Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami. Il sottoscritto avv. Piero Franceschi, legale del Comune di Fordongianus, giusta l'ordinanza collegiale del TAR Sardegna n. 585/2021, che ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso al Sig. Guido Atzeni, nato a Fordongianus il 14.9.1955, per pubblici proclami, procede alla pubblicazione delle seguenti informazioni: 1. Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede: TAR Sardegna R.G. n. 1287/1999, ora in sede di riassunzione dopo l'annullamento con rinvio del Consiglio di Stato (v. sentenza n. 2477/2020). 2. Generalita' delle parti: Comune di Fordongianus (ricorrente) e eredi di Atzeni Vittorio: Atzeni Guido, Lussorio, Donatella, Roberto e Antonia (resistenti). 3. Oggetto del giudizio: ricorso per l'accertamento del diritto e la declaratoria del trasferimento in capo al Comune di Fordongianus della proprieta' delle aree distinte al Catasto di Fordongianus al F. 16, mapp. 952, sub B, a far tempo dal 1994, data del collaudo delle opere di urbanizzazione parzialmente eseguite nella lottizzazione Atzeni-Piredda (trattandosi di una condizione sospensiva il cui mancato avveramento per quanto attiene alle aree per cui e' causa e' dovuto a fatto imputabile ai lottizzanti, ex art. 1360 c.c.) nonche' per il risarcimento dei danni. 4. Lo svolgimento del giudizio puo' essere seguito nel sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. 1287/1999 nell'apposita sezione del T.A.R. Sardegna; l'udienza per la decisione e' fissata per il 7 dicembre 2021. 5. Indicazione del destinatario della notifica: il T.A.R. ha disposto che sia notificato il ricorso al Sig. Guido Atzeni e che la notificazione debba essere effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 7. Trascrizione del ricorso: Con convenzione di lottizzazione rep. n. 1/82, del 29.6.1982, rogata in forma pubblica amministrativa, i Sigg. Vittorio Atzeni e Francesca Piredda si sono impegnati col Comune di Fordongianus ad attuare la lottizzazione a scopo edificatorio dei terreni di loro proprieta' distinti in Catasto al F. 16, mapp. nn. 952 e 953, in conformita' al piano all'uopo predisposto ed allegato alla convenzione in una con gli elaborati tecnici. In particolare i lottizzanti si sono impegnati a realizzare le opere di urbanizzazione primaria ivi prescritte ed a cedere in proprieta' al Comune le relative aree di sedime. In particolare, la convenzione prevede (art. 4) la ripartizione delle superfici come segue: mq 1370 destinati ad uso pubblico, e cioe' per attrezzature di interesse comune, spazi pubblici attrezzati, spazi a parcheggio e mq 1590 destinati a superfici varie. Il passaggio in proprieta' delle opere e, in particolare, delle aree destinate a strade e parcheggi, viene fatto coincidere con l'avvenuto collaudo delle opere (artt. 4 e 10 della convenzione). Sennonche' i lottizzanti, dopo aver chiesto e ottenuto di prolungare i tempi previsti per la realizzazione delle opere, scadenti al 29.6.92, sino al 28.10.1992, risultano inadempienti agli obblighi assunti. Dal collaudo delle opere realizzate redatto in data 2.8.1994 e' emerso che i lavori previsti in convenzione non sono stati ultimati, che le opere mancanti ammontano a £it. 23.221.000 e che in particolare non sono state cedute le aree destinate a parcheggio, pari a mq 370. In conseguenza di cio' l'Amm.ne ha deliberato (atto G.M. n. 308 del 31.8.94) di escutere la garanzia assicurativa in essere e di diffidare i lottizzanti a liberare le aree oggetto della cessione al fine di consentire l'esecuzione d'ufficio. Tale diffida e' rimasta priva di positivo riscontro e il Comune ha dovuto emettere ordinanza di sgombero delle aree in questione (in particolare dell'area distinta in catasto al F. 16, mapp. 952, sub. B, destinato a parcheggi secondo il piano di lottizzazione), nei confronti del Sig. Vittorio Atzeni, per consentire all'impresa appaltatrice l'esecuzione del lavori stessi. Tale atto e' stato impugnato nanti codesto TAR, il quale ne ha disposto la sospensione cautelare facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amm.ne in ordine alla proprieta' delle aree cedende, per i quali era stato quindi a suo tempo proposto il ricorso, in considerazione dell'avvenuta contestazione del diritto di proprieta' del Comune di Fordongianus sulle aree in questione. Nonostante il tempo trascorso, l'Amministrazione ha ancora preciso interesse a ottenere la pronuncia dichiarativa di tale diritto, ovvero e alternativamente che dia atto dell' inadempimento della controparte all'obbligo di cessione e tenga luogo dell'atto non perfezionato, sulla base dei seguenti motivi. 1.) Il Sig. Atzeni si era reso inadempiente agli obblighi assunti con la convenzione sia con riferimento alla realizzazione dello oo. di uu., sia con riferimento alla cessione delle aree. La convenzione prevede (artt. 4 e 10) che il trasferimento di proprieta' delle aree avvenga al momento della redazione del collaudo delle opere. Nella specie il collaudo e' stato soltanto parziale, non avendo i lottizzanti ultimato le opere di urbanizzazione e non essendo stata liberata la predetta area, gia' di proprieta' del Sig. Atzeni, e destinata a parcheggi pubblici. Il collaudo puo' pero' ben dirsi dedotto quale evento sospensivamente condizionante il trasferimento. Poiche' la condizione non si e' verificata per fatto imputabile ai lottizzanti, aventi interesse contrario, la stessa si deve ritenere avverata ex art. 1359 c.c., e gli effetti dell'avveramento debbono ritenersi verificati, per la natura del rapporto, alla data del collaudo parziale. In alternativa, ma con effetti non diversi, il momento del collaudo puo' anche esser visto come termine di efficacia iniziale degli effetti traslativi, condizionante il sorgere dell'effetto traslativo. Egualmente, dunque, a far tempo dalla data del collaudo, non importa se parziale, deve ritenersi trasferita al Comune la proprieta' delle aree. L'adito Tribunale dovra' pertanto pronunciare sentenza che accerti l'intervenuto trasferimento. 2.) L'interpretazione sopra avanzata e', ad avviso del Comune esponente, la piu' aderente sia alla natura della convenzione, per cui la legge prevede la trascrizione nei RR.II., sia all'effettiva intenzione delle parti, ed e' tale da rendere armonico e del tutto consequenziale il successivo iter procedimentale che l'Amm.ne deve affrontare per eseguire coattivamente quanto i lottizzanti hanno omesso di realizzare, ovvero l'esecuzione d'ufficio, la quale presuppone che l'Ente abbia la piena disponibilita' delle aree. Peraltro, il Comune di Fordongianus e' consapevole che le espressioni usate nella convenzione non sono perfettamente univoche, talche' si potrebbe obiettare che la convenzione non abbia effetti traslativi, sia pure sub condicione aut tempus, ma solo effetti obbligatori: i lottizzanti si sarebbero soltanto impegnati a trasferire le aree, al momento del collaudo, che in questo caso si configurerebbe come termine di adempimento (ovvero alla scadenza del termine decennale). I lottizzanti si sarebbero, dunque, impegnati a prestare il proprio consenso per la stipulazione dell'atto ulteriore di trasferimento. Nel caso di specie, il Sig. Atzeni e' rimasto palesemente inadempiente a tale obbligo, nonostante la diffida in tal senso notificatagli e, pertanto, il Tribunale dovra' emettere sentenza costitutiva di trasferimento che tenga luogo del contratto non concluso ex art, 2932 cod. civ. P.Q.M. si chiede che l'Ecc.mo TAR voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto: a) accertare e dichiarare trasferita in capo al Comune di Fordongianus la proprieta' delle aree site in Fordongianus, distinte in Catasto al F. 16, mapp. 952, sub B, a far tempo dal 1994, data del collaudo, quale condizione sospensiva, il cui mancato avveramento e' dovuto a fatto dei lottizzanti ex art. 1360 cod. civ., ovvero termine di adempimento; b) in subordine, accertato l'inadempimento dei lottizzanti all'obbligo di cessione delle aree indicate, pronunciare sentenza ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento in capo al Comune di Fordongianus della proprieta' di dette aree; c) ordinare, in ogni caso, l'immediato rilascio dei fondi a favore del Comune; d) condannare il Sig. Vittorio Atzeni (e ora i suoi eredi legittimi) al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dell'Amm.ne in conseguenza del dedotto inadempimento, da quantificarsi in corso di giudizio; e) con vittoria di spese, diritti e onorari del procedimento. 8. La presente notifica per pubblici proclami e' stata disposta con ordinanza T.A.R. Sardegna n. 585/2021 pubblicata il 10.8.2021. avv. Piero Franceschi TX21ABA10003