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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i. Codice Pratica: C1A/2021/1910 N° di Procedura Europea: SE/H/0128/IA/084/G Medicinali (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica: ZOMIG compresse rivestite con film 2,5 mg - AIC 033345012-024-048-051 ZOMIG compresse rivestite con film 5 mg - AIC 033345063-075-099-101 Confezioni: Tutte le confezioni in compresse rivestite con film Titolare AIC: Grünenthal Italia S.r.l. Tipologia variazione: Grouping di 2 tipo 1A A.7 Modifica apportata: variazione di tipo IA (A.7 + A.7) eliminazione del sito AstraZeneca UK Limited (Regno Unito) come produttore responsabile del rilascio dei lotti e del controllo qualita' del PF, in conformita' alla linea guida per le procedure relative alla Brexit per i medicinali per uso umano approvati tramite MRP/DCP (CMDh/373/2018, Rev.6). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, entro e non oltre i sei mesi, il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche al Foglio Illustrativo. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto D.Lgs. Un procuratore dott.ssa Isabella Masserini TX21ADD9315