internet della CDP . 
  14 Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato  utilizzando  il
sistema interbancario dei pagamenti, questo non potra'  avere  valuta
antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d.
data di regolamento). 
  15 Il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare e'  anch'esso
a quote capitale costanti. L'importo delle quote capitale e' pari  al
rapporto tra la Somma da Rimborsare ed il numero di Date di Pagamento
residue del Prestito alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso
parziale. 
  16 Il prezzo di acquisto del credito d'imposta sara' reso  pubblico
sul sito internet della CDP. 6. Ulteriori previsioni 
  La CDP si  riserva  di  modificare  il  calendario  delle  date  di
determinazione delle maggiorazioni e dei parametri, nonche' le durate
di  pre-ammortamento  e  di  ammortamento  previste  nella   presente
circolare. 
  La CDP si riserva, inoltre, la facolta' di richiedere agli Enti  di
cui alla presente  Circolare,  in  alternativa  o  in  aggiunta  alle
garanzie di cui ai precedenti paragrafi, ulteriori forme di  garanzia
personale o reale." 
  La sezione "NOTA TECNICA" e' sostituita come segue: 
  "NOTA TECNICA 
  Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il  procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2  -  11:00AM  Frankfurt  -  del  circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  in  termini   di   modalita'   e
periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero- coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi." 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
TX21AAB9249
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.