CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.102 del 28-8-2021)

 
Modifiche alla circolare CDP S.P.A. N.  1298  del  14  Novembre  2019
recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della  gestione
separata della Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), primo periodo,  del  D.L.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, mediante prestiti in  favore  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, destinati  alla  conversione  di  mutui
concessi a tali enti da intermediari  bancari  e  finanziari  diversi
dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero  da  altri
soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge
                      28 dicembre 2001, n.448". 
 

  Alla Circolare CDP  S.p.A.  14  novembre  2019,  n.  1298,  recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai  sensi
dell'art. 5,  comma  7,  lettera  a),  primo  periodo,  del  D.L.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, mediante prestiti in  favore  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, destinati  alla  conversione  di  mutui
concessi a tali enti da intermediari  bancari  e  finanziari  diversi
dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero  da  altri
soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n.448", pubblicata in GURI n. 142, Parte II, del  3
dicembre 2019, sono apportate le modifiche di seguito indicate. 
  All'"INDICE",  alla  Sez.  5.,  dopo  la  parola  "contratto"  sono
eliminate le parole "o della convenzione". 
  Alla "Premessa", dopo il primo periodo, sono  inseriti  i  seguenti
periodi: 
  "L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  ha
aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del  2003,  tra
l'altro,   il   seguente   periodo:   "Inoltre,   non   costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di
revisione,  ristrutturazione  o  rinegoziazione  dei   contratti   di
approvvigionamento finanziario  che  determinano  una  riduzione  del
valore finanziario delle passivita' totali". 
  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo
concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni  (di
seguito  "CDP")  "sono  destinati  agli  investimenti  di   interesse
pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge o ad altre finalita' per le  quali  e'  consentito,  ai
medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". 
  Alla "Premessa", all'ultimo periodo, le parole  "Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP")" sono  sostituite  da
"CDP". 
  Alla "Sez. 2. Ambito Oggettivo", l'anno "2020"  e'  sostituito  con
"2023" e dopo le parole "come appresso  definita"  sono  aggiunte  le
parole ", i cui oneri di ammortamento  sono  a  totale  ed  esclusivo
carico del bilancio degli Enti medesimi". 
  L'intera  "Sez.  3.  Caratteristiche  dei   Mutui   Originari"   e'
sostituita con la seguente sezione: 
  "Sez. 3. Caratteristiche dei Mutui Originari 
  I Mutui Originari, devono essere  stati  contratti  in  conformita'
alla normativa in materia  di  ricorso  all'indebitamento  tempo  per
tempo applicabile e possono essere stati destinati: 
  - al finanziamento delle  spese  per  investimenti  individuati  ai
sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24  dicembre  2003,
n. 350 (di seguito "Investimenti"); 
  - al finanziamento di spese diverse da  Investimenti,  anche  sulla
base  di  specifiche  norme  primarie  che  ne  abbiano   autorizzato
l'assunzione e  la  relativa  destinazione  (ivi  inclusi,  a  titolo
esemplificativo, l'articolo 2, commi da  46  a  48,  della  legge  24
dicembre 2007, n.  244,  l'articolo  2,  comma  98,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, e l'articolo 45, comma 1 e comma 12, del  D.L.
24 aprile 2014, n. 66) (di seguito "Spese Ammesse"); ovvero 
  - alla conversione, ai sensi  dell'Art.  41,  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di Investimenti e/o di Spese Ammesse." 
  Alla "Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti",  dopo  il  primo
periodo, e' inserito il seguente periodo: 
  " Per quanto riguarda i  Nuovi  Prestiti  destinati  all'estinzione
anticipata,  anche  parziale,  di  Mutui  Originari  destinati,   tra
l'altro, a Spese Ammesse e contratti  dagli  Enti  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, commi da 46 a
48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 2, comma 98,
della  legge  23  dicembre   2009,   n.   191   (come   eventualmente
ristrutturati ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.L. 24  aprile
2014, n. 66), nonche' ai sensi dell'articolo 45, comma 12,  del  D.L.
24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, "Mutui MEF"): 
  - l'importo massimo complessivo di Nuovi Prestiti concedibili dalla
CDP a ciascun Ente e' pari a 1,5 miliardi di euro annui; 
  -  gli  Enti  beneficiari  di  Nuovi  Prestiti   per   un   importo
complessivamente  superiore  a  0,5  miliardi  di  euro  non  possono
accedere, sino al  31  dicembre  2025,  ad  eventuali  operazioni  di
rinegoziazione attivate dalla CDP e/o a Nuovi Prestiti destinati alla
conversione di mutui diversi dai Mutui MEF." 
  Alla "Sez.  4.  Caratteristiche  dei  Nuovi  Prestiti",  all'ultimo
periodo, dopo le parole "Si precisa che" sono inserite le  parole  ",
in ogni caso,". 
  Il titolo della "Sez. 5." e' cosi' ridenominato "Sez.  5.  Domanda,
istruttoria, affidamento e stipula del contratto". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto",  al  primo  periodo,  le   parole   "le   operazioni   di
indebitamento dei soggetti richiedenti"  sono  cosi'  sostituite  "la
contrazione dei Nuovi Prestiti". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", al  terzo  periodo,  la  nota  "1"  e'  sostituita  dalla
seguente nota "1 La CDP si  riserva  la  facolta'  di  consentire  la
presentazione della Domanda  entro  un  termine  ridotto  rispetto  a
quello ordinario di 60 giorni.". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", al terzo periodo,  punto  1.,  la  lettera  b)  e'  cosi'
sostituita: 
  " b) che il Mutuo Originario e' stato destinato: 
  ▪ ad Investimenti; 
  ▪ a Spese Ammesse; ovvero 
  ▪ alla conversione, ai sensi  dell'Art.  41,  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di 
  Investimenti e/o di Spese Ammesse;". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", al terzo periodo,  punto  1.,  dopo  la  lettera  b),  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  "  c)  ove  il  Mutuo  Originario  sia   stato   destinato,   anche
parzialmente, a Spese Ammesse: 
  ▪ la  normativa  sulla  cui  base  sia  stato  contratto  il  Mutuo
Originario; e 
  ▪ la conferma da parte dell'Ente in merito alla legittimita'  della
contrazione del Mutuo 
  Originario sulla base della normativa al tempo applicabile;". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", al quarto periodo, dopo le parole  "di  verificare:",  il
primo alinea e' cosi' sostituito: 
  " - la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa  tempo
per tempo applicabile per il  ricorso  ai  Nuovi  Prestiti  da  parte
dell'Ente;". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", al settimo periodo,  la  nota  "2"  e'  sostituita  dalla
seguente nota "2 La CDP si  riserva  la  facolta'  di  consentire  la
presentazione della Domanda  entro  un  termine  ridotto  rispetto  a
quello ordinario di 15 giorni.". 
  Alla "Sez.  5  Domanda,  istruttoria,  affidamento  e  stipula  del
contratto", i periodi che iniziano con le parole "Per quanto riguarda
i Mutui MEF, il perfezionamento dei Contratti"  e  terminano  con  le
parole "dalla CDP nella relativa sezione  del  Sito  Internet."  sono
eliminati. 
  Alla "Sez.  6.1  Preammortamento",  dopo  il  secondo  periodo,  e'
inserito il seguente: 
  "I Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Prestiti  MEF,  di
norma, prevedono l'inizio dell'ammortamento alla data  di  erogazione
del Nuovo Prestito, senza periodo di preammortamento.". 
  Alla "Sez. 6.2 Erogazione", al primo periodo, al primo  alinea,  le
parole "o della Richiesta Convenzione" sono cosi' sostituite ";". 
  Alla "Sez. 6.3 Ammortamento", dopo il secondo periodo, e'  inserito
il seguente: 
  "Per i Nuovi Prestiti destinati alla  conversione  dei  Mutui  MEF,
l'ammortamento decorre, di norma, dalla data di erogazione del  Nuovo
Prestito, la cui scadenza dovra', in ogni caso, cadere  non  piu'  di
due anni dopo la scadenza dei relativi Mutui MEF.". 
  Alla "Sez. 6.4 Tasso di  interesse",  dopo  il  terzo  periodo,  e'
inserito il seguente: 
  "Per i Nuovi Prestiti destinati alla conversione dei Mutui MEF,  la
Maggiorazione Unica, di norma, e' quella quotata, in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per  il  "Prestito  ad
Erogazione Unica" di  cui  alla  Circolare  n.  1284/2015,  paragrafo
4.1.3.". 
  L'intera  "Sez.  6.5  Rimborso  anticipato  volontario  parziale  o
totale" e' sostituita con la seguente sezione: 
  " 6.5. Rimborso anticipato volontario parziale o totale 
  Si applica quanto previsto dalla Circolare  CDP  n.  1284/15,  Cap.
4.2.  "Condizioni  generali  del   prestito   con   preammortamento",
paragrafo 4.2.5 "Rimborso Anticipato volontario parziale o totale" e,
per quanto riguarda i Nuovi Prestiti destinati alla  conversione  dei
Mutui MEF, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap.  4.1.
"Condizioni  generali  del   prestito   senza   preammortamento,   ad
erogazione unica o multipla", paragrafo  4.1.4  "Rimborso  anticipato
volontario".". 
  Roma, 9 marzo 2021 

                      L'amministratore delegato 
                          Fabrizio Palermo 

 
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