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Errata corrige
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Modifiche alla circolare CDP S.P.A. N. 1298 del 14 Novembre 2019 recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448". Alla Circolare CDP S.p.A. 14 novembre 2019, n. 1298, recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da altri soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448", pubblicata in GURI n. 142, Parte II, del 3 dicembre 2019, sono apportate le modifiche di seguito indicate. All'"INDICE", alla Sez. 5., dopo la parola "contratto" sono eliminate le parole "o della convenzione". Alla "Premessa", dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l'altro, il seguente periodo: "Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali". Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo concessi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP") "sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". Alla "Premessa", all'ultimo periodo, le parole "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP")" sono sostituite da "CDP". Alla "Sez. 2. Ambito Oggettivo", l'anno "2020" e' sostituito con "2023" e dopo le parole "come appresso definita" sono aggiunte le parole ", i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi". L'intera "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari" e' sostituita con la seguente sezione: "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari I Mutui Originari, devono essere stati contratti in conformita' alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati destinati: - al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (di seguito "Investimenti"); - al finanziamento di spese diverse da Investimenti, anche sulla base di specifiche norme primarie che ne abbiano autorizzato l'assunzione e la relativa destinazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, l'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e l'articolo 45, comma 1 e comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66) (di seguito "Spese Ammesse"); ovvero - alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse." Alla "Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti", dopo il primo periodo, e' inserito il seguente periodo: " Per quanto riguarda i Nuovi Prestiti destinati all'estinzione anticipata, anche parziale, di Mutui Originari destinati, tra l'altro, a Spese Ammesse e contratti dagli Enti con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come eventualmente ristrutturati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66), nonche' ai sensi dell'articolo 45, comma 12, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, "Mutui MEF"): - l'importo massimo complessivo di Nuovi Prestiti concedibili dalla CDP a ciascun Ente e' pari a 1,5 miliardi di euro annui; - gli Enti beneficiari di Nuovi Prestiti per un importo complessivamente superiore a 0,5 miliardi di euro non possono accedere, sino al 31 dicembre 2025, ad eventuali operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP e/o a Nuovi Prestiti destinati alla conversione di mutui diversi dai Mutui MEF." Alla "Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti", all'ultimo periodo, dopo le parole "Si precisa che" sono inserite le parole ", in ogni caso,". Il titolo della "Sez. 5." e' cosi' ridenominato "Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al primo periodo, le parole "le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti" sono cosi' sostituite "la contrazione dei Nuovi Prestiti". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al terzo periodo, la nota "1" e' sostituita dalla seguente nota "1 La CDP si riserva la facolta' di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni.". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al terzo periodo, punto 1., la lettera b) e' cosi' sostituita: " b) che il Mutuo Originario e' stato destinato: ▪ ad Investimenti; ▪ a Spese Ammesse; ovvero ▪ alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse;". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al terzo periodo, punto 1., dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera: " c) ove il Mutuo Originario sia stato destinato, anche parzialmente, a Spese Ammesse: ▪ la normativa sulla cui base sia stato contratto il Mutuo Originario; e ▪ la conferma da parte dell'Ente in merito alla legittimita' della contrazione del Mutuo Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al quarto periodo, dopo le parole "di verificare:", il primo alinea e' cosi' sostituito: " - la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile per il ricorso ai Nuovi Prestiti da parte dell'Ente;". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", al settimo periodo, la nota "2" e' sostituita dalla seguente nota "2 La CDP si riserva la facolta' di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 15 giorni.". Alla "Sez. 5 Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto", i periodi che iniziano con le parole "Per quanto riguarda i Mutui MEF, il perfezionamento dei Contratti" e terminano con le parole "dalla CDP nella relativa sezione del Sito Internet." sono eliminati. Alla "Sez. 6.1 Preammortamento", dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "I Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Prestiti MEF, di norma, prevedono l'inizio dell'ammortamento alla data di erogazione del Nuovo Prestito, senza periodo di preammortamento.". Alla "Sez. 6.2 Erogazione", al primo periodo, al primo alinea, le parole "o della Richiesta Convenzione" sono cosi' sostituite ";". Alla "Sez. 6.3 Ammortamento", dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: "Per i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, l'ammortamento decorre, di norma, dalla data di erogazione del Nuovo Prestito, la cui scadenza dovra', in ogni caso, cadere non piu' di due anni dopo la scadenza dei relativi Mutui MEF.". Alla "Sez. 6.4 Tasso di interesse", dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: "Per i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, la Maggiorazione Unica, di norma, e' quella quotata, in relazione alle specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per il "Prestito ad Erogazione Unica" di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.1.3.". L'intera "Sez. 6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale" e' sostituita con la seguente sezione: " 6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 4.2. "Condizioni generali del prestito con preammortamento", paragrafo 4.2.5 "Rimborso Anticipato volontario parziale o totale" e, per quanto riguarda i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 4.1. "Condizioni generali del prestito senza preammortamento, ad erogazione unica o multipla", paragrafo 4.1.4 "Rimborso anticipato volontario".". Roma, 9 marzo 2021 L'amministratore delegato Fabrizio Palermo TX21AAB9250